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Negoziazione assistita: gli esiti

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOI possibili esiti della negoziazione sono rappresentati dal mancato accordo e dal raggiungimento dello stesso. E' consigliabile che gli avvocati che assistono le parti redigano, in ogni caso, un verbale anche se ciò è stato specificamente previsto solo in ipotesi di avvenuto accordo. L'accordo configura e vero e proprio contratto atipico (con controllo giudiziale successivo, per i soli accordi in materia familiare). Nella negoziazione assistita in materia familiare si configura un'autonoma "causa familiare", rappresentata dalla volontà dei coniugi di definire in via transattiva il complesso degli interessi e dei rapporti personali e patrimoniali emergenti nell'ambito della crisi matrimoniale. Nel caso in cui la definizione della controversia preveda il trasferimento di diritti immobiliari, è necessario valutare se tale accordo debba produrre effetti reali immediati o effetti obbligatori. Ciò significa che i legali dovranno porre in essere tutte le attività ed osservare le discipline specifiche previste per il tipo di contratto scelto, al fine di evitare che questo sia affetto da vizi che ne pregiudicano la validità o l'efficacia. Altrimenti potrebbe anche configurarsi un illecito deontologico in capo dall'avvocato. Infatti, il legale ha il dovere di "rifiutare" il mandato quando dagli elementi conosciuti desuma che la sua prestazione è richiesta per la realizzazione di "operazioni illecite". Il codice deontologico forense vieta all'avvocato di "suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti". Quindi, l'avvocato dovrà, in primis, verificare che l'accordo non concerna diritti indisponibili. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal legale nell'ambito degli accordi che definiscono questioni di natura familiare in quanto, nella suddetta materia molti diritti sono di natura indisponibile essendo preclusa alla parti la possibilità di comprimere tali diritti neppure in caso di consenso delle stesse. Ad esempio, nessun accordo potrà contenere clausole che escludano il diritto dei minori al mantenimento o il dovere di entrambi i genitori di frequentare ed occuparsi dell'assistenza morale e materiale dei figli. A giudizio dello scrivente non sarebbe nemmeno ipotizzabile un accordo che esclusa un genitore dall'affidamento in quanto l'affidamento condiviso, ai sensi della legge 54 del 2006 rappresenta un principio generale sancito nell'interesse superiore del minore; principio al quale si può derogare solo in caso di comprovata incapacità genitoriale. Incapacità che dovrà necessariamente essere provata in sede istruttoria nell'ambito di un procedimento ad hoc e non valutata autonomamente dalle parti utilizzando criteri empirici, privi di rilevanza scientifica e senza le garanzie e regole del processo. In caso di controversie in materia immobiliare il legale dovrà accertare la corretta intestazione dei beni in capo all'alienante presso i registri immobiliari, il regime patrimoniale per il quale le parti hanno potato (separazione o comunione legale dei beni), eventuali limitazioni alla capacità di disporre, ecc. Negli accordi che concernono diritti immobiliari sarà altresì opportuno fare riferimento, in modo specifico, alle informazioni obbligatorie, in materia urbanistica (D.P.R. n. 380/2001), a quelle relative alla prestazione energetica degli edifici (D.lgs. n. 192/2005), a quelle relative all'antiriciclaggio e alle eventuali prelazioni. Il terzo comma dell'articolo 5 del D.L. n. 132/2014 sancisce che "se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". In questi casi l'accordo dovrà, quindi, essere presentato al Notaio per l'autentica. Autentica che non potrà essere negata nel caso in cui il documento sia privo di errori ed omissioni. Se invece l'accordo, dovesse presentare profili di irregolarità o invalidità il notaio inviterà le parti a stipulare un atto ricognitivo dinnanzi a lui, nella forma corretta. Nei casi in cui non si renda necessaria l'autentica notarile sarà l'avvocato stesso ad autenticare le firme. Nulla prevede la normativa nel caso in cui la parte si trovi nell' impossibilità di sottoscrivere, non avendo il legislatore riconosciuto al legale la possibilità di certificare tale impedimento. In tale caso si dovrà, quindi, far ricorso all'autentica notarile. L'avvocato è altresì tenuto ad attestare la conformità dell'accordo raggiunto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Si tratta di una condizione essenziale per il conferimento dell'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto e si esplica, in una verifica finalizzata ad escludere la sussistenza di cause di nullità ovvero di condizioni o clausole illecite. L'accordo di composizione ha natura e valore di titolo esecutivo, purchè sia "certificato" come conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. Esso sarebbe quindi da considerarsi ai sensi dell'articolo 474 comma 2, n, 1 cpc come atto al quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. In quanto titolo esecutivo l'accordo costituisce titolo per procedere ad espropriazione o per avviare l'esecuzione in forma specifica per consegna e rilascio (ai sensi degli articoli 605 e seguenti del c.p.c.). Al contrario, l'accordo non costituisce titolo per l'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare o di non fare (art. 612 ss. c.p.c.) non essendo questo equiparabile ad una sentenza di condanna. Non è invece necessaria l'apposizione della formula esecutiva sull'accordo, non trattandosi di sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero di atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale (per i quali l'art. 475 c.p.c. esige la spedizione in forma esecutiva). Si segnala infine che l'accordo (che abbia i requisiti di cui all'art. 5 D.L. 132/2014) costituisce valido titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in ciò parificandosi in tutto e per tutto al titolo di provenienza giudiziale.

Matteo Santini*

Avvocato del Foro di Roma

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