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CSM: posti vacanti giudice di pace

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 ottobre 2013, ha adottato la seguente delibera: " Il Consiglio,

o s s e r v a.

A) Il comma 6-ter dell'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004 n. 241 (nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) ha modificato l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, articolo a sua volta aggiunto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1999, n. 468. In particolare, è stato modificato il comma 2 che, nel testo anteriormente vigente, così recitava: "Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità".

La nuova formulazione del comma 2 prevede, invece, che "Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.".

Ciò che appare più significativo nell'ambito delle due formulazioni normative, è il diverso grado di "priorità" accordato alle domande di trasferimento dei giudici di pace già in servizio rispetto alle domande di ammissione al tirocinio ed a quelle di nomina a giudice di pace presentate da aspiranti già dichiarati idonei al termine del tirocinio semestrale previsto dall'art. 4-bis della legge n. 374 del 1991 (articolo anch'esso aggiunto dalla legge n. 468/1999).

Infatti, mentre nel testo previgente l'esame delle domande di trasferimento per un posto vacante veniva subordinato a quello di eventuali domande di nomina a giudice di pace presentate da candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio, e comunque in concorrenza con l'esame di eventuali domande di ammissione al tirocinio (in tal caso l'attribuzione della priorità veniva riservata alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura), il testo attuale stabilisce che le domande di trasferimento hanno priorità sia sulle domande di ammissione al tirocinio che su quelle di nomina di candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio.

Le innovazioni apportate alla normativa sul giudice di pace, anche con riferimento alla composizione dei Consigli Giudiziari competenti alla trattazione delle questioni riguardanti i magistrati onorari, hanno reso necessario procedere agli aggiornamenti della vigente circolare consiliare generale sui giudici di pace prot. n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, recante "Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468.", approvata nella seduta dell'Assemblea plenaria del 30 luglio 2002 e successivamente modificata ed integrata.

B) Conseguenza immediata alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 241/2004 è stata la sospensione della indizione di nuove procedure concorsuali di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace nonché la sospensione di quelle procedure già indette dai Presidenti delle Corti di Appello ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva n. 374 del 1991. La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 10-ter ha subordinato la riattivazione delle predette procedure concorsuali alla revisione delle dotazioni organiche degli Uffici del Giudice di pace nonché ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni.

Con il decreto ministeriale in data 23 aprile 2008, recante "Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ai sensi della legge 12 novembre 2004, n. 271" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 luglio 2008), era stata data attuazione appunto alla revisione degli organici dei giudici di pace, ossia alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 citato, ed il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 4 dicembre 2008, aveva dato avvio alla procedura relativa ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni organiche, al fine di soddisfare la seconda di tali condizioni.

Successivamente, ed a seguito della sentenza n. 3290/2010 del 3 marzo 2010 con la quale il T.A.R. del Lazio, su ricorso proposto dall'Unione Nazionale Giudici di Pace, ha disposto l'annullamento del suindicato decreto ministeriale 23 aprile 2008, con delibera del 16 marzo 2011 è stata conseguentemente revocata la procedura dei trasferimenti dei giudici di pace.

Ora, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 in oggetto, recante "Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 2 novembre 2011), è stata nuovamente data attuazione alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 dell'art. 10-ter citato ed il Consiglio deve quindi provvedere ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni organiche, al fine poi di consentire la riattivazione delle procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e di nuove nomine ai sensi degli artt. 4 e 4-bis della legge n. 374/1991.

Peraltro, il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012 – Serie generale), prevede, agli artt. 1 e 2, la soppressione di n. 667 Uffici del giudice di pace (su 846 già previsti) ed il loro accorpamento agli Uffici siti nelle città già sedi di tribunale prima della riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012).

L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 156 del 2012 prevede, altresì, al comma 2, che "entro sessanta giorni" dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia delle tabelle (allegate al decreto medesimo) contenenti l'elenco degli uffici di cui si propone la soppressione e di quello degli uffici di cui si propone la permanenza, "gli enti locali, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi", e, al comma 3, che "entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle" sopraddette.

Inoltre, l'art. 4 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà "alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace", mentre l'art. 5, comma 1, stabilisce espressamente che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".

In data 28 febbraio 2013 il Ministero della Giustizia ha provveduto alla pubblicazione di tali tabelle sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, ed il termine di sessanta giorni entro il quale i Comuni interessati potevano richiedere il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace è spirato il 29 aprile 2013: da tale ultima data decorre l'ulteriore termine per l'emanazione del decreto contenente le modifiche delle sedi del giudice di pace.

In tale situazione, ed in previsione anche della necessità di una nuova rideterminazione delle piante organiche dei giudici di pace degli uffici che rimarranno operativi all'esito dei provvedimenti ministeriali, appare opportuno rinviare ulteriormente la pubblicazione dei posti vacanti disponibili per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio, così come prevede l'art. 10-ter, comma 2, della legge istitutiva 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, fino all'esito delle procedure di soppressione ed accorpamento degli Uffici del giudice di pace e della revisione degli organici dei magistrati onorari addetti.

C) Il citato D.Lgs. n. 155/2012 prevede, fra l'altro, per quel che qui interessa, la soppressione di 31 Tribunali e Procure della Repubblica (30 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2013) ed il loro accorpamento ad altro analogo ufficio giudiziario.

