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Ripartizione spese per i figli

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOL'adozione dei provvedimenti giudiziari in merito alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli suscita problematiche sotto diversi aspetti, tra i quali di particolare importanza quello concernente la differenziazione tra ''spese ordinarie'' e ''spese straordinarie''. Proprio su quest'ultimo punto, frequente fonte di dispute tra i genitori in lite, la giurisprudenza dà origine ad indirizzi troppo spesso incostanti ed eterogenei da un Foro all'altro o, cosa ancor peggiore, anche all'interno del medesimo Foro. Alcuni Tribunali si sono resi conto della necessità di ovviare, per quanto possibile, all'incerta prassi giurisprudenziale che caratterizza la questione in esame. A tal fine, quindi, sono stati redatti da parte degli stessi, d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le diverse Associazioni Forensi, vari Protocolli destinati a fornire un più chiaro indirizzo nella qualificazione e differenziazione tra ''spese ordinarie'' e ''spese straordinarie''. Non tutti i Tribunali, anzi purtroppo solo la minoranza degli stessi, si sono preoccupati di redigere dei Protocolli di tal genere, tra questi se ne possono riscontrare alcuni più dettagliati ed altri, invece, più generici e diretti essenzialmente a sollecitare Difensori e Magistrati ad essere più precisi nella rispettiva redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari. Tra i Protocolli più completi ed esaustivi va certamente ricordato quello del Tribunale di Bergamo, redatto in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF) e l'Associazione Provinciale Forense (APF), ove, oltre ad indicarsi una serie di voci di spesa qualificabili come ''spese straordinarie'', si distingue all'interno delle stesse tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo. Il Protocollo in questione, dunque, ordina un elenco così suddiviso: 1) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo; 2) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo; 3) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo; 4) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo; 5) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo; 6) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. Un altro Foro che si è impegnato molto nella redazione di un Protocollo il più completo possibile è quello di Firenze che attraverso il lavoro del Presidente e dei Giudici della Sezione Famiglia, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'A.I.A.F.-Toscana, la Camera Minorile Distrettuale Gian Paolo Meucci, l'INDIMI, l'Osservatorio Nazionale del Diritto di famiglia Avvocati di Famiglia ed infine la Procura della Repubblica di Firenze, ha presentato il 6 maggio 2011 il proprio Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche con i relativi allegati. Questo Documento, come tutti gli altri elaborati dai differenti Tribunali, non si occupa solo della questione in esame ma disciplina, altresì, vari aspetti delle diverse fasi dei giudizi di separazione e divorzio, soprattutto per quanto concerne l'affidamento della prole alla luce della legge n. 54 del 2006 (ascolto del minore; mezzi istruttori; accordi tra i genitori e così via). Il Tribunale di Firenze ha disposto espressamente che i Giudici, anche nell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, debbano chiarire: ''la definizione delle cd. spese straordinarie, indicando espressamente le spese che dovranno intendersi come tali, la percentuale che farà carico a ciascun genitore''. Attraverso questo Protocollo, oltre a fornirsi un elenco di quelle che andrebbero generalmente qualificate come spese straordinarie si cerca di redigere, altresì, delle linee guida anche per ciò che concerne le''modalità di corresponsione'' e si introduce, inoltre, la possibilità di ''quantificare forfettariamente l'entità di tali spese, almeno per quelle cd. Straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibile, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata''. Tale ultima possibilità viene finalizzata ad evitare, per quanto possibile, inutili e pregiudizievoli conflitti tra i genitori. Ancor prima, in data 13 febbraio 2009, in anticipo di un paio di anni, anche il Tribunale di Verona siglava il c.d. Protocollo per il Processo di Famiglia il quale, specificamente alla sua sezione III°, si rivolge direttamente a Giudici ed Avvocati evidenziando che: ''1) è auspicabile che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine ''spese straordinarie'' e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, spese per l'inscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingua e/o sportivi, centri estivi ecc.); 2) (...); 3) è, altresì, auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento tra i coniugi (...); 4) è infine auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate sia dai difensori (...), sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sia dal Giudice estensore nelle sentenze o nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ex art. 710 c.p.c. e/o ex art. 9 L. 898/70''. Nell'ultimo Protocollo richiamato si vede chiaramente come il Tribunale di Verona, a differenza di quello di Bergamo sopra citato o anche di quello di Firenze, più che fornire un'elencazione di spese qualificabili come ''straordinarie'' inviti, al contrario, Giudici e Difensori a far ciò nei loro atti in relazione alle singole fattispecie concrete, onde risolvere l'incertezza ed i consequenziali conflitti che possono insorgere tra i genitori. Volendo per completezza citare qualche altro esempio di Tribunali che si sono occupati della redazione di Protocolli di tal genere è possibile richiamare quello siglato presso il Tribunale di Milano, il c.d. Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi, ed altresì quello del Tribunale di Varese. Il primo, in realtà, contiene esclusivamente un invito ad una maggiore precisione ed attenzione nella redazione degli atti di parte e nei provvedimenti dei Giudici, esprimendosi nei medesimi termini del Protocollo del Tribunale di Verona. Il Tribunale di Varese, invece, con il competente Comitato Scientifico, tratta in modo approfondito la questione in esame nel Documento Diritto di Famiglia Spese ordinarie e straordinarie, al quale allega in conclusione e per fornire un quadro riassuntivo più chiaro una vera e propria tabella schematica in cui distingue ''Spese ordinarie'' e ''spese straordinarie'', dedicando i vari riquadri all'indicazione dei requisiti delle stesse, alla loro definizione e ripartendole tra: spese relative alla salute; spese relative all'istruzione; spese relative alla cultura ed allo sport; spese relative alla cura dei minori. Alla luce dell'esame svolto, dunque, seppur è vero che ogni ipotesi di crisi familiare presenta le proprie peculiarità e problematiche, le quali ovviamente richiedono un'attenta analisi, tanto da parte degli Avvocati quanto dei Magistrati, al fine di adottare le decisioni più opportune a tutelare gli interessi della prole nelle singole fattispecie concrete, tuttavia questi Documenti, più o meno dettagliati, elaborati dai Tribunali e dalle diverse Associazioni e Ordini Professionali, dettano delle utili linee guida. Attraverso l'utilizzo di questi Protocolli non si risolve totalmente il dibattito che verte sull'individuazione delle ''spese ordinarie'' e di quelle ''strordinarie'', data l'assenza di questi in molti Tribunali ed il mancato rispetto degli stessi lì dove esistono, soprattutto quando si presentano come meri auspici ed inviti nei confronti degli operatori del diritto.

Matteo Santini*

Avvocato del Foro di Roma

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