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Paramentri avvocati: il parere del Consiglio di Stato

Di seguito il parere del Consiglio di Stato sui parametri degli avvocati:

Numero 04514/2013 e data 11/11/2013

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti

Normativi

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 03398/2013

OGGETTO: Ministero della giustizia - Ufficio Legislativo.

Schema di decreto ministeriale – "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 4 aprile 2013 trasmessa con nota in pari data prot. n. 0006552.U, pervenuta il 7 ottobre 2013, con la quale il predetto Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e considerato:

I - Espone la relazione illustrativa che la proposta di decreto ministeriale all'esame della Sezione dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Tale norma di legge, coerentemente con la previgente disciplina di cui al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate ed il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale) – dà per acquisito il riferimento ai parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati e disciplina le modalità di adozione del relativo decreto ministeriale, prevedendo che lo stesso debba essere emanato dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense.

Riferisce ancora la relazione che, di conseguenza, dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 citata, il precedente D.M. n. 140 del 2012 non è più applicabile agli avvocati. Espone altresì che la legge n. 247, da un lato, resta coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012, laddove – venuto meno il sistema tariffario – subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti; dall'altro, se ne discosta sensibilmente nella parte in cui il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziale, ma è previsto anche in altri casi, e cioè: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge.

In ordine alla proposta del Consiglio nazionale forense, riferisce l'Amministrazione che dalla relazione che l'accompagna "si apprende" che l'obiettivo primario della stessa è quello di superare una delle maggiori criticità evidenziate dal pregresso sistema di determinazione dei parametri, e cioè, la imprevedibilità dei costi del servizio legale: il risultato sarebbe, ad avviso del Consiglio nazionale, "un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi", svincolato da "criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato , così da stimolare la celerità del giudizio".

Nel nuovo sistema il parametro non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma anche al fruitore della prestazione, con ciò ponendo quest'ultimo nella condizione di poter fare agevolmente una valutazione economica costi/benefici dell' azione legale.

Circa lo schema di decreto, l'Amministrazione evidenzia che lo stesso è stato redatto mantenendo inalterato l'impianto dello schema proposto dal CNF e confermandone in larga parte il contenuto, con modifiche rese necessarie, in particolare, ai fini di armonizzazione della odierna proposta alle previsioni del precedente decreto n. 140 del 2012; vengono altresì introdotte disposizioni in materia di incentivazione della soluzione transattiva e di "sanzione" del ricorso al giudice nella consapevolezza della infondatezza delle ragioni tutelate; sono state inoltre espunte dal testo alcune prescrizioni in materia penale ed apportate modifiche alle tabelle allegate con riguardo alle percentuali di oscillazione in rapporto al valore medio nonché riduzioni del loro numero, procedendo anche ad alcuni accorpamenti "analogici".

Particolare attenzione pone la relazione illustrativa in ordine ai parametri numerici indicati in gran parte delle tabelle, rilevando (quasi sempre) "un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali".

Riferisce l'Amministrazione che la proposta del CNF registrava, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli, cioè, del D.M. 140/2012, determinati sulla base degli indici Istat per il periodo 2004 - 2012, con un incremento complessivo del 24,1%), "un incremento minimo del 50% e, più spesso – se non quasi sempre – un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo".

Ritenendo ingiustificato, sia sul piano tecnico (anche con riguardo a precedenti rilievi di questo Consesso) sia sul piano politico (alla luce dell'attuale delicata congiuntura economica) tale incremento, l'Amministrazione provvedeva alla modifica degli importi proposti, individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali e quelli proposti e intervenendo quindi sull'importo "medio" con una riduzione del 25%.

Osserva peraltro l'Amministrazione che l'utilizzo di tale criterio ha comportato l'individuazione di un "compenso medio certamente ridotto rispetto a quello proposto, ma incrementato almeno del 50% rispetto a quello attuale (spesso anche di più)"; precisa altresì che, laddove non è stato possibile utilizzare tale criterio, per l'esistenza di un numero di tabelle superiore a quello fissato dal D.M. 140/2012, gli importi sono stati individuati secondo un criterio di coerenza e armonizzazione con i precedenti, tenendo conto, in alcuni casi, anche dell'accordo raggiunto con le associazioni forensi (tabelle nn. 6 e 19).

