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Corte di Cassazione: inaugurazione anno giudiziario

Il 28 gennaio u.s., presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione, si è tenuta la tradizionale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario. alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei rappresentanti dell'esecutivo e delle istituzioni. In occasione della cerimonia, il Primo Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, ha dato lettura della relazione sull'Amministrazione della Giustizia. Prima di leggere la relazione, il presidente Canzio ha dichiarato di: " non considerare la cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario un semplice rito, solenne nella forma ma ripetitivo e perciò inutile nella sostanza, bensì un momento che riuscisse a segnare uno spazio di riflessione e di dialogo e a trasmettere alla comunità nazionale un messaggio di speranza, fiducia e impegno per una più feconda stagione della Giustizia". 

La Cassazione versa, tuttavia, in uno stato di profonda e visibile crisi di funzionamento e d'identità. I dati statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l'insuccesso di una strategia mirata alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero aumento della produttività, fino al limite dell'esaurimento delle energie dei magistrati e del personale.
Nel settore civile, per quanto riguarda gli uffici di merito, a una progressiva diminuzione delle iscrizioni si accompagna un tasso di definizioni
comunque superiore alle prime e una consistente diminuzione delle pendenze, a dimostrazione dell'efficacia dei più recenti interventi legislativi diretti alla riduzione del flusso della domanda, anche mediante una serie di incentivi per la c.d. degiurisdizionalizzazione e la previsione del "filtro" in appello. Dati questi coerenti con il rapporto 2016 Doing Business che, quanto a tempi e costi delle controversie commerciali (enforcing contracts), colloca l'Italia al 111° posto nella graduatoria dei 189 Paesi considerati, con un 10
miglioramento di 13 posizioni rispetto al precedente anno, pur rilevandosi
che i più importanti Stati membri dell'UE sono collocati in una posizione più
alta.
Con riferimento alla Cassazione, in mancanza di analoghi interventi
incidenti sul flusso dei ricorsi, emergono viceversa nel 2015:
- la stabilità dell'alto numero delle iscrizioni (29.966, di cui va rimarcato il
dato patologico dell'imputazione del 38,5% al settore Tributi e del 20,2% al
settore Lavoro e Previdenza);
- l'aumento delle pendenze fino alle attuali 104.561 (+ 3,8%), il valore più
elevato in assoluto fra le varie annualità;
- l'aumento fino a 44,4 mesi della durata media dei procedimenti;
- gli insoddisfacenti indici di ricambio (87%) e di smaltimento (20%);
- l'inidoneità del pur altissimo tasso di definizioni (26.199: - 7,1%) e di
produttività del singolo magistrato (n. 215,7 provvedimenti: - 5,6%) a
fronteggiare l'impatto della domanda, a causa dell'ormai avvenuto
superamento del limite di impiego delle risorse dell'apparato.
Anche per quanto riguarda il settore penale il progetto riformatore messo
in campo dal Governo e dal Parlamento (mediante gli istituti dell'assenza,
della messa alla prova, della particolare tenuità del fatto, e le misure
alternative di deflazione del carcere e, più in generale, del sistema
sanzionatorio, in una logica prevalente di prevenzione e di depenalizzazione)
sta dando risultati incoraggianti negli uffici di merito.
Non, invece, per la Cassazione, per la quale, a fronte di una sopravvenienza
di circa 53.539 ricorsi (- 4,1%), le eliminazioni (51.702: - 3,5%), nonostante
l'incremento di produttività di ciascun consigliere (487 provvedimenti contro
i 477 del 2014), s'avvicinano alla sopravvenienza ma non la superano, sicché,
11
fermo l'indice di ricambio al 96,6%, aumenta la pendenza fino a 35.980
procedimenti (+ 5,4%).
Va considerato, peraltro, che:
- la durata media dei procedimenti (7 mesi e 9 giorni) resta al di sotto della
soglia europea;
- il numero delle prescrizioni è irrisorio (677 pari all'1,3% delle definizioni);
- il tasso d'inammissibilità dei ricorsi resta altissimo (64,2%) e di queste
decisioni il 64,2% è pronunciato dalla Settima sezione;
- le decisioni di rigetto sono pari al 14,3% e quelle di annullamento, con o
senza rinvio, solo il 19,3%.
