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Il dichiarante "stia in campana"

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOMi è stato chiesto perché le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, venendo a conoscenza (ex art 39, d.P.R. 313/2002) delle iscrizioni complete esistenti nel Casellario giudiziale (così come è riservato alle richieste dell'autorità giudiziaria), presentino alla Procura della Repubblica denuncia per il reato di falsa dichiarazione ai soggetti che, richiesto, a proprio nome, il certificato del Casellario giudiziale (art.23, d.P.R. 313/02) e ottenutolo con la dicitura "nulla risulta", lo hanno esibito in uno con l'autocertificazione nella quale hanno dichiarato di non avere riportato condanne penali, sulla scorta della risultanza del certificato ottenuto allo sportello del Casellario. E' necessario preliminarmente alla risposta, precisare che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (ex art. 39, d.P.R. 313/02) possono "consultare" il sistema SIC al fine: 1) delle acquisizioni d'ufficio (di cui all'art. 46, d.P.R. 445/00 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni); 2) dei controlli (art. 71, d.P.R. 445/00); 3) ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli artt. 28 e 32, cioè certificati richiesti dall'interessato, tanto il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (art. 23, d.P.R. 313/02) che il certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato (art. 27, d.P.R. 313/02). Fatta questa doverosa e necessaria premessa un'altra se ne impone e cioè: in data 1 gennaio 2012, è entrata in vigore la L. 12.11.2011, n.183, il cui art. 15 ha rispettivamente:

a) inserito, all'art. 40, d.P.R. 445/00, i commi 01 e 02, che recitano rispettivamente:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) ha sostituito l'articolo 43, comma 1, col seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

Ritengo, a questo punto, di potere rispondere alla domanda nei seguenti termini: appare chiaro che il caso prospettatomi è ovviamente, precedente alla data di entrata in vigore della L.12.11.2011, n.183, ed allora occorre distinguere se l'amministrazione o il gestore di pubblici servizi abbia chiesto all'interessato: 1) la sola produzione del certificato generale del casellario giudiziale; 2) oppure l'amministrazione pubblica abbia richiesto anche la dichiarazione dell'interessato (ex art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 445/2000): "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa" (dichiarazione sostitutiva di certificazione). Nel primo caso, le eventuali condanne sono quelle emergenti dal certificato rilasciato dal Casellario giudiziale all'interessato, e dallo stesso esibito all'amministrazione richiedente; in questo caso l'interessato non fa alcuna dichiarazione. Nell'altro caso (dichiarazione sostitutiva di certificazione) l'interessato ha il dovere/obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate, anche quelle per esempio per le quali è stata concessa la "non menzione" nel casellario giudiziale (anche se il certificato del casellario giudiziale che dovesse produrre è stato correttamente rilasciata come "nulla risulta"); e l'omessa indicazione delle condanne riportate, obbliga, legittimamente, l'amministrazione in sede di controllo, come disposto dall'art. 71, commi 3 e 4, d.P.R. 445/00, rispettivamente: 3. Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. In conclusione, il soggetto che ricorre all'autocertificazione soltanto sulla scorta delle risultanze del certificato ottenuto allo sportello del Casellario, sbaglia (è irrilevante se con dolo o con colpa), e se ne assume, perciò, la conseguente responsabilità penale, se, avendo riportato condanne penali, che sul certificano (correttamente "ex lege") non vengono menzionate, omette di dichiararle.

* ALFREDO ROVERE

DIRIGENTE ISPETTORE MINISTERO GIUSTIZIA

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