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Assegno di mantenimento

Avv. romolo Reboa, Romolo Reboa, avv. Reboa, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLO, Romolo, Reboa Massima: "Nella determinazione della misura dell'assegno al coniuge, devono essere considerate tutte le risorse economiche dell'onerato: tra queste rientrano "gli accantonamenti societari disposti come riserve disponibili" delle società, di cui l'onerato è socio di maggioranza. (Cassazione civile, sezione I, n, 130/2014). La suindicata sentenza ci consente di inquadrare la determinazione della misura dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge, considerando tutte le risorse economiche dell'onerato, tra cui, le riserve disponibili delle società partecipata dal socio, soggetto onerato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. La recente Sentenza in commento, analizza due profili afferenti alla rottura coniugale: il primo relativo al presupposto dell'infedeltà coniugale come rilevante causa di addebito e che incide sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, l'altro profilo relativo all'influenza delle riserve della società disponibili ed attive nel bilancio della società partecipata, con quote di maggioranza intestate al marito, quale soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, sulla determinazione del quantum a titolo di assegno di mantenimento. Si parte dal primo rilevante aspetto costituito dalla causa di addebito della separazione, lamentando il ricorrente la circostanza che la Corte di Appello di Venezia, non avrebbe tenuto in considerazione l'intollerabilità della convivenza in virtù dei comportamenti posti essere in violazione degli obblighi matrimoniali da parte della moglie, evidenziando, altresì, la condotta contraria ai doveri di solidarietà matrimoniali, in particolare la dipendenza della stessa dall'alcool. La rottura della crisi coniugale, a dire del marito, sarebbe stata imputabile alla condotta della moglie, la quale, a seguito della reiterata dipendenza dall'alcool, non ottemperava ai doveri ed obblighi matrimoniali. Secondo l'orientamento dei Giudici di Legittimità, più precisamente, a costituire motivo rilevante della rottura coniugale, più che la condotta della moglie e la sua dipendenza dall'alcol, vi era la relazione extra coniugale, intrapresa dal marito nello stesso periodo, il suo abbandono della casa coniugale per trasferirsi nella villetta, ricevuta in donazione dalla moglie. Tale comportamento, rappresentava il motivo determinante l'intollerabilità della convivenza, con conseguente esclusiva addebitabilità della separazione al marito. E' opportuno osservare che dal matrimonio derivano alcuni doveri ed obblighi, ai quali ciascun coniuge deve attenersi; difatti, è doveroso precisare che "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia". In particolare il dovere di fedeltà nel matrimonio rappresenta il senso di una vicendevole lealtà e dedizione consistendo nell'impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. Nella fattispecie de quo il ricorrente, avrebbe violato tale dovere intrattenendo una relazione extraconiugale. Tali episodi, reiterati nel tempo e vissuti anche alla luce del sole, rientrano in comportamenti posti in essere in violazione degli obblighi nascenti del matrimonio e che hanno rappresentato la causa della rottura del rapporto di fiducia che dovrebbe sovraintendere ad ogni unione matrimoniale. Oltre al dovere di fedeltà, nel caso in questione sarebbe stato, altresì, violato il dovere di assistenza morale e materiale, posto quale principio cardine del matrimonio. Nell'ambito di tale dovere rientra il rispetto ed il soddisfacimento dei bisogni quotidiani, economici e materiali, del coniuge, e dunque, il far partecipare il coniuge al tenore di vita consentito dai propri mezzi finanziari; il contenuto dell'assistenza morale, consta, invece, nel reciproco sostegno affettivo, psicologico e spirituale. Per tal via, integra la violazione dell'obbligo di assistenza materiale (oltre che del dovere di coabitazione), la relazione extraconiugale nonché l'allontanamento dalla residenza familiare. Sulla misura dell'assegno di mantenimento e rilevanza delle quote societarie quale riserve disponibili. Esaurita l'argomentazione relativa alla causa della rottura del vincolo coniugale a seguito del comportamento infedele del coniuge per aver violato alcuni degli obblighi posti alla base del matrimonio, resta da esaminare il profilo di doglianza costituito dalla determinazione dell'assegno di mantenimento e dalle varie influenze date da eventuali ed ulteriori utili percepiti dal coniuge obbligato, in grado di incidere positivamente sulla capacità di spesa, potenziale redditualità e patrimonialità del coniuge obbligato. Il ricorrente lamentava l'errata valutazione da parte della Corte di merito, relativamente al quantum determinato a titolo di assegno di mantenimento, che avrebbe tenuto conto delle riserve societarie disponibili in