Inoltre, il D.Lgs. n. 156 del 2012 sulla revisione degli uffici del giudice di pace, prevede, nella gran parte dei casi - come già esposto - che l'Ufficio del giudice di pace soppresso viene accorpato al corrispondente ufficio situato nella città che era sede di tribunale prima della riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero prevista dal D.Lgs. n. 155/2012, ma anche, in alcuni casi: a) la soppressione di una sede del Giudice di pace ed il suo accorpamento ad un Ufficio ricadente in circondario di Tribunale diverso da quello originario ma nell'ambito del medesimo distretto di Corte di appello (ad es. la sede di Ramacca, già ricadente nel circondario di Catania, viene soppressa ed accorpata all'Ufficio del giudice di pace di Caltagirone, compreso nel circondario del Tribunale di Caltagirone; la sede di Cassano d'Adda, già compresa nel circondario di Milano, viene soppressa ed accorpata all'Ufficio del giudice di pace di Lodi, ricadente nel circondario del Tribunale di Lodi) ovvero nell'ambito di altro distretto (ad es., la sede di Novafeltria, ora ricadente nel circondario del Tribunale di Pesaro del distretto di Ancona, viene soppressa ed accorpata all'Ufficio del giudice di pace di Rimini, ricompreso nel circondario del Tribunale di Rimini del distretto di Bologna); b) lo scorporo dell'Ufficio del giudice di pace e del suo territorio dal circondario del Tribunale originario per essere inglobato in altro circondario dello stesso distretto di Corte di appello (ad es., l'Ufficio del giudice di pace di Rho viene scorporato dal circondario del Tribunale di Milano ed inglobato nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio) ovvero di altro distretto (ad es., l'Ufficio del giudice di pace di Sala Consilina, ora ricadente nel circondario di Tribunale di Sala Consilina del distretto di Salerno, viene incluso nel circondario del Tribunale di Lagonegro del distretto di Potenza).

A decorrere dal 13 settembre 2013 sono divenute operative le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 155/2012 relative alla soppressione di 30 Tribunali ed il loro accorpamento ad analogo ufficio giudiziario.

Ciò ha determinato, come diretta conseguenza, l'insorgere di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 374/1991, per quei giudici di pace avvocati che esercitano la professione forense, in modo stabile e continuativo, in un determinato circondario di Tribunale ora soppresso ed accorpato al Tribunale nel cui ambito territoriale svolgono le funzioni onorarie, e viceversa.

Infatti, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 della legge n. 374/1991, introdotti dalla legge n. 468/1999, stabiliscono rispettivamente:

"1-bis - Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.".

Come precisato al Capo IV, par. 2, della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, come modificata da ultimo con delibera consiliare del 12 dicembre 2012, tali "disposizioni realizzano un punto di equilibrio tra la precedente normativa, che prevedeva una incompatibilità all'esercizio della professione forense limitata all'Ufficio del giudice di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, la quale estendeva, viceversa, quel divieto all'intero distretto di Corte d'appello.

Si è stabilito, infatti, che l'avvocato non possa esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del Tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi tale divieto agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado.

Inoltre, si è ribadito quanto già contenuto nella precedente normativa circa il divieto di esercizio della professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di appartenenza, anche nei successivi gradi di giudizio, pure in tal caso estendendosi il divieto agli associati di studio ed agli altri soggetti appena menzionati.

Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo attribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo significato, deve necessariamente ritenersi che il primo di quei divieti dia luogo ad una "incompatibilità in entrata" e, in particolare, sia destinato ad impedire agli avvocati di diventare giudice di pace nel circondario dove essi, ovvero i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo hanno lo studio e/o sono iscritti all'albo, il tutto a prescindere dall'esercizio in concreto della professione forense.

Viceversa, il secondo divieto dà luogo ad una "incompatibilità a regime" e si dirige al giudice di pace che, nominato tale in un circondario diverso da quello ove egli ovvero gli associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo hanno lo studio ovvero sono iscritti all'albo, intenda patrocinare dinanzi all'ufficio giudiziario ove è stato nominato e nei gradi successivi, ovvero dinanzi agli altri uffici giudiziari del circondario dove è compreso l'ufficio di giudice di pace in cui è stato nominato. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado".

Nella ipotesi di cui al comma 1-bis il divieto è "assoluto", mentre in quella di cui al comma 1-ter è "relativo" ed è subordinato all'accertamento che tale attività sia svolta "in modo stabile e continuativo". Indici sintomatici di tale situazione sono l'apertura di uno studio (anche secondario e/o associato) ovvero l'iscrizione al relativo consiglio dell'ordine (con cancellazione da quello originario). In mancanza di tali indici sintomatici occorrerà accertare in concreto se il numero e qualità delle cause patrocinate, da verificare anche in rapporto alle dimensioni e all'entità complessiva del contenzioso del circondario, induca a ritenere che si sia in presenza di un esercizio "stabile e continuativo" dell'attività forense in detto circondario.

La violazione di tali divieti comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni.

Giova precisare che queste situazioni di incompatibilità hanno carattere assoluto e non possono essere riferite alla sola materia civile ovvero a quella penale, a seconda delle funzioni in concreto svolte dal giudice di pace, non trovando applicazione, quanto ai giudici di pace, l'orientamento del Consiglio sulle incompatibilità sancite dall'art. 18 dell'Ordinamento giudiziario, il quale fa riferimento all'attività forense esercitata da soggetti diversi dal magistrato professionale ed a lui legati da vincoli di parentela o di affinità.".

D) Le situazioni di incompatibilità per il giudice di pace avvocato determinate dal provvedimento di soppressione ed accorpamento dei Tribunali di cui al D.Lgs. n. 155/2012 sono immediatamente operative per i giudici di pace attualmente in servizio e dovranno essere rimosse al fine di evitare l'avvio del procedimento di decadenza.

