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Costituzione Ufficio Rilascio attestazioni ex art. 335 c.p.p.e Ufficio colloqui

La Procura della Repubblica comunica che, a partire dal 15 aprile u.s. nell'ambito di organizzazione degli uffici, ha previsto la costituzione di un Ufficio di Front Office destinato a fornire informazioni al pubblico, a ricevere atti, a rilasciare attestazioni ex art. 335 c.p.p. ed i permessi di colloquio. In tale ambito saranno attivati due distinti sportelli: uno dedicato all'esclusivo rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. e l'altro dedicato al rilascio dei permessi di colloquio.

UFFICIO RILASCIO ATTESTAZIONI EX ART. 335 C.P.P.

L'ufficio fornisce informazioni concernenti le iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 terzo comma c.p.p., esclusivamente mediante il rilascio di apposita attestazione scritta con la quale sono forniti i seguenti dati: a) nominativo dei soggetti iscritti in qualità di indagati o parti offese; b) numero di iscrizione del registro notizie di reato; c) nominativo del magistrato delegato alle indagini; d) qualificazione giuridica dei fatti in indagine.

L'informazione può essere richiesta dall'indagato e dalla parte offesa, che dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, nonchè dai risperttivi difensori, che dovranno sempre allegare alal richiesta specifica nomina, conferita espressamente al fine di acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni pendenti in fase di indagine, a firma dell'indagato o della parte offesa, con autentica a firma del difensore.

DISCIPLINA E CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI

a) L'ufficio provvederà direttamente, senza chiedere il consenso preventivo della comunicazione del P.M. delegato,

a1) a rilasciare l'attestazione ex art. 335 c.p.p. contenente le notizie richieste quando concernono REATI MONOCRATICI, ad eccezione dei reati di cui all'art. 628, 629 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90 per la comunicazione delle quali invece è necessario acquisire la preventiva autorizzazione del P.M.;

a2) a rilasciare l'attestazione ex art. 335 c.p.p. riportante la sola formuale "Non esistono iscrizioni suscettibili di comunicazione", prevista dall'art. 110 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale nei seguenti casi:

  • quando le richieste di informazioni concernono indagati o parti offese non generalizzati, o non ancora iscritti, o le cui generalità non risultano correttamente riportate nel registro generale informatico;
  • quando le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., concernono i reati previsti dall'art. 407, 2° comma, lett. A) c.p.p., così come previsto dall'art. 110 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
  • quando il magistrato inquirente ravvisi nella richiesta di notizie avanzata con riferimento a reati collegiali e a quelli di cui agli artt. 628 e 629 c.p. e art. 73 D.P.R.  309/90 la sussitenza di specifiche esigenze attinenti l'attività di indagine emettendo, pertanto, il relativo decreto di segretazione.

b) L'ufficio provvederà, invece, ad inoltrare sempre al P.M. la richiesta di notizie avanzata dalla parte al fine dell'acquisizione della necessaria preventiva autorizzazione:

  • nell'ipotesi di richeista avanzata con riferimento a reati collegiali;
  • nell'ipotesi di richiesta avanzata con riferimento ai reati di cui agli artt. 628  e 629 c.p. e art. 73 D.P.R.  309/90;
  • nell'ipotesi in cui la richiesta riguarda indagati per reati monocratici nei quali siano coinvolti coindagati cui siano stati contestati reati collegiali.

c) In caso di mancata risposta da parte del P.M. dopo 5 giorni dalla ricezione della richiesta prevista dal comma 3 bis dell'art. 335 c.p.p., si deve ritenere che il P.M. non intende disporre il segreto sulla iscrizione e, quindi, l'ufficio è autorizzato a fornire le informazioni richieste dall'utenza.

Tutte le informazioni di cui ai punti a), b), c) che precedono saranno rilascite ai richiedenti dopo 7 giorni.

ALTRE INFORMAZIONI

a) Potranno essere fornite direttamente dall'ufficio informazioni verbali relative esclusivamente al numero del procedimento ed al nominativo del P.M. solo nei seguenti casi:

  • quando l'indagato, la parte offesa e il difensore richiedano tali notizie esibendo un verbale di sequestro, perquisizione o arresto;
  • quando i denuncianti o le parti offese esibiscano, all'atto della richiesta di informazioni relative ai resti di competenza collegiale, copia della denuncia e/o della querela;
  • quando, ed al solo indagato, è stato emesso decreto di archiviazione;
  • nel caso di procedimenti trasferiti per competenza relativamente a reati monocratici.

b) Ulteriori soggeti abilitati a ricevere informazioni

L'ufficio fornirà le informazioni come sotto specificate anche in risposta alle richieste che pervengono tramite posta, fax o consegna a mano da: Uffici giudiziari; P.A.; Ordini professionali; Società assicurative; Inail; Polizia Giudiziaria - Forze dell'Ordine; Ambasciate, Consolati; Curatori fallimentari.