bilancio, le quali avrebbero costituito incremento dell'attitudine reddituale e patrimoniale. Gli Ermellini hanno affermato con la recente sentenza 130/14, la Prima Sezione della Corte, che costituiscono una speciale tipologia di redditi, le "riserve societarie disponibili" presenti nel bilancio delle società, delle quali l'onerato sia socio di maggioranza. Sostanzialmente la Corte di Cassazione ha ritenuto inquadrare come elementi indicativi della capacità reddituale del soggetto non solo gli utili aziendali e le quote societarie ma anche le riserve societarie. In effetti, il reddito emergente dalla posizione lavorativa del marito imprenditore, deve tener conto di tutti gli elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, mobiliare ed immobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso e gli utili aziendali) avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Pertanto, in ordine al presupposto della refusione dell'assegno di mantenimento ed alla relativa quantificazione va richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto per l'attribuzione dell'assegno è la mancata disponibilità da parte del soggetto istante di adeguati redditi propri, la situazione reddituale all'atto della cessazione della convivenza, della moglie e del marito, quale elemento induttivo da cui ricavare, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendo riguardo, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato, al patrimonio mobiliare ed immobiliare, ad eventuali utili dell'azienda, ed alla titolarità di quote societarie di maggioranza. Queste ultime consentono al titolare, in questo caso marito, di poter disporre, accantonandole, di ulteriori forme di reddito "c.d. riserve disponibili", che costituiscono indiscutibilmente incrementi di reddito ed incidono inevitabilmente sulla determinazione del quantum in favore della moglie ed a carico del marito. La misura dell'assegno di mantenimento viene stabilita valutando il tenore di vita in atto al momento della cessazione della convivenza familiare e quello del coniuge richiedente e di quello beneficiario in un momento successivo alla separazione. La situazione economica della famiglia va valutata pure con riferimento agli eventuali successivi miglioramenti reddituali dovuti al normale e prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa, in questo caso imprenditoriale, svolta durante il matrimonio ed anche dopo. (Cassazione civile 1487/2004; n. 1379/2000; n. 4319/1999; n. 2955/1998; n. 5720/1997; n. 5194/1997). La destinazione delle riserve societarie disponibili non è vincolata ad uno scopo speciale o statutario, ma può essere impiegata ed utilizzata liberamente, previa delibera di spesa, e deve quindi essere considerata quale elemento che influisce in termini positivi sul patrimonio del titolare delle quote di maggioranza societaria. La decisione oggi commentata ha respinto il motivo di gravame proposto dal marito, aderendo alla valutazione corretta operata dai giudici di appello, i quali hanno messo in risalto che tutte le risorse economiche dell'onerato, ivi comprese le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed i beni mobili, costituiscono potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio, in termini di redditività e capacità di spesa. Il tenore di vita, inoltre, risulta individuato proprio dalle risultanze delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti : la Suprema Corte ha stabilito che "Il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le possibilità derivanti dalla titolarità del patrimonio mobiliare ed immobiliare, in termini di redditività, di capacità di spese, di garanzia, di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro". (Cassazione civile n. 15326/2006). La sentenza oggetto di commento evidenzia che si considerano redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società; tutti elementi che incidono in positivo sui redditi e patrimoni del proprietario. Indiscutibilmente nelle compagini societarie in cui il soggetto detiene quote sufficienti per esercitare un'influenza rilevante o dominante sull'assemblea, è opportuno che il giudice compia una valutazione analitica delle voci di bilancio ed uno sforzo interpretativo che non si limiti ad esaminare il fatturato della società, l'eventuale distribuzione di utili o dividenti ma che si spinga, al fine di determinare lo stato di salute dell'azienda, ad esaminare il bilancio secondo un'ottica contabile che consenta di evidenziare eventuali strategie poste in essere per "abbattere" gli utili annuali della società. L'accantonamento di somme da destinare a riserve volontarie, il pagamento di debiti non scaduti, il ritardo nella riscossione di crediti esigibili possono essere tutti elementi diretti a diminuire gli utili aziendali in modo tale che la società e, di conseguenza, la situazione economico reddituale del socio appaia meno florida.

Matteo Santini

Avvocato del Foro di Roma

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