Per tali incompatibilità sopravvenute dovrà provvedersi alla loro rimozione attraverso l'eliminazione della causa che ad esse ha dato luogo (cessazione dell'attività professionale forense nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale ove vengono svolte le funzioni di giudice di pace, cancellazione dall'albo degli avvocati, dismissione dello studio legale anche secondario e/o associato) ovvero mediante la presentazione da parte del giudice di pace di domanda di trasferimento ad altra sede, secondo i criteri di seguito precisati e per i posti allo stato vacanti negli Uffici del giudice di pace sottoelencati.

In particolare, quanto alla individuazione delle sedi e dei posti da ricoprire con il presente bando, occorre tener conto di un duplice ordine di fattori: il primo attiene alla opportunità, in relazione agli organici ed alla previsione del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 4-bis, commi 2 e 7, della legge n. 374/1991 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 198/2000 (in tema di ammissibilità al tirocinio di un numero di candidati non superiore al doppio dei magistrati da nominare), di non includere nell'elenco dei posti disponibili per i trasferimenti un numero di posti congruo in relazione ai posti pubblicati (n. 322) con le procedure concorsuali (n. 16) già indette dai Presidenti delle Corti di Appello.

Il secondo, in riferimento alla individuazione delle sedi, riguarda le procedure già avviate dal Ministero della Giustizia relative alle richieste di mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 156 del 2012.

Sul punto occorre sottolineare come lo stesso Ministero della Giustizia con nota pervenuta in data 26 settembre 2013, ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura l'elenco degli Uffici del giudice di pace soppressi per i quali gli enti locali interessati non hanno inoltrato istanza di mantenimento della sede: si tratta dunque di uffici che, secondo la disciplina normativa vigente, saranno certamente destinati ad essere soppressi.

Pertanto, in sede di trasferimento, sia pure ai limitati fini del presente bando, ossia di rimozione delle sopravvenute cause di incompatibilità, appare opportuno non includere tali Uffici nell'elenco dei posti disponibili per i trasferimenti, così da consentire l'effettiva e tendenzialmente perdurante copertura dei posti vacanti nei soli uffici del Giudice di Pace destinati ancora ad operare.

Occorre rappresentare che tra le sedi poste a disposizione per il trasferimento sono incluse sia quelle la cui permanenza è prevista per certa a norma dell'allegato 1 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, sia quelle relative ad Uffici i cui Comuni di riferimento hanno fatto domanda di mantenimento a norma dell'articolo 3 dello stesso decreto. Tali uffici permarranno solo ove, a seguito di istruttoria ministeriale, si verificheranno positivamente le condizioni previste dalla normativa primaria e secondaria.

Quindi, poiché la individuazione definitiva degli Uffici del Giudice di pace avverrà soltanto all'esito della procedura di cui al D.Lgs. n. 156/2012, si rappresenta che in caso di soppressione della sede indicata, il magistrato richiedente verrà riassegnato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del detto decreto legislativo.

La semplice presentazione della domanda di trasferimento, conforme ai criteri dettati dalla presente delibera, viene equiparata, ai soli effetti preclusivi dell'avvio del procedimento di decadenza, alla rimozione della causa di incompatibilità, ritenendosi che non possano gravare sull'interessato i tempi occorrenti per la definizione della procedura di trasferimento.

Nella ipotesi in cui il giudice di pace dovesse provvedere alla rimozione dell'incompatibilità secondo la prima delle modalità sopra descritte (ovvero cessazione dell'attività professionale forense nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale ove vengono svolte le funzioni di giudice di pace, cancellazione dall'albo degli avvocati, dismissione dello studio legale anche secondario e/o associato) il Presidente del Tribunale vigilerà al fine di verificare l'avvenuta rimozione effettiva da parte del giudice di pace della causa di incompatibilità sopravvenuta e, in caso contrario, segnalerà la situazione al Presidente della Corte di appello, titolare del potere di iniziativa del procedimento di decadenza.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio

d e l i b e r a

di invitare i giudici di pace in servizio - che allo stato si trovino in situazione di incompatibilità a causa dell'avvenuta soppressione ed accorpamento dei Tribunali di cui al D.Lgs. n. 155/2012 – a rimuovere le situazioni di incompatibilità attraverso l'eliminazione della causa che ad esse ha dato luogo (cessazione dell'attività professionale forense nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale ove vengono svolte le funzioni di giudice di pace, cancellazione dall'albo degli avvocati, dismissione dello studio legale anche secondario e/o associato) ovvero mediante la presentazione di domanda di trasferimento per i sotto elencati posti vacanti, nei termini e secondo le modalità di seguito indicati:

DISTRETTO DI ANCONA

Circondario di Ancona

- Ufficio del giudice di pace di ANCONA 8 posti

- Ufficio del giudice di pace di FABRIANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SENIGALLIA 2 posti

Circondario di Ascoli Piceno

- Ufficio del giudice di pace di AMANDOLA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di ASCOLI PICENO 3 posti

Circondario di Fermo

- Ufficio del giudice di pace di FERMO 2 posti

Circondario di Macerata

- Ufficio del giudice di pace di CAMERINO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SAN SEVERINO MARCHE 1 posto

Circondario di Pesaro

- Ufficio del giudice di pace di FANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PESARO 2 posti

Circondario di Urbino

- Ufficio del giudice di pace di CAGLI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MACERATA FELTRIA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di URBINO 2 posti

DISTRETTO DI BARI

Circondario di Bari

- Ufficio del giudice di pace di ALTAMURA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di BARI 13 posti