Tuttavia – osserva ancora la relazione illustrativa – nonostante il descritto contenimento degli importi, la relazione tecnica dell'Ufficio Bilancio del Ministero ha rilevato che la proposta in esame comportava, specie nella materia penale, ove non risultava più prevista la riduzione del 50% di cui al D.M. 140/2012 per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, "un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360".

In relazione a tali osservazioni, l'Amministrazione procedeva ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici; veniva inoltre introdotta, all'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto, la previsione della riduzione, di regola, del 30 per cento dei compensi per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio penale a spese dello Stato; non si riteneva, invece, di "aggravare ulteriormente la percentuale di abbattimento, né di allinearla a quanto già previsto in materia civile (50 per cento) in considerazione della "specificità dell'attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona".

Conclude in proposito la relazione che in tutti i casi, comunque, i parametri numerici indicati nelle tabelle "hanno un valore significativamente incrementato rispetto a quello delle tabelle del D.M. 140/2012".

II - Lo schema di regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in 5 Capi. Il Capo I, che reca le "Disposizioni generali", si compone di tre articoli.

L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito applicativo, sottolinea il carattere residuale dei parametri e ribadisce il principio di proporzionalità della determinazione del compenso all'importanza dell'opera.

L'articolo 2 introduce il rimborso forfettario per spese generali quantificato in misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso; l'articolo 3 reca una disposizione in tema di applicazione analogica.

Il Capo II, che reca "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale civile amministrativa e tributaria" è suddiviso in otto articoli.

L'articolo 4 definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi, specificati, in particolare, nel comma 1, sottolineando l'assenza di vincolatività degli stessi; vengono altresì disciplinati, in particolare: i casi di difesa di più clienti (comma 2), di assistenza di entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzi o (comma 3) e di riduzione del compenso per l'assistenza ad un solo soggetto (comma 4); il comma 5 declina le fasi del giudizio rispetto a ciascuna delle quali, e con riferimento agli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione: a) fase di studio; b) fase introduttiva del giudizio; c) fase istruttoria; d) fase decisionale; e) fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo; f) fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo; i commi da 6 a 9 introducono una sorta di incentivo "deflattivo"; il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di "class action".

L'articolo 5 reca criteri per la determinazione del valore della controversia.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la determinazione dei compensi spettanti per cause di valore superiore a 520.000 euro (art. 6), relativamente ai giudizi non compiuti (art. 7), per il caso di pluralità di difensori e società professionali nonché per il domiciliatario (art. 8).

L'articolo 9 provvede in materia di compensi spettanti ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio; l'articolo 10 disciplina l'ipotesi di procedimenti arbitrali rituali ed irrituali; l'articolo 11 si riferisce all'attività svolta al di fuori della sede in cui l'avvocato esercita in via prevalente.

Il Capo III, che reca "Disposizioni concernenti l'attività penale", si compone di sei articoli.

L'articolo 12 indica, al comma 1, i criteri parametrici per la determinazione del compenso nelle cause penali in modo del tutto analogo a quanto stabilito dall'articolo 5 per le cause di cui al Capo II; il comma 2 prevede la riduzione del 30 per cento dei compensi per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (in parallelo alla disposizione vigente da tempo per il settore civile, dove, come già esposto, è prevista una riduzione del 50 per cento).

Gli articoli 13, 14 e 15 recano disposizioni analoghe a quelle riportate, rispettivamente, negli articoli 7, 8 e 27, con i soli adattamenti riferiti alla materia penale, in materia di giudizi non compiuti, incarichi conferiti a società di avvocati, trasferte.

L'articolo 16 dispone in materia di compenso per l'assistenza legale alla parte civile;

l'articolo 17 ripropone quanto previsto dall'articolo 9, per i praticanti di cui al Capo II.

Il Capo IV, che reca "Disposizioni concernenti l'attività "stragiudiziale", si compone di 10 articoli.

