Messaggio
  • EU e-Privacy Directive

    Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando a navigare nel sito accetti il loro utilizzo.

    Guarda la Cookie Policy

Riforma in materia di procedure concorsuali, procedure esecutive e processo civile telematico

A meno di un anno dalla pubblicazione del dl 132/2014, l'esecutivo ricorre nuovamente allo strumento della decretazione d'urgenza per apportare rilevanti interventi in materia di giustizia civile. Riforma del concordato preventivo, istituzione di una nuova procedura di ristrutturazione dei debiti, semplificazione dei finanziamenti per le imprese in crisi, contenuto dell'atto di precetto, efficacia del pignoramento, nuovo regime dei crediti impignorabili e deposito telematico degli atti introduttivi presso i Tribunali e le Corti di Appello. Sono solo alcune tra le principali novità contenute nel Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 e in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione. Ad una prima analisi, desta perplessità la scelta di ricorrere ancora una volta allo strumento della decretazione d'urgenza e la tecnica degli "innesti" a macchia di leopardo – in luogo della riforma organica di settore tramite il decreto legislativo -, che rischiano di mandare in confusione gli stessi addetti ai lavori, magistrati, avvocati ed ausiliari, e che rendono auspicabili seri ripensamenti, secondo il modello del drafting normativo, in sede di conversione. Il decreto-legge è articolato in cinque Titoli: il primo relativo ad interventi in materia di procedure concorsuali (artt. 1 - 11); il secondo in materia di interventi sulle procedure esecutive (artt. 12 - 15); il terzo reca disposizioni in materia fiscale (artt. 16 e 17); il quarto riguarda la proroga di termini per l'efficienza della giustizia e reca disposizioni per il processo telematico (artt. 18 - 21); il quinto reca disposizioni finanziarie, transitorie e finali (artt. 22 - 24). Tra le modifiche più significative alla legge fallimentare si segnalano gli interventi correttivi alla disciplina dei curatori fallimentari. In primo luogo, per quanto concerne i requisiti per la nomina a curatore, di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942, viene modificato l'arco temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell'impresa "durante i cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento" (in luogo del più breve termine di due anni). Non potranno, inoltre, assumere l'incarico di curatore i soggetti che abbiano "svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo stesso debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione". Prevista la istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro verranno altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro sarà tenuto con modalità informatiche ed accessibile al pubblico (art. 5). Il decreto introduce inoltre una nuova forma di accordo di ristrutturazione dei debiti accessibile da parte delle imprese esposte nei confronti di banche e intermediari finanziari per un ammontare non inferiore al 50% dell'indebitamento complessivo (art. 9). In tema di processo esecutivo si segnalano rilevanti modifiche concernenti il contenuto del precetto, i nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni e le misure per le vendite, novelle introdotte con il fine di ridurre i tempi per il recupero dei crediti e snellire le procedure.E' stato inserito l'art. 2929-bis del codice civile, il quale consentirà l'esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo sia sorto successivamente al sorgere del credito e se il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dalla data in cui l'atto stesso è stato trascritto. La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori qualora, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervengano nell'esecuzione promossa da altri. Il nuovo atto di precetto comporterà, attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 480 c.p.c., l'obbligo del creditore di avvertire il debitore della possibilità di avvalersi dell'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice per "porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento", concludendo con il creditore stesso un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore: tale disposizione diventerà operativa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Viene introdotta anche la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, di ottenere la conversione del pignoramento "a rate". Secondo il nuovo quarto comma dell'art. 495 c.p.c., infatti, il debitore potrà chiedere la sostituzione dei beni o dei crediti pignorati con una somma di denaro, da rimborsare anche attraverso un meccanismo rateale. Il giudice disporrà con la stessa ordinanza, laddove ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi l'importo con rate mensili entro il termine di 36 mesi, maggiorato degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o in mancanza al tasso legale. Il giudice, inoltre, ogni sei mesi provvederà al pagamento al creditore pignorante ovvero alla distribuzione tra i creditori delle somme versate nelle more dal debitore. Muta sensibilmente il quantum stabilito per la pignorabilità di stipendi e pensioni mediante l'aggiunta di due nuovi commi all'art. 545 c.p.c.. E, così, le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o di altri assegni di quiescenza non potranno essere pignorate "per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà" mentre per la parte eccedente tale ammontare sarà pignorabile nei limiti previsti dalla legge; con riferimento agli stipendi, invece, le somme dovute, "nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento", quando invece l'accredito ha luogo "alla data del pignoramento o successivamente", le predette somme possono essere pignorate nei limiti stabiliti dalla legge. Il pignoramento eseguito in violazione delle suddette norme risulterà parzialmente inefficace e la relativa eccezione sarà rilevabile anche d'ufficio dal Giudice. La riforma interviene anche sull'art. 546 c.p.c., prevedendo un'aggiunta al primo comma in base alla quale, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, pensione (o altre indennità relative a rapporti lavorativi o pensionistici), "gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale"; quando, invece, l'accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o in data successiva, gli obblighi tornano ad operare nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c.. Le aste riguardanti beni immobili o mobili registrati si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicità sarà obbligatoria, a pena di estinzione della procedura. Il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia ed è previsto un contributo obbligatorio par ad euro 100 per ogni "lotto" di vendita. La delega al professionista (che dovrà curare la pubblicità) diventa obbligatoria e viene istituito l'albo dei custodi giudiziari: un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati che dovrà essere tenuto (con modalità informatiche) presso ogni tribunale (ex nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.), contenendo anche la documentazione comprovante le competenze maturate dal singolo professionista, anche avendo riguardo a specifiche categorie di beni. Vengono dimezzati i termini per la proposizione dell'istanza di vendita e per il deposito della documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c. in materia di espropriazioni immobiliari: modificando l'art. 497, primo comma, c.p.c., infatti, il decreto prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, che la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni (in luogo degli attuali novanta) a pena di inefficacia, mentre il termine per il deposito della documentazione ipocatastale, ovvero della certificazione notarile, sostitutiva passa da 120 a 60 giorni, decorrenti dal deposito dell'istanza di vendita. Il valore dell'immobile pignorato, secondo il nuovo art. 568 c.p.c. sarà determinato sempre dal giudice avuto riguardo "al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma". Il calcolo dell'esperto dovrà essere effettuato sulla base della superficie dell'immobile (del valore per metro quadro e di quello commerciale), esponendo analiticamente adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa l'eventuale riduzione del valore di mercato. Riguardo alla vexata quaestio, per gli addetti ai lavori, della possibilità di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, viene prevista, a fronte della mancata concreta applicazione dell'art. 492 bis c.p.c. (introdotto con il dl 132/2014), la possibilità per il creditore di accedere subito alle banche dati per la ricerca dei beni da pignorare (rivolgendosi autonomamente ai gestori), senza dover attendere il decreto attuativo. La disposizione, prevista dall'aggiunta all'art. 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, perderà efficacia laddove il decreto ministeriale non venga adottato entro un anno dall'entrata in vigore della riforma. L'art. 19, aggiungendo al decreto legge 179/12 art. 16 bis, il comma 1 bis il quale prevede la facoltà per il difensore di depositare telematicamente, a decorrere dal 30 giugno 2015, nei Tribunali e nelle Corti d'Appello, l'atto introduttivo o il primo atto difensivo e i documenti che si offrono in comunicazione, consente di superare la problematica relativa alla possibilità per il difensore di depositare telematicamente atti introduttivi nei Tribunali privi del "valore legale" ex art. 35 DM 44/11 rilasciato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Autorizzati e che aveva dato origine a decisioni giurisprudenziali discutibili, e variabili da foro a foro, nonché pericolose per gli avvocati in termini di responsabilità deontologica e professionale. Il medesimo articolo attribuisce il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati tramite l'ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale quando di tali atti debba essere effettuato il deposito telematico. In particolare, la norma prevede che quando il difensore, il dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, depositano telematicamente la copia informatica, anche per immagine (scansione), di un atto formato su supporto analogico (cartaceo) rilasciato, ad esempio, dalla cancelleria o estratto dal fascicolo informatico e notificato nella maniera tradizionale (e quindi o tramite ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale ai sensi della L. n. 53/94), ne attestano la conformità della copia e, a seguito dell'attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivale all'originale atto (cartaceo) notificato. Le stesse disposizioni si applicano anche all'atto (citazione ecc.) che il difensore, ai fini della notifica, consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale e che, dopo la notifica, a seguito di scansione, deposita telematicamente sotto forma di copia informatica. Le modalità attraverso le quali dovrà essere attestata la conformità sono dettate dall'art. 16 undecies del decreto legge 179/12 introdotto dall'art. 19 del decreto legge 83/2015 e, quindi, o nel medesimo documento informatico o in un documento informatico separato contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, documento informatico che, per essere depositato telematicamente, dovrà essere allegato alla "busta" telematica e veicolato alla cancelleria telematica tramite PEC.

