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Centralità della persona e tutela del nascituro

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOCon la sentenza 2 ottobre 2012, n. 16754, la Corte di Cassazione è tornata su un tema particolarmente delicato, con importanti corollari sul piano etico: si tratta del diritto a non nascere se non sano. In disparte ogni giudizio morale, la diatriba è altresì ricca di spunti critici in punto di diritto. L'analisi della disquisizione giuridica impone di ripercorrere brevemente i fatti di causa. Nel 1999, una gestante si era rivolta ad uno specialista in ginecologia chiedendogli di compiere ogni analisi utile ad evidenziare eventuali malformazioni del feto, rappresentando la sanità dello stesso come condizione imprescindibile alla prosecuzione della gravidanza. Il medico, limitandosi a richiedere di effettuare il solo "Tritest" non sottoponeva la futura madre ad accertamenti prenatali approfonditi e specifici, idonei ad escludere con probabilità vicina alla certezza una eventuale malformazione fetale e la bambina nasceva affetta dalla sindrome di Dawn. Orbene, i genitori della neonata si costituivano in giudizio lamentando, oltre alla lesione del diritto ad una procreazione consapevole proprio della madre, oltre ai danni causati al padre e alle sorelle della neonata per l'introduzione nel nucleo familiare di un soggetto bisognoso di cure e attenzioni superiori rispetto ad un bambino non affetto da sindrome Dawn, la lesione del diritto a non nascere se non sano risarcibile iure proprio alla bebè. Il suddetto diritto si distingue – seppur all'apparenza in modo non netto – dal diritto a nascere sano, posto che per lesione di quest'ultimo l'infante nasce non sano piuttosto che sano; per lesione, invece, del diritto a non nascere se non sano il bambino nasce laddove, altrimenti, non sarebbe mai nato. Da tempo, ormai, si discute circa la cittadinanza di tale diritto nel nostro ordinamento, e dopo la sentenza in commento, ci si chiede se si possa parlare di un'inversione di posizione della giurisprudenza rispetto al passato. Secondo alcuni, infatti, stando all'ultima statuizione della Corte di Cassazione, spetterebbe al bambino malformato un risarcimento del danno per lesione del diritto a non nascere se non sano, posto che, essendo l'informazione medica espressamente prospettata dalla madre come funzionale alla nascita di un soggetto privo di malformazioni, il comportamento dello specialista – in tal caso omissivo – integrerebbe la fattispecie di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.. Meritevole di analisi è, a questo punto, l'iter logico motivazionale attraverso cui i giudici di legittimità sono giunti a tali conclusioni. Nella sentenza in esame si legge che, indiscusso il diritto ad una procreazione cosciente spettante in via esclusiva alla madre, la lesione del diritto in questione deriverebbe da una "...propagazione intersoggettiva degli effetti diacronici dell'illecito...". Il nascituro sarebbe, dunque, OGGETTO di tutela e non soggetto di diritto titolare di posizioni attive e passive giuridicamente rilevanti. La centralità della persona, infatti, non è clausola generale del nostro ordinamento, bensì valore assoluto dello stesso. In altri termini, l'importanza dell'essere umano non si racchiude in una condizione espressa da alcune norme precise come avviene, invece, per la correttezza, la buona fede, il principio del neminem laedere – che contribuiscono, pur sempre, a delineare i principi del nostro sistema normativo – ma diventa "il" principio ispiratore dell'intero ordinamento, cui deve tendere l'interpretazione di ogni norma a qualsiasi livello. Quanto detto, peraltro, trova altresì conferma nell'evoluzione normativa sovranazionale ed europea, improntata ad un significativo rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, che ha come presupposto la crescente centralità della persona. Questo l'odierno dictum della Cassazione che va, tuttavia, comparato con quanto affermavano i Giudici di legittimità nel 2004, comparazione che, in uno all'analisi critica della fattispecie e dei corollari legislativi verrà effettuata nel prossimo numero di InGiustizia.

Rosa Sonnessa*

Avvocato del Foro di Melfi

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