- Ufficio del giudice di pace di GRAVINA IN PUGLIA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di MONOPOLI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PUTIGNANO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di RUTIGLIANO 1 posto

Circondario di Foggia

- Ufficio del giudice di pace di CERIGNOLA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di FOGGIA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di LUCERA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MANFREDONIA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di RODI GARGANICO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN GIOVANNI ROTONDO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN SEVERO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di TRINITAPOLI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TROIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VIESTE 1 posto

Circondario di Trani

- Ufficio del giudice di pace di BISCEGLIE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CANOSA DI PUGLIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CORATO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MINERVINO MURGE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TRANI 1 posto

DISTRETTO DI BOLOGNA

Circondario di Bologna

- Ufficio del giudice di pace di BOLOGNA 15 posti

- Ufficio del giudice di pace di IMOLA 1 posto

Circondario di Ferrara

- Ufficio del giudice di pace di FERRARA 2 posti

Circondario di Forlì

- Ufficio del giudice di pace di FORLI' 3 posti

Circondario di Modena

- Ufficio del giudice di pace di MODENA 5 posti

Circondario di Parma

- Ufficio del giudice di pace di FORNOVO DI TARO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di PARMA 7 posti

Circondario di Piacenza

- Ufficio del giudice di pace di PIACENZA 2 posti

Circondario di Ravenna

- Ufficio del giudice di pace di LUGO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di RAVENNA 6 posti

Circondario di Reggio Emilia

- Ufficio del giudice di pace di REGGIO EMILIA 3 posti

Circondario di Rimini

- Ufficio del giudice di pace di RIMINI 10 posti

DISTRETTO DI BRESCIA

Circondario di Bergamo

- Ufficio del giudice di pace di BERGAMO 10 posti

- Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TREVIGLIO 1 posto

Circondario di Brescia

- Ufficio del giudice di pace di BRESCIA 12 posti

- Ufficio del giudice di pace di CHIARI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ROVATO 1 posto

Circondario di Cremona

- Ufficio del giudice di pace di CREMA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di CREMONA 1 posto

Circondario di Mantova

- Ufficio del giudice di pace di BOZZOLO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MANTOVA 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di VIADANA 1 posto

DISTRETTO DI CAGLIARI

Circondario di Cagliari

- Ufficio del giudice di pace di CAGLIARI 22 posti

- Ufficio del giudice di pace di ISILI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SANLURI 2 posti

Circondario di Lanusei

- Ufficio del giudice di pace di TORTOLI' 2 posti

Circondario di Oristano

- Ufficio del giudice di pace di ORISTANO 1 posto

Sezione distaccata di Sassari

Circondario di Nuoro

- Ufficio del giudice di pace di BONO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SINISCOLA 1 posto

Circondario di Sassari

- Ufficio del giudice di pace di ALGHERO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di OZIERI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PATTADA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PORTO TORRES 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SASSARI 7 posti

Circondario di Tempi Pausania

- Ufficio del giudice di pace di LA MADDALENA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di OLBIA 2 posti

DISTRETTO DI CALTANISSETTA

Circondario di Caltanissetta

- Ufficio del giudice di pace di CALTANIZZETTA 9 posti

- Ufficio del giudice di pace di MUSSOMELI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di RIESI 1 posto

Circondario di Enna

- Ufficio del giudice di pace di AGIRA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di BARRAFRANCA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CENTURIPE 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di RAGALBUTO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TROINA 2 posti

Circondario di Gela

- Ufficio del giudice di pace di GELA 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di NISCEMI 1 posto

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Circondario di Campobasso

- Ufficio del giudice di pace di CAMPOBASSO 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di TRIVENTO 2 posti

Circondario di Isernia

- Ufficio del giudice di pace di AGNONE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CAROVILLI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CASTEL SAN VINCENZO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di FORLI' DEL SANNIO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di ISERNIA 4 posti

Circondario di Larino

- Ufficio del giudice di pace di TERMOLI 2 posti

DISTRETTO DI CATANIA

Circondario di Caltagirone

- Ufficio del giudice di pace di CALTAGIRONE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MILITELLO IN VAL DI CATANIA 1 posto

Circondario di Catania

- Ufficio del giudice di pace di ACIREALE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ADRANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di BELPASSO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CATANIA 20 posti

- Ufficio del giudice di pace di GIARRE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MASCALUCIA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di PATERNO' 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di RANDAZZO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di TRECASTAGNI 2 posti

Circondario di Ragusa

- Ufficio del giudice di pace di CHIARAMONTE GULFI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MODICA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di RAGUSA 3 posti

Circondario di Siracusa

- Ufficio del giudice di pace di AVOLA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di FLORIDIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LENTINI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di NOTO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PALAZZOLO ACREIDE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SIRACUSA 7 posti

- Ufficio del giudice di pace di SORTINO 2 posti

DISTRETTO DI CATANZARO

Circondario di Castrovillari

- Ufficio del giudice di pace di CAMPANA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CARIATI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CASSANO ALLO JONIO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CORIGLIANO CALABRO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ROSSANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SAN SOSTI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SPEZZANO ALBANESE 1 posto

Circondario di Catanzaro

- Ufficio del giudice di pace di BORGIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CATANZARO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di CHIARAVALLE CENTRALE 3 posti

Circondario di Cosenza

- Ufficio del giudice di pace di ACRI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di COSENZA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MONTALTO UFFUGO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ROGLIANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SAN MARCO ARGENTANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SPEZZANO DELLA SILA 1 posto

