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PEC nei giudizi avanti la Corte dei Conti

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3 novembre 2015 il decreto della Corte dei Conti contente le "prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti". La nuova normativa entra in vigore il 3 gennaio 2015.

Di seguito il Decreto del 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte dei Conti:

Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata

nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, in materia di Giustizia digitale;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile;

Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti gli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernenti gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010;

Sentite le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti, che si sono espresse nell'adunanza del 12 settembre 2014;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta;

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce prime regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le disposizioni sul processo civile e quelle della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

3. E' fatta salva la disciplina delle comunicazioni tra uffici delle pubbliche amministrazioni mediante sistemi di cooperazione applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonche' nelle relative regole tecniche definite ai sensi dell'art. 71 del Codice stesso.

Art. 3

Comunicazioni e notificazioni

1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all'art. 4.

2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, salvo quanto previsto al comma 7. Ai fini delle comunicazioni, il testo che si intende comunicare e' trascritto nel messaggio ovvero e' allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini delle notificazioni, l'atto che si intende notificare e' allegato al messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato digitalmente.

3. Il pubblico ministero puo' effettuare direttamente a mezzo della posta elettronica certificata le notificazioni previste dall'ordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente decreto, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La comunicazione e la notificazione per via telematica si intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

5. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.

6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n.

53, possono avvalersi della posta elettronica certificata per l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto. Alle necessarie attestazioni di conformita' provvedono gli avvocati medesimi.

7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, da parte delle segreterie o delle procure, l'atto e' rimesso all'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti mediante la posta elettronica certificata. La relazione di notificazione puo' essere restituita all'ufficio richiedente mediante posta elettronica certificata.

Art. 4

Impossibilita' di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni in via telematica

1. Qualora l'impossibilita' della comunicazione o notificazione a mezzo della posta elettronica certificata dipenda da causa imputabile alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore, la parte interessata ove costituita si intende domiciliata in Segreteria secondo quanto previsto all'art. 8.

2. Qualora l'impossibilita' non dipenda da causa imputabile alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore ovvero riguardi soggetti diversi dalle parti costituite si procede alla comunicazione o alla notificazione secondo le disposizioni rispettivamente degli articoli 136, terzo comma, e 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 5

Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata

1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di cui all'art. 3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori, purche' sottoscritti o dichiarati conformi all'originale con firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonche' in generale per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna, fatto salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 3.

2. Gli atti e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata nonche' le relative ricevute e avvisi di consegna conservano il regime giuridico e probatorio loro proprio, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. Il giudice o il pubblico ministero titolare del fascicolo possono disporre che per uno specifico atto o procedimento siano utilizzate particolari modalita' di comunicazione o trasmissione, anche non telematiche.

4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

5. I messaggi di posta elettronica certificata si considerano pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo seguente, se la ricevuta di consegna e' generata in orario posteriore.

6. Nel caso di trasmissione di atti processuali mediante posta elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in documento separato si considera congiunta all'atto a condizione che essa contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e che sia allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' trasmesso;

l'autografia della sottoscrizione e la conformita' della copia informatica all'originale analogico possono essere attestate dal difensore mediante apposizione della propria firma digitale o firma elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura.

7. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.

8. Nel caso di deposito di atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento.

Art. 6

Conversione da cartaceo a digitale e viceversa

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad effettuare, ove occorra, una copia informatica per immagine degli atti o documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle notificazioni, l'attestazione di conformita' prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, e' sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inserita nell'atto o nel documento dichiarati conformi o in apposita dichiarazione facente parte del medesimo file in cui e' contenuto il documento sottoscritto.

2. Le ricevute di avvenuta consegna o gli avvisi di mancata consegna vengono stampati e conservati nel fascicolo processuale cartaceo, previa sottoscrizione da parte del funzionario incaricato agli effetti di cui all'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate.

3. In caso di trasmissione alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali a mezzo posta elettronica certificata di atti processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo, ovvero la copia cartacea conforme all'originale informatico, sono depositati in Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli processuali. Alle attestazioni di conformita' che si rendano necessarie provvedono le parti interessate ovvero i loro difensori.

Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte, vi provvedono le Segreterie delle Sezioni, con addebito alla parte interessata dei relativi diritti di copia.