L'articolo 18 disciplina il compenso da liquidare per le prestazioni stragiudiziali, stabilendone la onnicomprensività in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

L'articolo 19 definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi in analogia a quanto previsto per le cause di cui al Capo II e al Capo III.

L'articolo 20 prevede la autonoma determinazione del compenso per l'attività stragiudiziale che, pur connessa ad un giudizio, abbia una sua autonoma rilevanza.

Gli articoli da 21 a 25 recano disposizioni speculari agli articoli 6, 7, 8, 9 e, ancora, 7 in materia, rispettivamente, di : determinazione del valore dell'affare (art. 21), cause di valore superiore a 520.000 euro (art. 22), pluralità di difensori e società professionali (art. 23), praticanti avvocati abilitati al patrocinio (art. 24), incarichi non portati a termine (art. 25).

L'articolo 26 disciplina le prestazioni con compenso a percentuale: trattasi di prestazioni che non rientrano nel caso tipico dell' attività giudiziaria ma ne sono in qualche modo connesse, la cui particolare tipologia giustifica il ricorso ad un compenso a percentuale modulata secondo parametri indicati dalla norma stessa.

L'articolo 27 dispone in materia di trasferte ed è applicabile anche alle controversie di cui ai Capi II e III, giusta rinvio di cui agli articoli 11 e 15.

Il Capo V, che detta le disposizioni transitorie e dispone in tema di entrata in vigore del decreto, si compone di due articoli, di cui, il primo (art. 28), introduce disposizioni temporali e, il secondo (art. 29), indica la data di entrata in vigore del regolamento.

III – Ritiene la Sezione che lo schema di regolamento proposto sia conforme, nei sensi di seguito indicati, alle finalità di garanzia della indipendenza e della autonomia degli avvocati (nella specie, con specifico riguardo al profilo economico, nel che è l'essenza stessa dello schema normativo), nonché di cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, postulata dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si concretizzano, per quanto concerne l'odierna proposta, nella definizione di un "sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi" nell'ottica della semplificazione del sistema di definizione degli onorari, cui si riferisce la relazione del Consiglio nazionale forense, il cui impianto è stato, in linea di massima e pur con le dovute rettifiche, recepito dalla stessa Amministrazione.

Il testo della proposta regolamentazione non si sottrae, peraltro, ad alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

III.1. – Il Collegio ha già osservato, al punto I dell'odierno parere, che particolare attenzione pone la relazione illustrativa ai parametri numerici indicati in gran parte delle tabelle, rilevando (quasi sempre) "un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali"; in altri termini – va ricordato – esponeva il Ministero che la proposta del Consiglio nazionale forense registrava, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli, cioè, di cui al D.M. 140/2012, determinati sulla base degli indici Istat per il periodo 2004 - 2012, con un incremento complessivo del 24,1%, "un incremento minimo del 50% e, più spesso – se non quasi sempre – un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo".

Va ancora ricordato, per completezza espositiva, che l'Amministrazione, ritenendo ingiustificato, sul piano tecnico e politico (anche con riguardo a precedenti rilievi di questo Consesso), tale incremento, ha provveduto alla modifica degli importi proposti, intervenendo sull'importo "medio" con una riduzione del 25 %.

Precisava ancora la relazione che, nonostante tale "abbattimento", permaneva ancora una misura dell'incremento sensibilmente elevata rispetto ai precedenti parametri; a ciò si aggiungevano le osservazioni dell'Ufficio Bilancio del Ministero, che rappresentavano "un rilevante aggravio di oneri economici connessi alla investe la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona), non sembra al Collegio ragionevole l'assunto alla base del minore abbattimento, identificabile, sostanzialmente, in una ritenuta maggiore "dignità" dell'attività defensionale nel settore giudiziale di cui trattasi.

Si suggerisce, pertanto, un ridimensionamento del parametro, in misura pari al 5/10 per cento, avuto altresì riguardo alle esigenze di bilancio prospettate dal competente ufficio del Ministero e, non ultimo, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della norma primaria, secondo cui "dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

III.3 – Alcune annotazioni di carattere "strutturale" vanno riferite al preambolo dello schema normativo. Si evidenzia, in primo luogo, al primo "Visto", che il riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 va più correttamente inserito in periodo immediatamente precedente a quello concernente la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il riferimento a quest'ultima va opportunamente riformulato nei seguenti termini: "Vista la nota del ...., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Il periodo di cui al secondo "Visto" va riformulato come di seguito: "Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Occorre infine integrare il preambolo con il richiamo della proposta del CNF, inserendo, immediatamente prima del richiamo al parere del Consiglio di Stato, il seguente periodo: "Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 24 maggio 2013,".

