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Romolo Reboa intervista Donatella Ferranti, Presidente Commissione Giustizia della Camera: la parte offesa nel processo penale

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOCustodia cautelare, processo civile, perseguibilità o meno a querela del reato di stalking ed il cosiddetto fattore "B" che ormai è divenuto un fattore italiano. La giustizia il tema più scottante di questa legislatura. Quali le possibili riforme secondo la Presidente PD della commissione Giustizia della Camera, ex magistrato, già segretario generale del Csm.

D. Presidente, un Suo parere in merito alla revisione della geografia giudiziaria e alla riduzione dei piccoli tribunali che ha scatenato l'ira dell'avvocatura.

R. Io e il mio gruppo parlamentare siamo stati sempre favorevoli alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non solo per un taglio della spesa necessario nell'attuale momento economico, ma soprattutto per fornire maggior efficienza e qualità al sistema giustizia. Tant'è che l'avevamo proposta anche nella scorsa legislatura quando eravamo all'opposizione. Però ci sono state e ci sono tuttora criticità oggettive (presenza obbligatoria di tre tribunali in ogni distretto, a prescindere dalle dimensioni del distretto e dei singoli tribunali; individuazione come criterio base dell'accorpamento di tribunali aventi sede nei comuni capoluogo di provincia e, dunque, senza un coordinamento con la contemporanea scelta di soppressione di alcune province e senza tenere nella dovuta considerazione le caratteristiche geografiche dei territori e dell'area economico sociale dei tribunali da sopprimere) scaturite dalla scelta di inserire la legge-delega con un emendamento, presentato in aula al Senato, all'interno della manovra finanziaria del settembre 2011, senza passare per la discussione in Commissione Giustizia. Oggi, a riforma ormai entrata in vigore, vi è la necessità di effettuare un attento e concreto monitoraggio per correggere le storture tenendo conto della primaria esigenza di funzionalità per l'utenza.

D. Sembra che, come spesso accade in Italia, si stia facendo una controriforma strisciante. Un'osservazione: e se questo lavoro non sarà mai smaltito per giustificare il mantenimento dell'ufficio nell'italica attesa che tutto cambi e tutto ritorni come prima?

R. Fermo restando l'accorpamento, il Ministro Cancellieri, proprio per consentire lo smaltimento del cosiddetto arretrato, è intervenuta con vari decreti ministeriali, in applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2012, che autorizzano, per un periodo di due anni, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero individuato di sedi che dovevano essere soppresse e che quindi, transitoriamente e per limitati effetti, rimangono in vita.

D. Ma poco cambia, no?

R. In realtà siamo stati sempre contrari all'impostazione contenuta nell'articolo 8, poiché si basa su una richiesta e valutazioni troppo discrezionali e provvisorie. Sarebbe stato meglio ancorare le deroghe a criteri oggettivi riguardanti la tipologia e l'ammontare del contenzioso e il contesto economico e sociale, mantenendo in piedi i tribunali o le sezioni distaccate utili piuttosto che emettere un provvedimento amministrativo provvisorio che non solo non risolve la problematica, ma allo stesso tempo crea aspettative non risolte e a volte non risolvibili. Faccio un esempio emblematico: il tribunale di Sala Consilina per il rispetto di quella famosa regola abnorme "del tre" è stato accorpato fuori regione al tribunale di Lagonegro, fuori provincia di Salerno e fuori distretto, nonostante lì fosse stato da poco impiantato e reso operativo, con un impegno di spesa notevole dello Stato, il processo civile telematico. Ciò che non ci soddisfa di questa riforma non sono i principi riguardanti la razionalizzazione dei mezzi e delle risorse, che condividiamo, ma le modalità di attuazione, che hanno un vizio di origine dovuto al fatto che i criteri di delega non sono stati adeguatamente ponderati e discussi. Contestazione che nasce anche dal fatto che le grandi aree metropolitane non sono state di fatto decongestionate. Penso alla città di Roma dove il problema è rimasto irrisolto, alla città di Torino dove si è addirittura accorpato Pinerolo, così come non si è affrontato il problema delle Corti d'appello. Per cui io credo che questo processo non sia finito qui, ma bisogna affrontarlo mettendo da parte i campanilismi ed avendo a cuore il funzionamento della giustizia. Perché per avere una giustizia che sia di qualità per i cittadini occorre tenere conto anche del contesto economico, sociale ed infrastrutturale del territorio.