Circondario di Crotone

- Ufficio del giudice di pace di CIRO' 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CROTONE 1 posto

Circondario di Lamezia Terme

- Ufficio del giudice di pace di LAMEZIA TERME 3 posti

Circondario di Paola

- Ufficio del giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PAOLA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SCALEA 1 posto

Circondario di Vibo Valentia

- Ufficio del giudice di pace di NICOTERA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VIBO VALENTIA 1 posto

DISTRETTO DI FIRENZE

Circondario di Arezzo

- Ufficio del giudice di pace di AREZZO 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di MONTEVARCHI 1 posto

Circondario di Firenze

- Ufficio del giudice di pace di FIRENZE 32 posti

Circondario di Grosseto

- Ufficio del giudice di pace di ARCIDOSSO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di GROSSETO 3 posti

Circondario di Livorno

- Ufficio del giudice di pace di CECINA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LIVORNO 7 posti

- Ufficio del giudice di pace di PIOMBINO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di PORTOFERRAIO 1 posto

Circondario di Lucca

- Ufficio del giudice di pace di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LUCCA 7 posti

Circondario di Pisa

- Ufficio del giudice di pace di PISA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PONTEDERA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VOLTERRA 1 posto

Circondario di Pistoia

- Ufficio del giudice di pace di MONSUMMANO TERME 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PISTOIA 3 posti

Circondario di Prato

- Ufficio del giudice di pace di PRATO 8 posti

Circondario di Siena

- Ufficio del giudice di pace di ABBADIA SAN SALVATORE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MONTEPULCIANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SIENA 2 posti

DISTRETTO DI GENOVA

Circondario di Genova

- Ufficio del giudice di pace di CHIAVARI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di GENOVA 40 posti

Circondario di Imperia

- Ufficio del giudice di pace di IMPERIA 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di SANREMO 4 posti

Circondario di La Spezia

- Ufficio del giudice di pace di LA SPEZIA 11 posti

Circondario di Massa

- Ufficio del giudice di pace di CARRARA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MASSA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di PONTREMOLI 1 posto

Circondario di Savona

- Ufficio del giudice di pace di ALBENGA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAVONA 4 posti

DISTRETTO DI L'AQUILA

Circondario di Chieti

- Ufficio del giudice di pace di CASALBORDINO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di GISSI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LAMA DEI PELIGNI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LANCIANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VASTO 1 posto

Circondario di L'Aquila

- Ufficio del giudice di pace di CASTEL DI SANGRO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di L'AQUILA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di PESCINA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PRATOLA PELIGNA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SULMONA 1 posto

Circondario di Pescara

- Ufficio del giudice di pace di PENNE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PESCARA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 1 posto

Circondario di Teramo

- Ufficio del giudice di pace di TERAMO 2 posti

DISTRETTO DI LECCE

Circondario di Brindisi

- Ufficio del giudice di pace di BRINDISI 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di FASANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di FRANCAVILLA FONTANA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MESAGNE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SAN PIETRO VERNOTICO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SAN VITO DEI NORMANNI 1 posto

Circondario di Lecce

- Ufficio del giudice di pace di ALESSANO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CASARANO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di GALLIPOLI 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di LECCE 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di MAGLIE 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di NARDO' 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TRICASE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di UGENTO 1 posto

Sezione distaccata di Taranto

Circondario di Taranto

- Ufficio del giudice di pace di LIZZANO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MARTINA FRANCA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN GIORGIO IONICO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di TARANTO 27 posti

DISTRETTO DI MESSINA

Circondario di Barcellona Pozzo di Gotto

- Ufficio del giudice di pace di LIPARI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di NOVARA DI SICILIA 1 posto

Circondario di Messina

- Ufficio del giudice di pace di FRANCAVILLA DI SICILIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MESSINA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di ROMETTA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SANTA TERESA DI RIVA 1 posto

Circondario di Patti

- Ufficio del giudice di pace di NASO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PATTI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SANT'AGATA DI MILITELLO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TORTORICI 1 posto

DISTRETTO DI MILANO

Circondario di Busto Arsizio

- Ufficio del giudice di pace di BUSTO ARSIZIO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di LEGNANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di RHO 2 posti

Circondario di Como

- Ufficio del giudice di pace di COMO 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di MENAGGIO 2 posti

Circondario di Lecco

- Ufficio del giudice di pace di LECCO 2 posti

Circondario di Lodi

- Ufficio del giudice di pace di LODI 2 posti

Circondario di Milano

- Ufficio del giudice di pace di MILANO 55 posti

Circondario di Monza

- Ufficio del giudice di pace di MONZA 8 posti

Circondario di Pavia

- Ufficio del giudice di pace di PAVIA 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di VOGHERA 1 posto

Circondario di Varese

- Ufficio del giudice di pace di LUINO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VARESE 4 posti

DISTRETTO DI NAPOLI

Circondario di Avellino

- Ufficio del giudice di pace di AVELLINO 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di CALABRITTO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CERVINARA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di FRIGENTO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LACEDONIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MONTORO SUPERIORE 2 posti

Circondario di Benevento

- Ufficio del giudice di pace di AIROLA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di ARIANO IRPINO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di BENEVENTO 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di COLLE SANNITA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di GUARDIA SANFRAMONDI 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di MONTESARCHIO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN GIORGIO LA MOLARA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SANT'AGATA DEI GOTI 2 posti

Circondario di Napoli

- Ufficio del giudice di pace di AFRAGOLA 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di CAPRI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CASORIA 7 posti

- Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE 10 posti

- Ufficio del giudice di pace di ISCHIA 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di NAPOLI 130 posti

- Ufficio del giudice di pace di NAPOLI-BARRA 15 posti

- Ufficio del giudice di pace di PORTICI 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di POZZUOLI 18 posti

- Ufficio del giudice di pace di PROCIDA 2 posti

Circondario di Nola

- Ufficio del giudice di pace di ACERRA 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di MARIGLIANO 8 posti

- Ufficio del giudice di pace di NOLA 9 posti

- Ufficio del giudice di pace di POMIGLIANO D'ARCO 3 posti

Circondario di Santa Maria Capua Vetere

- Ufficio del giudice di pace di ARIENZO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di AVERSA 10 posti

- Ufficio del giudice di pace di CARINOLA 7 posti

- Ufficio del giudice di pace di CASERTA 13 posti

- Ufficio del giudice di pace di PIGNATARO MAGGIORE 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE 8 posti

- Ufficio del giudice di pace di SESSA AURUNCA 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di TEANO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di TRENTOLA DUCENTA 8 posti

Circondario di Torre Annunziata

- Ufficio del giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA 9 posti

- Ufficio del giudice di pace di SORRENTO 5 posti

- Ufficio del giudice di pace di TORRE ANNUNZIATA 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di TORRE DEL GRECO 3 posti

DISTRETTO DI PALERMO

Circondario di Agrigento

- Ufficio del giudice di pace di AGRIGENTO 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di LICATA 2 posti

Circondario di Marsala

- Ufficio del giudice di pace di CASTELVETRANO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MARSALA 5 posti

Circondario di Palermo

- Ufficio del giudice di pace di CARINI 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di PALERMO 33 posti

Circondario di Sciacca

- Ufficio del giudice di pace di MENFI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PARTANNA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SCIACCA 1 posto

Circondario di Termini Imerese

- Ufficio del giudice di pace di BAGHERIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CORLEONE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LERCARA FRIDDI 1 posto

Circondario di Trapani

- Ufficio del giudice di pace di ALCAMO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di TRAPANI 4 posti

DISTRETTO DI PERUGIA

Circondario di Perugia

- Ufficio del giudice di pace di CASTIGLIONE DEL LAGO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CITTA' DI CASTELLO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di GUALDO TADINO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di GUBBIO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PERUGIA 8 posti

Circondario di Spoleto

- Ufficio del giudice di pace di FOLIGNO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di NORCIA 1 posto

Circondario di Terni

- Ufficio del giudice di pace di CITTA' DELLA PIEVE 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ORVIETO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TERNI 5 posti

DISTRETTO DI POTENZA

Circondario di Lagonegro

- Ufficio del giudice di pace di LAGONEGRO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di LAURIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SALA CONSILINA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SAPRI 1 posto

Circondario di Matera

- Ufficio del giudice di pace di MATERA 2 posti

Circondario di Potenza

- Ufficio del giudice di pace di ACERENZA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di BELLA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di CALVELLO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MARSICO NUOVO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PESCOPAGANO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di POTENZA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di VIGGIANO 1 posto

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

Circondario di Locri

- Ufficio del giudice di pace di BIANCO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CAULONIA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di LOCRI 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di STILO 1 posto

Circondario di Palmi

- Ufficio del giudice di pace di CINQUEFRONDI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di LAUREANA DI BORRELLO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di OPPIDO MAMERTINA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PALMI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SINOPOLI 1 posto

Circondario di Reggio Calabria

- Ufficio del giudice di pace di REGGIO CALABRIA 18 posti

DISTRETTO DI ROMA

Circondario di Cassino

- Ufficio del giudice di pace di GAETA 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di MINTURNO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di PONTECORVO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di SORA 1 posto

Circondario di Civitavecchia

- Ufficio del giudice di pace di CIVITAVECCHIA 2 posti

Circondario di Frosinone

- Ufficio del giudice di pace di ALATRI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di FROSINONE 3 posti

Circondario di Latina

- Ufficio del giudice di pace di FONDI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di LATINA 7 posti

- Ufficio del giudice di pace di TERRACINA 2 posti

Circondario di Rieti

- Ufficio del giudice di pace di POGGIO MIRTETO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di RIETI 5 posti

Circondario di Roma

- Ufficio del giudice di pace di ROMA 71 posti

Circondario di Tivoli

- Ufficio del giudice di pace di CASTELNUOVO DI PORTO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PAESTRINA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PALOMBARA SABINA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SUBIACO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TIVOLI 2 posti

Circondario di Velletri

- Ufficio del giudice di pace di SEGNI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di VELLETRI 3 posti

Circondario di Viterbo

- Ufficio del giudice di pace di CIVITA CASTELLANA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VITERBO 3 posti

DISTRETTO DI SALERNO

Circondario di Nocera Inferiore

- Ufficio del giudice di pace di CAVA DE' TIRRENI 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di NOCERA INFERIORE 6 posti

- Ufficio del giudice di pace di SARNO 2 posti

Circondario di Salerno

- Ufficio del giudice di pace di BUCCINO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di EBOLI 7 posti

- Ufficio del giudice di pace di ROCCADASPIDE 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SALERNO 15 posti

- Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO A FASANELLA 2 posti

Circondario di Vallo della Lucania

- Ufficio del giudice di pace di AGROPOLI 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di VALLO DELLA LUCANIA 3 posti

DISTRETTO DI TORINO

Circondario di Alessandria

- Ufficio del giudice di pace di ACQUI TERME 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ALESSANDRIA 4 posti