Infine, il preambolo dello schema va integrato con l'indicazione dell'avvenuto adempimento dell'incombente di trasmissione dello stesso alle Commissioni.

Quanto all'articolo 3, comma 1, prima riga, la parola "Quando" va sostituita dalle parole: "Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2"; dopo la parola "compensi" vanno inserite le seguenti: "ed i rimborsi".

Al Capo II, nella intestazione, vanno espunte dal testo le parole "civile, amministrativa e tributaria": ciò in quanto non si tiene conto di ulteriori sedi giudiziali esistenti, in Italia (ad esempio, Corte costituzionale) e all'estero (ad esempio, Corte di giustizia CE, CEDU, Tribunali internazionali in genere).

Nell'articolo 4, la intestazione va integrata, a fine periodo, con le parole "in sede giudiziale"; al comma 4, seconda riga, dopo la parola "professionale" vanno inserite le parole "nei confronti di questi"; al comma 8, prima riga, la parola "liquidato" va sostituita dalle parole "da liquidare".

Nell'articolo 5, comma 1, prima riga, dopo le parole "il valore della causa" va inserito il seguente periodo: " – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma"; quanto al comma 3, va riproposto il rilievo della omessa considerazione di ulteriori organi giurisdizionali italiani e stranieri, con conseguente necessità di integrazione; al comma 5, prima riga, per evidente refuso, la parola "risulta" va sostituita dalla parola "risulti"; parimenti al comma 6, terza riga.

L'articolo 7, comma 1, seconda riga, dopo la parola "cessazione", va integrato con le parole "per qualsiasi causa".

Nell'articolo 11, comma 1, prima riga, le parole "l'avvocato" vanno sostituite dalle parole "all'avvocato".

Nell'articolo 12, comma 1, prima riga, dopo la parola "compenso" vanno inserite le parole "spettante per l'attività penale"; al comma 3, lettera a), prima riga, dopo le parole "per fase di studio", prima della punteggiatura vanno inserite le parole ", ivi compresa l'attività investigativa", con ciò recependo, almeno in parte, una esigenza già rilevata in occasione del parere emesso da questa Sezione in data 18 giugno 2013, numero 00161; sempre alla lettera a), seconda riga, dopo le parole "le relazioni o" va inserita la parola "i".

Nell'articolo 13, comma 1, prima riga, dopo le parole "a termine", vanno inserite le parole "per qualsiasi causa".

Nell'articolo 19, ad inizio della prima riga, va indicata la numerazione del comma : "1."; alla quarta riga, a fine periodo, dopo la parola "trattate" va inserita la punteggiatura; alla quinta riga, prima della parola "contrasti", la parola "dei" va espunta e sostituita dalla parola "di".

Nell'articolo 21, comma 1, prima riga, dopo la parola "determinato" va inserito il periodo " - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – "; sempre alla prima riga del comma 1, dopo la parola "il valore", va espunta dal testo la parola "della"; parimenti, alla quarta riga, prima della parola "legislazione", la parola "alla" va sostituita dalla parola "della"; al comma 5, prima riga, prima della parola "riguardo", la parola "avrà" va sostituita dalla parola "ha"; al comma 6, seconda riga, dopo la parola "enunciati", le parole "la stessa" vanno sostituite dalle parole "lo stesso"; dopo il comma 7, per evidente refuso, risulta numerato un inesistente comma 8.

Nell'intestazione dell'articolo 23, dopo la parola "società", va espunta dal testo la parola "di".

Nell'intestazione dell'articolo 25, la parola "al" va sostituita dalla parola "a"; alla seconda riga, dopo la parola "cessazione", vanno inserite le parole "per qualsiasi causa".

IV – In conclusione, il Collegio ritiene di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di regolamento proposto, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.

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