D. Ma ai fini di risolvere il problema dei localismi, non sarebbe più semplice aumentare le competenze in sede civile per valore del giudice di pace? Sostanzialmente sarebbe quasi come ritornare alle tanto amate vecchie preture!

R. Infatti funzionavano, ma erano altri tempi...Ritengo che nella riforma della magistratura onoraria bisognerebbe riconsiderare il ruolo del giudice di pace sia dal punto di vista ordinamentale che delle competenze.

D. Rispetto a questa situazione però c'è una polemica in atto molto forte: con la soppressione dei tribunali vi è anche il problema della conseguente soppressione degli ordini degli avvocati. Che posizione prende il Pd rispetto alla soppressione degli ordini? E' favorevole o contrario?

R. Io so che su questo punto c'è in sede di Consiglio dei Ministri uno dei decreti correttivi in cui il Ministero dà delle indicazioni transitorie, in attesa appunto che meglio si definisca il rapporto con l'Avvocatura.

D. In una recente intervista a Nitto Palma, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, abbiamo parlato della questione di leggi né ad personam né contra personam. Il riferimento è ben chiaro. In tema di legislazione e riforma giudiziaria quanto pensa che pesi su ogni legge il fattore "B" ? In questo momento il fattore B è diventato un fattore italiano. Ogni legge viene analizzata non per la sua bontà o civiltà ma se favorisca o danneggi Berlusconi.

R. Beh, che siano state fatte leggi ad personam è un fatto incontestabile. Nella scorsa legislatura gran parte delle iniziative legislative (legittimo impedimento, processo breve, lodo Alfano etc.) miravano esclusivamente alla salvaguardia dei processi di Berlusconi.

D. Non mi riferivo a norme di natura prettamente politiche. Faccio un esempio: si sta facendo una norma sul calcolo della prescrizione, poi si analizza se questa norma favorisca o meno Berlusconi.

R. Ciò è accaduto perché invece di parlare di riforma della prescrizione del reato in termini generali, essendo l'Italia ancora l'unico Paese europeo dove il termine per l'estinzione del reato continua a decorrere per tutti e tre i gradi di giudizio senza alcun correttivo nemmeno dopo la sentenza di condanna di primo grado, con tutti gli intuibili riflessi negativi sulle lungaggini del processo, l'ultimo governo Berlusconi ha tentato di ridisciplinare l'istituto della prescrizione prevedendo ulteriori riduzioni del termine massimo di prescrizione per gli incensurati, in un'ottica miope che mirava ad estinguere anzitempo i processi Mills e Mediaset a suo carico. Questi sono dati storici. Personalmente ritengo che tutte le forze politiche dovrebbero cercare di superare il fattore "B". Una cosa è certa: nel governo Letta non ci sono stati disegni di legge né provvedimenti governativi in materia di giustizia influenzati dal fattore "B". E mi sembra già un grande passo avanti.

D. Uno dei temi caldi su cui Lei si batte fortemente è quello della perseguibilità o meno a querela del reato di stalking. Spesso si trovano resistenze non solo da parte delle forze pubbliche ad applicare la normativa ma sono le stesse vittime che fanno una serie di resistenze sui motivi della revocabilità della querela. Lei non pensa che si possa trovare una sorta di terza strada? E quale potrebbe essere alla luce della sua esperienza?

R. Guardi, io ci ho riflettuto molto. Anche perché noi il problema della revocabilità della querela ce lo siamo già posto nel 2009, quando abbiamo approvato la legge sullo stalking, tant'è vero che allora ritenemmo irrevocabile la querela quando il reato era connesso con un altro procedibile d'ufficio o quando c'erano lesioni gravi o fossero vittime i minori. Il Parlamento ha trovato una terza strada prevedendo che la querela possa essere revocata solo dinnanzi al giudice che ne può valutare la spontaneità, mentre si è ritenuta irrevocabile la querela per stalking nel caso in cui siano state poste in essere minacce gravi e con armi.