Orbene, se - com'è noto - la forza del "precedente" è inversamente
proporzionale al numero dei precedenti formati in ordine all'analoga
questione, va rimarcato, ancora una volta, che il divario quantitativo dei
ricorsi trattati e decisi dalla Corte italiana rispetto alle Corti Supreme di ogni
altro Paese europeo ha assunto (s)proporzioni strabilianti, vorrei dire
mostruose, sì da rendere incomparabile la nostra esperienza giudiziaria con
quella delle altre Corti.
Non ci si deve poi stupire se la qualità della giurisdizione di legittimità
rischia di scadere, com'è reso palese dal moltiplicarsi dei contrasti interni e
dalla scarsa incidenza, sul flusso dei ricorsi, dei pur significativi principi di
diritto affermati dalla Corte.
La Cassazione non riesce a esercitare efficacemente la funzione
nomofilattica, a costruire "isole di ordine" (M. TARUFFO) o di uniformità,
sufficientemente solide e idonee a dissipare il "disordine entropico" del
12
mondo reale dell'esperienza giuridica e ad assicurare alla complessità del
sistema una pur limitata e provvisoria stabilità.
Orbene, se tutti gli sforzi compiuti negli ultimi anni, obiettivamente
significativi e imponenti, non si sono tuttavia rivelati decisivi, che fare per
contrastare il progressivo slittamento di una Corte "del precedente" verso il
più modesto ruolo di "Corte di revisione o di terza istanza", non
funzionale all'interesse generale della collettività nell'ottica del principio di
uguaglianza?
5. Le prospettive di autoriforma e di riforma della Cassazione
Per fronteggiare l'emergenza e superare la crisi di identità della Cassazione,
s'impone l'urgente e coraggioso avvio di un percorso di autoriforma,
mediante l'adozione, anche sperimentale, di misure organizzative
"interne", radicali e inedite, le quali richiedono un condiviso approccio
culturale degli stessi magistrati di legittimità, al fine di assicurare la coerenza,
la qualità e l'autorevolezza della funzione nomofilattica.
Occorre mettere in campo una serie di interventi che, in una logica di
semplificazione e accelerazione delle procedure, portino in breve tempo a
risultati concreti.
Vanno valorizzate e implementate le misure riguardanti:
- i compiti di direzione organizzativa dei Presidenti di Sezione, motore
propulsivo e di raccordo del lavoro sezionale;
- la funzione di "filtro" e decisione dei ricorsi della Sesta sezione civile e
della Settima sezione penale e l'assetto dell' "ufficio spoglio sezionale", snodo
decisivo per l'esame preliminare dei ricorsi;
13
- il potenziamento dei tirocini formativi, anche nella prospettiva
dell'estensione per legge alla Cassazione del regime di cui all'art. 73 d.l. n.
69/2013, così da costituire, con i magistrati assistenti di studio, "l'ufficio per
il processo di cassazione";
- la specializzazione per materia e la composizione di collegi stabili;
- l'adozione di forme semplificate e di schemi concisi di motivazione dei
provvedimenti, sulla base di "protocolli logici" fondati sui più autorevoli
"precedenti" di legittimità;
- il collegamento fra l'attività giurisdizionale delle Sezioni e l'Ufficio del
Massimario, con particolare riguardo al progetto di realizzazione di un
archivio "dinamico" delle massime, accanto all'ipertrofico archivio "storico"
(circa 516.000 massime civili e 168.000 penali);
- il monitoraggio, su iniziativa del Ministero e d'intesa con l'Avvocatura, dei
protocolli sulla redazione degli atti di parte e delle sentenze, in termini di
sinteticità ed essenzialità, sulla falsariga di quanto stabilito per il processo
amministrativo;
- il massiccio utilizzo degli strumenti informatici e delle comunicazioni
telematiche (obbligatorie dal 15 febbraio, in forza di un recente decreto
ministeriale), primo passo per l'avvio anche in Cassazione del processo civile
telematico e della digitalizzazione avanzata del processo.
5.1. Con particolare riguardo al settore civile, è assolutamente prioritario
apprestare un piano straordinario di riduzione dell'arretrato costituito da
circa 105.000 procedimenti, molti dei quali pendenti da oltre tre anni e di cui
ogni anno la Corte riesce a smaltire un numero nemmeno pari alle
sopravvenienze.
