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COA di Roma: Istruzioni operative deposito telematico

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOIl Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sul proprio sito web ha reso note le istruzioni operative per il deposito telematico degli atti di parte ex art. 183 e 190 C.P.C.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DI PARTE DEL CONTENZIOSO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL PROCESSO TELEMATICO

Il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, sentiti i responsabili delle cancellerie di tutte le sezioni, al fine di agevolare il deposito in via telematica degli atti di cui agli artt. 183 VI co, e 190 c.p.c. hanno predisposto il seguente manuale, riservandosi di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie dalla prassi operativa.

Dal giorno 1° ottobre 2013 gli Avvocati possono depositare A VALORE LEGALE attraverso la piattaforma del PROCESSO CIVILE TELEMATICO gli atti del contenzioso civile di seguito elencati ed i documenti allegati; il "DEPOSITO TELEMATICO SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI QUELLO CARTACEO".

ELENCO DEGLI ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE:

Memorie ex art. 183 co. 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.

Comparsa conclusionale e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.

MODALITA' DI DEPOSITO TELEMATICO

Gli atti telematici devono essere depositati entro le ore 14.00 del giorno di scadenza del termine per il deposito (si precisa che entro tale orario deve essere emessa la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata all'ufficio giudiziario – che farà piena prova del deposito), utilizzando uno qualsiasi dei redattori atti per il processo telematico in commercio. L'Avvocato, pertanto, dovrà essere in possesso di un indirizzo PEC comunicato, preventivamente, al Consiglio dell'Ordine (l'utilizzo di altri indirizzi anche PEC non consente al sistema il riconoscimento del soggetto che trasmette l'atto), di una firma digitale e di un redattore atti.

L'atto da trasmettere (si ricorda che l'atto del processo deve essere un originale informatico) verrà inserito nella busta telematica insieme ai documenti (in formato pdf ). Si rammenta che le dimensioni della busta non possono superare i 30MB, pertanto in presenza di copiosa documentazione è altamente raccomandato di utilizzare una bassa risoluzione per lo scanner, tenendo comunque presente che possono anche essere fatti invii successivi (con i soli documenti). Ai fini della corretta "chiusura" della busta sarà necessario procedere con la firma digitale dei seguenti elementi: datiatto.xml, atto.pdf. I documenti non vanno firmati digitalmente.

Le cancellerie cureranno l'accettazione degli atti entro la giornata del deposito e comunque nel più breve tempo possibile onde garantire la visibilità dell'atto depositato a tutte le parti costituite che potranno prenderne visione solo ed esclusivamente attraverso il collegamento telematico ai registri di cancelleria ed ai relativi fascicoli informatici. In caso di ritardo, comunque, varrà la data di invio/deposito telematico e non di accettazione da parte della cancelleria.

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati

Su ciascun fascicolo nel quale sia stato effettuato almeno un deposito telematico sarà effettuata a cura della cancelleria l'annotazione: "Vi è deposito telematico di atto ... . Data e firma del cancelliere".

MODALITA' DI CONSEGNA DELLA COPIA DI CORTESIA

In via temporanea e transitoria i Presidenti di sezione del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma hanno concordato la prassi per la consegna di copia di cortesia dei soli atti (e non dei documenti allegati) illustrati nel presente documento. Il giorno feriale immediatamente successivo a quello di scadenza del termine previsto per l'ultimo deposito (memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. o memoria di replica ex art 190 c.p.c.) i difensori delle parti dovranno consegnare nella cancelleria del giudice, in busta chiusa, la copia integrale degli atti depositati, ma non i documenti allegati. In ogni cancelleria verrà predisposto un "cassetto del magistrato" con l'indicazione nominativa dello stesso, all'interno del quale, a cura della cancelleria, la busta predetta sarà inserita subito dopo la consegna.

Sulla busta andranno indicati:

- Cognome del magistrato

- Numero di ruolo della causa

- Nome dell'avvocato e della parte costituita per la quale si consegna la copia di cortesia

- Data dell'udienza successiva (in caso di memorie ex art. 183)

- Eventuale data della riserva se il termine per il deposito è stato assegnato in quella sede

- Data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (in caso di comparse e memorie ex art 190 c.p.c)

Si fa presente che la consegna della copia di cortesia non comporta il rilascio di alcuna ricevuta né l'apposizione di alcun timbro da parte delle cancellerie essendo il deposito perfezionato con l'invio telematico dell'atto.

Allegato: normativa tecnica di riferimento (articoli su formato atti e modalità di deposito del DM 44/2011 e specifiche tecniche)

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44

Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24."

CAPO III - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 11 (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

2. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34

ART. 12 (Formato dei documenti informatici allegati)

1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

ART. 13 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati)

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

4. Il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale.

5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Provvedimento 18 luglio 2012

"Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."

CAPO III - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 12 - (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico art. 11 del regolamento)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firmadigitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m;

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.

ART. 13 - (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

a).pdf

b).odf

c).rtf

d).txt

e).jpg

f).gif

g).tiff

h).xml.

2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:

a).zip

b).rar

c).arj.

3. Gli allegati possono essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

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