D. Io ho un suggerimento: si potrebbe utilizzare un sistema sostanzialmente simile a quello dell'autorizzazione del giudice tutelare, ossia sottoporre il consenso e quindi la remissione della querela alla verifica di un giudice, almeno nei casi più gravi.

R. Questo è il sistema che abbiamo sperimentato con la messa alla prova, laddove un imputato riesca ad ottenere la sospensione del processo ed essere ammesso ad un programma di recupero sociale (volontariato, lavori di pubblica utilità), previa riparazione o risarcimento del danno, alla fine del percorso, se positivamente valutato dal giudice sulla base della relazione del servizio UEPE, può ottenere addirittura il beneficio della estinzione del reato.

D. Avete invece mai affrontato il problema viceversa dello stalking giudiziario? Per esperienza Le assicuro che specie nei piccoli fori lo stalking giudiziario esiste.

R. No, però ha ragione, esiste anche quello. Questo problema assieme alla superfetazione dei procedimenti e all'eccessivo carico di contenzioso rappresentano i principali malesseri della nostra giustizia.

D. So che lei si sta battendo molto anche sul fronte delle carceri.

R. Si, ci stiamo lavorando da tempo, ovviamente c'è il problema del sovraffollamento. In tema di infrastrutture carcerarie, sono state prorogate le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2014. Sono ampliate le sue competenze (escludendo comunque poteri derogatori del Codice degli appalti) in materia di programmazione, manutenzione, utilizzo e ristrutturazione di immobili dismessi, ma nel quadro di un coordinamento più incisivo con i ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e con il Parlamento. Vi è infine un obbligo di relazione semestrale alle commissioni competenti. In più, abbiamo approvato alla Camera, ora deve passare al Senato (auspichiamo una celere approvazione), due provvedimenti molto significativi dal punto di vista delle riforme: a) la detenzione domiciliare alternativa alla reclusione in carcere per i reati che sono puniti con pena massima fino a sei anni proprio come pena principale che dovrà essere comminata dal giudice della cognizione e quindi dal giudice di merito che valuta la personalità dell'imputato; b) la messa alla prova, un istituto mutuato dal diritto anglosassone, e anche dall'esperienza nel processo minorile, che prevede per reati di competenza del giudice monocratico, sempre su base volontaria, la possibilità di ottenere la sospensione del processo per essere ammessi ad un programma di recupero anche sociale (volontariato, lavori di pubblica utilità), previa riparazione o risarcimento del danno, e alla fine del percorso, positivamente valutato dal giudice sulla base della relazione del servizio UEPE, ottenere la estinzione del reato. Sempre in tema di sovraffollamento carcerario, la Commissione si è occupata del disegno di legge 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", approvato poi dal Senato nella versione modificata dalla Camera. Prevede tra l'altro diversi punti significativi. Per quanto riguarda la carcerazione preventiva, ad esempio, il Parlamento ha stabilito che la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo per i delitti per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Per evitare che tale soglia ne comporti l'esclusione, una specifica deroga è stata prevista per il finanziamento illecito dei partiti, mentre per il reato di stalking è stata aumentata la pena a 5 anni. Quando, all'esito di una condanna, la pena residua da espiare non supera i 3 anni (o 4 in casi particolari, come ad esempio le donne incinte o malati gravi) e i 6 per reati legati alla tossicodipendenza, si sospende l'esecuzione della pena applicando se possibile la libertà anticipata, al periodo di custodia cautelare già effettuata. In altri termini, le detrazioni di pena sono conteggiate anticipatamente così da limitare il ritorno in carcere per brevi periodi di detenzione. La misura non si applica a chi sia già in carcere e ai condannati per i delitti gravi e per alcuni specifici reati. Sono caduti inoltre gli automatismi della ex Cirielli che precludono ai recidivi l'accesso ai benefici carcerari (domiciliari, liberazione anticipata, etc.). Restano però i limiti per ciò che riguarda i permessi premio e resta la condizione quanto ai recidivi reiterati che l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà siano concessi soltanto una volta.

D. Se la misura detentiva in carcere è un'extrema ratio pensa che corrisponderebbe ad equità sostanziale l'esecutività della pena di primo grado quando non sia prevista la misura cautelare in carcere, bilanciata dall'inappellabilità da parte del pubblico ministero e quindi definitività della sentenza di assoluzione. Cioè un bilanciamento delle posizioni giustizialiste garantiste.