4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di documenti, ai fini del deposito in giudizio, la relativa nota di deposito o comunque l'elenco dei documenti depositati sono stampati e inseriti nel fascicolo cartaceo a cura delle Segreterie, con l'annotazione che i corrispondenti documenti informatici sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more dell'attivazione del servizio di accesso telematico diretto al fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l'accesso al fascicolo stesso con le modalita' piu' idonee, ivi incluso l'invio di un messaggio di posta elettronica.

5. Per gli atti o documenti di terzi le Segreterie provvedono all'inserimento nei fascicoli cartacei secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.

Art. 7

Requisiti della casella di posta elettronica certificata

1. Le caselle di posta elettronica certificata indicate facoltativamente come domicilio, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, o comunque utilizzate nei rapporti con le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti devono essere dotate di idonei sistemi di protezione dall'invio di messaggi indesiderati e da eventuali altre minacce informatiche e devono possedere i requisiti dimensionali e tecnici minimali stabiliti con le istruzioni di cui all'art. 10.

Art. 8

Indirizzo di posta elettronica certificata

1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e notificazioni nonche' la trasmissione in via telematica di atti o documenti sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri atti processuali, indirizzo telematico presso il quale si intendono domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento.

2. L'eventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata produce effetto nei confronti della competente Sezione giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione alla Sezione medesima.

3. Le parti costituite per le quali la legge preveda l'obbligo di avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non abbiano provveduto a indicarlo nei propri atti processuali si intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione.

4. Le parti costituite si considerano altresi' domiciliate presso la Segreteria della Sezione nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi, di parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi obbligate, non hanno indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilita', si applica l'art. 4, comma 2.

6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure della Corte dei conti sono quelli pubblicati nel sito Internet istituzionale della Corte dei conti.

7. Ai fini della trasmissione di atti e documenti le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di indicazione degli interessati o qualora si renda necessario, gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o agli uffici giudiziari.

Art. 9

Dati sensibili

1. Le comunicazioni, le notificazioni e il deposito o lo scambio di atti e documenti in via telematica, se contenenti dati sensibili, sono effettuati con strumenti tali da assicurare la riservatezza dei dati trasmessi e l'accesso esclusivo ai medesimi da parte del destinatario.

Art. 10

Istruzioni tecnico-operative

1. La Direzione generale per i servizi informativi automatizzati emana le istruzioni tecnico-operative concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Con le istruzioni sono stabilite, tra l'altro, le specifiche tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei messaggi, ai formati ammissibili, al contenuto e all'oggetto dei messaggi, alle modalita' di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili.

3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa decorrenza.

Art. 11

Servizi sperimentali accessori

1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori di informazione e di avviso nonche' forme di semplificazione procedurale, gestiti anche mediante sistemi informativi automatizzati, in favore delle parti che abbiano comunicato la propria domiciliazione presso una casella di posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni inviate nell'ambito dei servizi sperimentali non comportano agli effetti processuali alcuna responsabilita', decadenza o remissione in termini in caso di malfunzionamento dei sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.

Art. 12

Accertamento della funzionalita'

1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' subordinata, per ciascuna Sezione giurisdizionale e Procura, all'accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione presso l'Ufficio stesso e decorre dalla data indicata nell'apposito provvedimento adottato dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario Generale, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet della Corte dei conti.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Con successivi decreti si provvedera' a stabilire le ulteriori regole tecniche ed operative necessarie allo svolgimento, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali continuano ad applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto dal presente decreto, le vigenti disposizioni processuali in materia di atti, documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali.

2. Fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi atti o documenti ricevuti a mezzo posta elettronica certificata sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti, salvo diversa disposizione del Giudice; i relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle Segreterie, con le modalita' di cui all'art. 6 e senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo d'udienza ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonche' per il deposito e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto, le Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei rapporti tra loro, in alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata, dei sistemi informativi della Corte dei conti che garantiscano gli stessi requisiti di certezza, integrita' ed autenticita' della trasmissione.

Art. 14

Assolvimento degli obblighi fiscali e pagamenti

1. La regolarita' fiscale degli atti, il pagamento delle spese e l'assolvimento degli altri oneri previsti in materia di spese di giustizia sono attestati con idonea documentazione anche informatica e con indicazione negli atti stessi delle modalita' di assolvimento.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 21 ottobre 2015

Il Presidente: Squitieri

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