Circondario di Aosta

- Ufficio del giudice di pace di AOSTA 2 posti

Circondario di Asti

- Ufficio del giudice di pace di ALBA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ASTI 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di BRA 2 posto

Circondario di Biella

- Ufficio del giudice di pace di BIELLA 6 posti

Circondario di Cuneo

- Ufficio del giudice di pace di CEVA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CUNEO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MONDOVI' 4 posti

Circondario di Ivrea

- Ufficio del giudice di pace di IVREA 3 posti

Circondario di Novara

- Ufficio del giudice di pace di NOVARA 2 posti

Circondario di Torino

- Ufficio del giudice di pace di AVIGLIANA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PINEROLO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di SUSA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TORINO 78 posti

Circondario di Verbania

- Ufficio del giudice di pace di VERBANIA 3 posti

Circondario di Vercelli

- Ufficio del giudice di pace di CASALE MONFERRATO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TRINO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VERCELLI 5 posti

DISTRETTO DI TRENTO

Circondario di Rovereto

- Ufficio del giudice di pace di ROVERETO 2 posti

Circondario di Trento

- Ufficio del giudice di pace di CAVALESE 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CLES 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PERGINE VALSUGANA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TRENTO 6 posti

Sezione distaccata di Bolzano / Bozen

Circondario di Bolzano / Bozen

- Ufficio del giudice di pace di BOLZANO / BOZEN 8 posti

- Ufficio del giudice di pace di BRESSANONE / BRIXEN 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di EGNA / NEUMARKT 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di MERANO / MERAN 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di SILANDRO / SCHLANDRES 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di VIPITENO / STERZING 1 posto

DISTRETTO DI TRIESTE

Circondario di Gorizia

- Ufficio del giudice di pace di GORIZIA 1 posto

Circondario di Pordenone

- Ufficio del giudice di pace di PORDENONE 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN VITO AL TAGLIAMENTO 1 posto

Circondario di Trieste

- Ufficio del giudice di pace di TRIESTE 10 posti

Circondario di Udine

- Ufficio del giudice di pace di GEMONA DEL FRIULI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PALMANOVA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di PONTEBBA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN DANIELE DEL FRIULI 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di TOLMEZZO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di UDINE 8 posti

DISTRETTO DI VENEZIA

Circondario di Belluno

- Ufficio del giudice di pace di BELLUNO 2 posti

Circondario di Padova

- Ufficio del giudice di pace di PADOVA 8 posti

Circondario di Rovigo

- Ufficio del giudice di pace di ESTE 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di ROVIGO 2 posti

Circondario di Treviso

- Ufficio del giudice di pace di CONEGLIANO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di TREVISO 4 posti

Circondario di Venezia

- Ufficio del giudice di pace di CHIOGGIA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di DOLO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN DONA' DI PIAVE 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di VENEZIA 7 posti

Circondario di Verona

- Ufficio del giudice di pace di VERONA 12 posti

Circondario di Vicenza

- Ufficio del giudice di pace di ASIAGO 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di BASSANO DEL GRAPPA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SCHIO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di VICENZA 3 posti

************

1.- Possono presentare domanda di trasferimento soltanto i giudici di pace che sono venuti a trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 374/1991, e successive modificazioni, in dipendenza dell'avvenuta operatività delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 155/2012 in tema di soppressione ed accorpamento dei Tribunali ordinari.

2.- Le domande presentate nell'ambito della presente procedura dai giudici di pace che non versano in situazione di incompatibilità ai sensi del punto sub 1. verranno dichiarate inammissibili, fatta salva la possibilità di separata valutazione ai sensi del punto 15, Capo VII, della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, all'esito della definizione del presente bando.

3.- Le domande di trasferimento per motivi di incompatibilità pervenute al Consiglio superiore della magistratura in data antecedente a quella della presente deliberazione, ove non espressamente revocate, saranno valutate nell'ambito della procedura in esame.

4.- Il giudice di pace nella domanda dovrà specificare e documentare, con idonea certificazione, la causa di incompatibilità sopravvenuta in conseguenza dei provvedimenti legislativi sopraindicati e indicare espressamente che il trasferimento è richiesto al fine di rimuovere tale causa di incompatibilità.

5.- La domanda - indirizzata al Consiglio superiore della magistratura - va compilata utilizzando il modulo allegato (Mod. A), deve essere presentata al Presidente del Tribunale nel cui circondario ricade l'Ufficio del giudice di pace di appartenenza entro il 22 novembre 2013 e può essere formulata per un numero di sedi non superiore a tre, eventualmente indicando l'ordine di preferenza, fra quelle di cui all'elenco per le quali può essere richiesto il trasferimento.

6.- La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

7.- La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di impegnarsi, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all'esercizio della professione forense previsti dal comma 1-ter dell'art. 8 citato.

8.- Nell'ipotesi in cui siano state proposte più domande di trasferimento per la stessa sede, verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'effettivo esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni di giudice di pace; a parità, b) di altre funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità, c) della professione forense (escluso il praticantato); ed infine, in caso di ulteriore parità, d) delle funzioni di notaio (escluso il praticantato).

Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore anzianità anagrafica. In caso di mancato accoglimento per la sede richiesta in via preferenziale, la domanda sarà valutata per l'Ufficio che segue nell'ordine di preferenza indicato dal giudice di pace.

9.- I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al punto sub 8., ad eccezione di quelli relativi alle funzioni conferite dal Consiglio superiore della magistratura, devono essere prodotti unitamente alla domanda di trasferimento inoltrata per il tramite del Presidente del Tribunale e devono contenere l'esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell'albo professionale, ecc.) e termine (in caso di cessazione già avvenuta, ovvero, se persistente, la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella specie 22 novembre 2013) delle relative attività e funzioni.