Gabriele Germano

Avvocato del Foro di Roma

Banner

Newsletter

Newsletter

Articoli correlati

Immagini da In-giustizia 

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/348377IMG_2330.JPG

404

404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466707Antonio_Di_Pietro.JPG

La riforma organica della magistratura onoraria

 Nell’ultimo decennio, per contenere l’arretrato giudiziario e alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati, la giurisdizione é stata devoluta sempre più ai magistrati onorari, sia aumentando progressivamente la competenza Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/653028Immagine_015.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/576096Romolo_Reboa_078.JPG

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/585707NI2_4866.jpg

Ricadute sugli uffici e sul personale giudiziario della riforma

La parola a Paola Saraceni, Segretario nazionale UGL Ministeri.   Le modifiche apportate dalla riforma del processo civile a detta di molti determinerà un eccezionale aggravio per l’attività giudiziaria in generale ed Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/221145Immagine_008.JPG

Il sistema giustizia per Santacroce

Incontro con il Presidente della Corte di Appello di Roma   Questo doveva essere il resoconto di un’intervista a tu per tu con il Presidente della Corte d’Appello di Roma, Dott. Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/447772Immagine_007.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975780Distribuzione_giornale_1993_33.jfif

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/97025316_dicembre.JPG

"Per i diritti degli ultimi"

La tradizionale serata di fine anno della rivista Venerdì 16 dicembre 2011 la nostra Capitale ha cambiato aspetto, o almeno così è stato in via Flaminia 213 dove, presso lo Studio Leggi tutto