La risposta avrà contenuto differenziato, secondo le indicazioni sottostanti a seconda dell'autorità richiedente:

Richieste fornite dalla P.A.: sarà fornita notizia del numero del procedimento e del nominativo del P.M. titolare in relazione a procedimenti monocratici in cui risultino indagati o persone offese dipendenti di Amministrazioni statali o locali. nel caso di procedimenti definti forniscono anche notizia dello stato dei medesimi. In caso di procedimenti con reati collegiali la richiesta è inoltrata al PM titolare del procedimento per le sue determinazioni.

Richieste provenienti dalle Assicurazioni: i legali delle Assicurazioni, muniti di nomina o delega ricevono notizia del nominativo del P.M. e del numero del procedimento iscritto per omicidio colposo o lesioni colpose (artt. 589-590 c.p. nei quali risultino indagati o parti offese i loro assicurati).

Per gli altri reati in cui le Assicurazioni sono parti offese valgono le regole generali sub a).

Richieste provenienti dall'Inail: saranno fornite le notizie relative al nominativo del PM titolare al numero del procedimento e sullo stato del medesiomo solo in relazione ai procedimenti per omocidio colposo o lesioni colpose (artt. 589- 590 CP) in cui risultino persone offese o decedute lavoratori tutelati dall'Istituto. In caso di procedimenti con richieste al Gip, Tribunale o sentenziati l'ufficio risponde direttamente comunicando l'esito del procedimento. Per gli altri reati in cui l'INAIL è parte offesa valgono le regole generali sub a).

P.G.: l' Ufficio evade le richieste della PG inerenti al deposito dei corpi di reato da consegnare al Tribunale verificando e indicando sull'apposito modulo il nominativo del PM ed il numero del procedimento. Nei casi di procedimenti archiviati o divenuti irrevocabili l'Ufficio comunica solo i dati per l'acquisizione del decreto o della sentenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le eventuali diverse richieste finalizzate all'ottenimento di certificazione di notizie non strettamente concernenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, ( le sole che possono essere oggetto dell'attestazione relativa, ai sensi e nei limiti dell'art. 335 c.p.p. e con le modalità sopra indicate), non potranno e non dovranno essere ricevute dall'Ufficio Attestazioni 335 ma dovranno essere presentate al diverso sportello predisposto per il deposito di istanze varie nell'ambito della medesima unità di front-office, previa riscossione dei dovuti diritti di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002. tali diverse richieste non dovranno essere accettate dallo sportello abilitato alla ricezione delle istanze ex art. 335 anche se presentate nella veste formale di richieste ex art.335 c.p.p.

Qualora le richieste di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., vengano presentate dopo la chiusura delle indagini preliminari, sono soggette al pagamento dei diritti di certificato ai sensi dell'art. 273 D.P.R. 115/02, conformemente a quanto precisato nella circolare n:1/8788/44/U/03 Min. Giust. D.A.G. Dir. Gen.. Aff. Giust. del 24/06/03.

Le richieste evase, relative alle attestazione ex art. 335 c.p.p. relativa al Giudice di Pace Penale questa deve essere richiesta esclusivamente nell'ufficio competente presso il G.d.P. penale.

La presente nota circolare assorbe e sostituisce tutte quelle precedentemente emanate sul medesimo oggetto.

UFFICIO COLLOQUI

L'Ufficio rilascia i permessi di colloquio con i detenuti quando il procedimento è nella fase delle indagini. Il colloquio può essere: Ordinario (turno permanente di ore 6 mensili come previsto dall'ordinamento penitenziario) e/o Straordinario (valido 3 gg. dalla data del rilscio dell'autorizzazione del PM). Il colloquio rodinario viene richiesto dai prossimi congiunti o conviventi previa compilazione di modulo specificando la relazione di parentela ed allegando la copia del documento. I conviventi allegano fotocopia della convivenza rilasciata dalle circoscrizioni o in mancanza di questa debbono compilare allo sportello la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 38 e 47 del 28/12/2000). il colloquio straordinario può essere richiesto dai congiunti, dai conviventi quando ricorrono ragionevoli motivi o dopo aver terminato i colloqui ordinari sempre previa autorizzazione del PM delegato. Inoltre il colloquio straordinario può essere richiesto dalle persone diverse dai familiari o dai conviventi. La domanda del colloquio, completa della documentazione, viene esaminata dall'Ufficio che tramite registro di passaggio invia la richiesta al PM delegato del procedimento per l'autorizzazione. L'ufficio colloqui deve compilare il modello di autorizzazione da inoltrare al PM delegato che, per evitare possibili disagi per i permessi straordinari, non deve riempire il campo data. Questo sarà riempito dall'ufficio colloqui, prima del rilascio, dato che dalla data del rilascio sono conteggiati i 3 gg. di validità. I permessi si colloquio saranno consegnati 3 giorni dopo la presentazione dell'istanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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