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Opposizione al decreto di pagamento

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOAvendo l'art. 34, comma 17, del d.lgs. 150/2011 abrogato i commi 2 e 3 dell'art.170 del d.P.R. n.115/2002 e sostituito il comma 1 dello stesso d.P.R., che prevedeva il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, per la proposizione, da parte del beneficiario e delle parti processuali (compreso il pubblico ministero), dell'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato per l'incarico peritale, con il seguente: "...L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150"; si è naturalmente posta a seguito della novella normativa la questione del quid iuris? in ordine al termine concesso agli interessati (beneficiario, parti, P.M.) per potere "contestare" la liquidazione dell'onorario e delle spese all'ausiliario operata dal giudice. E' da escludere, prima facie, intanto, che si sia trattato di una svista del legislatore per la mancata previsione esplicita di un termine. Piuttosto, essendo rimasto inalterato l'art.168 del d.P.R. n.115/2002 che prevede la provvisoria esecuzione (comma 2) e specifica (comma 3) che, nel procedimento penale, il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se "sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", non si spiegherebbe più l'esistenza di questa disposizione. C'è allora un vuoto normativo come in dottrina hanno ritenuto alcuni? Secondo i quali, facendosi ricorso all'istituto dell'analogia, il termine per proporre opposizione sarebbe ora quello di 30 giorni, mutuandolo dall'art.17, comma 3, del d.lgs. 150/2011 che, disciplinando l'impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, espressamente lo prevede per la presentazione del ricorso, con decorrenza dalla notificazione del provvedimento. Tale assunto, non condivisibile, si fonderebbe sul principio che la nuova formulazione dell'art.170 non avrebbe modificato la natura del giudizio rimasta di impugnazione/opposizione (quindi con necessità di un termine) né sarebbe stato trasformato in giudizio di accertamento sull'esistenza o sull'entità del diritto al pagamento del compenso. Ma la Corte Costituzionale già con ordinanza n.38/1988 ha affermato che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento è di cognizione piena e non di impugnazione, così come ribadito anche dal Ministero della Giustizia (circ. 11/05/2012) che ai fini del versamento del contributo unificato ha ritenuto che "non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art.170 del d.P.R. n.115/2002... trattasi di provvedimenti cui è stato da sempre attribuito valore monitorio". E, ancora, più precisamente, l'art. 15 del d.lgs. 150/2011 recita, al comma 1, che "Le controversie previste dall'art. 170 del d.P.R. n.115/2002, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo". E allora, la previsione ricavabile dal collegato disposto dell'art. 168, comma 2, ultima parte, d.P.R. n. 115/2002; dell'art. 170 dello stesso d.P.R. come modificato dall'art. 34, comma 17, lett. a, d.lgs. n. 150 del 2011; dell'art. 15 di detto d.lgs., è coerente nel senso che il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo, salvo che tale efficacia venga fatta oggetto di sospensione ad opera del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n. 150. La provvisoria esecutività dei provvedimenti in materia civile di esecuzione è, per altro, regola di sistema, che può ritenersi derogata solo ove risulti espressamente previsto. Il termine per l'opposizione, in assenza di specifica diversa normativa, si ritiene debba essere quello generale previsto in tema di impugnazione anche per il rito sommario di cognizione, cui rimanda l'art. 15 d.lgs. 150: ovverosia il termine di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 (cfr., seppure con un refuso, Cass. Civ. sez. 2, n. 6766 del 6.3.2012), che disciplina la decadenza dall'impugnazione.

ALFREDO ROVERE*

DIRIGENTE CON FUNZIONI ISPETTIVE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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