10.- L'omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede. Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.

11.- Ove per il medesimo Ufficio del giudice di pace siano presentate domande di trasferimento in numero superiore ai posti disponibili, il giudice di pace la cui domanda non sia stata accolta per indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste potrà successivamente chiedere il trasferimento ad altro ufficio fra quelli pubblicati i cui posti non siano stati già assegnati ad altri aspiranti all'esito dell'espletamento delle procedure concorsuali.

A tal fine, al giudice di pace saranno comunicati (dalla segreteria della Ottava Commissione consiliare a mezzo telefonico, ai numeri indicati nella domanda di trasferimento, ovvero per posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda stessa) i posti rimasti vacanti, all'esito dell'espletamento delle procedure concorsuali degli uffici pubblicati, negli Uffici del giudice di pace limitrofi a quelli richiesti nella originaria domanda di trasferimento e ricadenti comunque nell'ambito di circondari di tribunale diversi da quelli interessati dalla causa di incompatibilità sopravvenuta.

12.- Entro cinque giorni dalla comunicazione telefonica o via e-mail, il giudice di pace trasmetterà direttamente al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 – 064452916 ovvero per posta certificata all'indirizzo "protocollo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ", nuova richiesta di trasferimento ad uno dei posti vacanti negli uffici comunicati, indicando eventualmente l'ordine di preferenza. Nella ipotesi in cui per lo stesso ufficio richiesto in via preferenziale siano presentate un numero di domande superiori ai posti disponibili, si terrà conto dei criteri indicati al punto sub 8. e le domande non accolte saranno valutate per l'ufficio che segue nell'ordine di preferenza indicato dal giudice di pace.

13.- La semplice presentazione della domanda di trasferimento, conforme ai criteri dettati dalla presente delibera, viene equiparata, ai soli effetti preclusivi dell'avvio del procedimento di decadenza, alla rimozione della causa di incompatibilità sopravvenuta.

14.- In caso di mancato riscontro entro il sopraindicato termine di cinque giorni o comunque di non accoglimento della domanda di trasferimento, gli atti relativi al giudice di pace che versa in situazione di incompatibilità per effetto dei provvedimenti legislativi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e degli uffici del giudice di pace saranno trasmessi al Presidente della Corte di appello per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale avvio della procedura di decadenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

15.- In ogni caso il Consiglio superiore della magistratura valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, le eventuali eccezionali esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione.

16.- In adesione al dettato dell'art. 40, comma 1, della legge n. 374/1991, relativamente alle domande presentate per le sedi del giudice di pace comprese nelle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta il Consiglio superiore della magistratura delibererà il trasferimento previa proposta dei Presidenti delle rispettive Regioni.

17.- In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell'ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall'incarico e dalle funzioni di giudice di pace.

18.- Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della deliberazione consiliare di assegnazione dei posti vacanti banditi per ogni singola sede. Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l'Ufficio ove attualmente presta servizio.

19.- Nella ipotesi in cui il giudice di pace dovesse provvedere alla rimozione dell'incompatibilità facendo cessare la causa che ad essa ha dato luogo (cessazione dell'attività professionale forense nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale ove vengono svolte le funzioni di giudice di pace, cancellazione dall'albo degli avvocati, dismissione dello studio legale anche secondario e/o associato), il Presidente del Tribunale verificherà l'avvenuta rimozione effettiva da parte del giudice di pace della causa di incompatibilità sopravvenuta e, in caso di mancata rimozione, segnalerà la situazione al Presidente della Corte di appello per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale avvio della procedura di decadenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n.198.

20.- La Presidenza del Tribunale attesta la tempestività del deposito delle domande di trasferimento e provvede alla celere trasmissione al Consiglio superiore della magistratura delle domande stesse e relativi allegati, entro il 30 novembre 2013.

******

I Presidenti dei Tribunali cureranno la celere comunicazione della presente delibera a tutti gli Uffici del giudice di pace del circondario di competenza entro il 25 ottobre 2013. Le segreterie degli Uffici del Giudice di Pace porteranno tempestivamente a conoscenza la presente delibera a tutti i giudici onorari dell'Ufficio, dandone assicurazione al Presidente del Tribunale.

La presente delibera è pubblicata sul sito del Consiglio superiore della magistratura, nel "servizio novità"."

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La riforma organica della magistratura onoraria

 Nell’ultimo decennio, per contenere l’arretrato giudiziario e alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati, la giurisdizione é stata devoluta sempre più ai magistrati onorari, sia aumentando progressivamente la competenza Leggi tutto

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Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

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35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

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Ricadute sugli uffici e sul personale giudiziario della riforma

La parola a Paola Saraceni, Segretario nazionale UGL Ministeri.   Le modifiche apportate dalla riforma del processo civile a detta di molti determinerà un eccezionale aggravio per l’attività giudiziaria in generale ed Leggi tutto

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Il sistema giustizia per Santacroce

Incontro con il Presidente della Corte di Appello di Roma   Questo doveva essere il resoconto di un’intervista a tu per tu con il Presidente della Corte d’Appello di Roma, Dott. Leggi tutto

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Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

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35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

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"Per i diritti degli ultimi"

La tradizionale serata di fine anno della rivista Venerdì 16 dicembre 2011 la nostra Capitale ha cambiato aspetto, o almeno così è stato in via Flaminia 213 dove, presso lo Studio Leggi tutto