R. Questo problema pone da un lato la necessità di affrontare il problema delle impugnazioni e dall'altro quello della prescrizione. Se la prescrizione del reato si sospende dalla sentenza di condanna di primo grado, come avviene in altri Paesi, vedrà che molte delle impugnazioni cesseranno. E' ovvio che oggi la strategia dell'impugnazione ad ogni costo, fino ad arrivare ove sia possibile all'estinzione del reato, fa parte di un dovere della difesa.

D. Parlo da difensore: il fatto che i giudici di appello non siano più costretti dalla prescrizione a pronunciarsi "sollecitamente" aumenta il rischio che arrivi tardivamente la sentenza che riforma la condanna.

R. No, a quel punto si devono prevedere tempi per le fasi processuali. Sa che il problema era un po' questo? Sospendi il termine di prescrizione e poi metti dei tempi massimi per ciascuna fase processuale. Sono necessari alcuni correttivi e semplificazioni al processo, e vedrà che alla fine, se i processi sono di meno ed hanno una durata ragionevole e quindi le condanne e le assoluzioni arrivano in tempi giusti, si risolverà automaticamente il problema dell'eccessivo carico e quello della prescrizione dei reati. Il problema delle impugnazioni poi bisogna riprenderlo, anche se mi sembra eccessivo rendere definitiva l'assoluzione di primo grado. Comunque nel frattempo bisogna dare più forza processuale alla persona offesa, anche in base alla direttiva europea sulle vittime del reato, in maniera da darle il potere di controllo e di impulso anche nei confronti del pubblico ministero nell'esercizio dei suoi poteri d'indagine. Perché secondo me bisogna ricordare che, oltre all'imputato, nel processo penale c'è la vittima del reato.

D. E' consapevole che l'aumentare nel processo penale il ruolo della parte civile e della parte offesa si scontra con la dottrina che la ritiene la parte spuria del processo penale?

R. Sì sono consapevole, comunque c'è una direttiva europea, da attuare entro il 2015, proprio per garantire sin dalle fasi delle indagini un ruolo attivo alla vittima prima della costituzione di parte civile nel dibattimento.

D. Ma, così, il pubblico ministero non è più colui che dirige le indagini, ma lo diventa di fatto l'avvocato di parte civile?

R. Lo so, il pubblico ministero dirige le indagini, ma la parte lesa deve avere un ruolo anche di propulsione, di presenza processuale non solo redigendo delle memorie. Come realizzare ciò ovviamente bisogna ancora studiarlo, però, per esempio, già nella legge sul femminicidio abbiamo tentato di realizzare uno specifico regime processuale a tutela della vittima delle violenze di genere. Questo cosa comporta? Che ovviamente la persona offesa venga subito informata e quindi possa nominare un difensore, eleggere un domicilio, essere facilmente identificabile.

D. Ultima domanda. Per ciò che concerne le carceri, quanti braccialetti elettronici sono stati utilizzati? Due mi pare? E quanti soldi sono stati spesi? Perché non funzionano?

R. Innanzitutto, ci vuole il consenso dell'imputato. Inoltre, non c'è stata una adeguata informazione e diffusione dei sistemi presso i magistrati. Sembra che a oggi, su duemila braccialetti elettronici per i quali il Ministero dell'Interno ha stipulato una convenzione con Telecom, solo 55 siano operativi e solo di recente si è messa a punto una procedura telematica per coordinare le operazioni di attivazione del braccialetto. In ogni caso, credo che se si vuole superare il ricorso alla custodia cautelare in carcere occorra potenziare strumenti di controllo elettronico, anche utilizzando nuove tecniche che so già in fase di sperimentazione. Strumenti che potrebbero servire a rendere effettive alcune misure coercitive (divieto di avvicinamento, obbligo di allontanamento, divieto o obbligo di dimora) sgravando così le forze dell'ordine, che già sono sotto organico, dai controlli materiali.

D. Lei pensa che se la Magistratura applicasse il braccialetto a Berlusconi potremmo avere un successo del braccialetto in termini di accettazione da parte degli imputati?

R. Può darsi, potrebbe fare tendenza...

Romolo Reboa*

Avvocato del Foro di Roma

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