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Modifiche al sistema di diritto internazionale privato

Il codice codice Civile italiano, in passato aveva come modello di riferimento, esclusivamente la famiglia basata sull'istituto del matrimonio (definita, appunto "legittima"). Essa rappresentava l'unico modello familiare riconosciuto e tutelato. Anche il termine legittimo veniva usato come chiaro indicatore di una contrapposta condizione di "illegittimità" costituita da una famiglia "illegittima". Lo stesso dicasi per la filiazione, talvolta riferita come "filiazione legittima", e destinataria di una tutela giuridica piena e talvolta definita come "illegittima" intendendosi per tale la prole concepita al di fuori dal matrimonio e meritevole di una tutela quasi nulla (meramente alimentare). Nel corso degli anni una serie di "pressioni" soprattutto internazionali hanno "convinto" il nostro legislatore a conferire dignità anche alla famiglia "non fondata sul matrimonio" e ciò sul presupposto che la famiglia "legittima" non rappresentava l'unica istituzione in grado di provvedere al mantenimento ed educazione della prole e alla conservazione del patrimonio familiare. Già la novella del 1975 interveniva sul punto, rifiutando termini quali "figli illegittimi" e contrapponendo ai figli legittimi non più i figli "illegittimi" bensì i figli così-detti "naturali", quasi parificando le due categorie per quanto concerne il rapporto con i genitori e attribuendo ad entrambe una tutela giuridica piena, a prescindere dal vincolo in essere tra i genitori. La parificazione è stata poi confermata e rafforzata dalla Legge 54/2006 che, nello stabilire il principio della bigenitorialità e del disciplinare l'affidamento condiviso, ha unificato le regole sostanziali applicabili a fronte dello scioglimento della coppia genitoriale, sia stata essa coniugata o meno, dando così seguito al graduale percorso di equiparazione tra la famiglia naturale e quella fondata sul matrimonio, che viene progressivamente a perdere la sua centralità. Nonostante lo sforzo culturale e normativo, restavano, anche dopo il 2006 della differenze rilevanti tra le due categorie di filiazione; l'introdotta parificazione, infatti, atteneva ai soli rapporti tra figli e genitori. Il Comitato ONU, nel 2011, manifestava la propria preoccupazione nei confronti della disciplina italiana, sollecitando una riforma che potesse introdurre una nozione unitaria dello stato di figlio che garantisse pari tutela e riconoscimento alla prole a prescindere dal contesto in cui fosse concepita. Il legislatore del 2012 è nuovamente intervenuto sull'argomento assumendo quale principio cardine non tanto la parità e l'uguaglianza tra le categorie quanto il "preminente interesse del minore" concependo così come una categoria giuridica quella di "figlio" e disponendo la sostituzione del concetto di potestà con quello, già utilizzato a livello internazionale, di responsabilità genitoriale, intervenendo così nella modifica delle varie disposizioni codicistiche e conferendo delega al Governo per provvedere alle opportune modifiche nelle leggi speciali che si occupassero della materia. Il Governo ha così emanato il Decreto legislativo 154/2013 con cui ha provveduto alle modifiche, non solo testuali, resesi necessarie a seguito della riforma, intervenendo in modo rilevante anche nella disciplina del diritto internazionale privato. Si è proceduto a eliminare ogni riferimento alla distinzione tra figli legittimi e naturali presente nelle diverse discipline che si occupavano della filiazione, tra cui la legge 218/1995 che, in tal modo, risulta essere finalmente coerente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. L'intenzione del legislatore continua ad essere quella di favorire il principio del favor filiationis, avendo come fondamentale punto riferimento la legge nazionale del figlio ma potendo ricorrere a quella diversa laddove ne derivino vantaggi, soprattutto per il minore. Anche in materia di diritto internazionale privato le maggiori novità sono rappresentate dall'eliminazione di ogni riferimento alla distinzione tra figli legittimi e naturali e, di conseguenza, dell'istituto della legittimazione. Quella di maggior rilievo, però, è senza dubbio costituita dall'aver stabilito la preminenza della disciplina in tema di unicità dello stato di figlio e di responsabilità genitoriale rispetto a qualsiasi altra normativa eventualmente richiamata, riqualificando le relative disposizioni quali norme ad applicazione necessaria (art. 101, comma 1 D.Lgs. 154/2013): la disciplina di diritto internazionale privato in materia di filiazione, come disegnata dalla L. 218/1995, costituisce oggi un nucleo di norme inderogabili che trovano applicazione a prescindere dal richiamo ad altre leggi, quali limite positivo e preliminare all'efficacia delle norme di conflitto. In relazione all'unicità dello stato di figlio, si è provveduto ad adeguare la disciplina di diritto internazionale privato a quello che era il risultato di una profonda innovazione del diritto civile italiano, imponendo tale nuova normativa nei rapporti che presentino elementi di estraneità al nostro ordinamento; in relazione alla responsabilità genitoriale, invece, si è assistito al fenomeno inverso. Il concetto di responsabilità genitoriale era già stato elaborato a livello internazionale e ripresa dal legislatore europeo: tramite il Regolamento CE 2201/2003, pertanto, tale concetto, aveva già trovato ingresso nel nostro ordinamento, trovando applicazione nei confronti di tutti quei rapporti genitoriali che presentassero i connotati della transnazionalità; quindi, mentre nei rapporti interni vigeva ancora l'istituto della potestà genitoriale. La differenza è assai rilevante, posto che per potestà genitoriale doveva intendersi, il potere attribuito ai genitori da esercitarsi non nel proprio interesse personale o familiare bensì nell'interesse preminente del minore, non rappresentando, quindi, un potere "sui" minori "per" la loro tutela; è evidente come, così definita, la patria potestà non determinava il sorgere di un diritto soggettivo in capo ai genitori ma solo di un munus, funzionale allo svolgimento del processo educativo del figlio. La differente categoria della responsabilità genitoriale, invece, è stata elaborata dal diritto internazionale (Convenzione dell'Aja del 1996) ed europeo (Regolamento CE 2201/2003) come "insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo in vigore, riguardanti la persona e i beni del minore", da cui derivano doveri di cura, educazione e protezione del soggetto minore.

Matteo Santini

Avvocato del foro di Roma

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