Va peraltro sottolineato il peculiare dato dell'imputazione del 32,7%
dell'intera pendenza alla sezione Tributaria (alla sezione Lavoro del 14,3%),
che è caratterizzata da una tipologia di contenzioso accorpabile per la serialità
delle questioni, anche con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato. Sicché, a
14
fronte di un così gravoso impegno del giudice di legittimità, sembra legittimo
ripensare, con spirito innovativo, all'intero sistema della giustizia tributaria di
merito come giurisdizione speciale e chiedersi se, nel perverso intreccio fra il
proliferare delle fonti normative e le variegate letture giurisprudenziali, non
sia preferibile istituire presso i tribunali e le corti d'appello sezioni
specializzate in materia di tributi.
Per quanto riguarda le Sezioni ordinarie, occorre procedere, anche alla luce
del successo di recenti esperienze sezionali, a delineare un percorso di
definizione accelerata delle pendenze più remote, mediante l'accorpamento
dei ricorsi seriali o comunque connessi ed avvalendosi di una sistematica
attività di spoglio, diretta dai presidenti di sezione e finalizzata alla trattazione
in collegi con distribuzione programmata in più largo arco temporale.
Particolare attenzione dovrà esser riservata alla Sesta Sezione "filtro" per la
sua evidente funzione strategica, coordinandone efficacemente l'attività con le
Sezioni ordinarie e definendo puntualmente i criteri, omogenei fra le sezioni,
in base ai quali, di volta in volta, il ricorso debba essere trattato dalla Sesta o
dalla corrispondente Sezione ordinaria, riservando tendenzialmente a
quest'ultima i casi nei quali sia necessaria una motivazione più estesa della
decisione.
Ma lo sforzo di innovazione e di auto-organizzazione della Corte, da
solo, non basta.
Perché possa raggiungersi l'obiettivo della riduzione dell'arretrato civile
occorre anche l'intervento "esterno", limitato ma assolutamente urgente e
determinante, del Legislatore, che preveda l'adozione di una speciale
"procedura di definizione accelerata": nel senso che i collegi possano
15
beneficiare dell'opportunità di una procedura camerale non partecipata, di un
eventuale apporto scritto e mirato del P.G. e dei difensori, di una
motivazione a verbale o comunque breve e semplificata, punti, questi, tutti
legati da un nesso inscindibile.
Inoltre, tenuto conto delle limitate risorse disponibili e dell'ormai
insuperabile indice di produttività di ciascun consigliere, si richiede una quota
di risorse aggiuntive, composta, oltre che dagli assistenti di studio per legge
assegnati al Massimario, da un congruo numero di tirocinanti, anche ex art.
73 d.l. n. 69/2013, che, negli uffici spoglio sezionali, costituiscano l' "ufficio
per il processo di cassazione", alla stregua di quanto avviene presso altre
Corti Supreme.
Un ulteriore appello, infine, al Legislatore. Si astenga dal novellare ancora il
testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quale risultante dalla riforma introdotta dal d.l.
n. 83/2012, che ha compresso nettamente, con una disciplina più stringente,
lo spettro del vizio di motivazione denunciabile per cassazione. La riduzione
dell'area del sindacato di legittimità dei vizi dell'argomentazione al minimo
costituzionale va nella giusta direzione e, come tale, è stata illustrata nelle
decisioni delle Sezioni Unite del 2014, sì da costituire ormai il diritto vivente
in materia.
5.2. Quanto al settore penale, sembra ragionevolmente prossima
l'approvazione del disegno di legge governativo n. 2067, già scrutinato
dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, che, per la parte riguardante
le impugnazioni penali (frutto, in larghissima parte, del lavoro svolto da una
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Commissione Ministeriale cui hanno partecipato docenti, avvocati e
magistrati), individua una serie di incisive modifiche, aventi ad oggetto:
a) l'appellabilità del provvedimento di archiviazione e della sentenza
di non luogo a procedere;
b)la limitazione dei casi di ricorribilità avverso la sentenza di
patteggiamento (11,7%);
c) la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della
decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità e decisività
dei motivi di ricorso;
d)il ripristino del concordato sulla pena in appello;
e) la disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità
dell'impugnazione in casi determinati e per i ricorsi contro le sentenze
di patteggiamento e di concordato sulla pena in appello (definiti per
circa l'80% con l'inammissibilità);
f) l'esclusione del ricorso personale dell'imputato (22,1%);
g)il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso
d'inammissibilità del ricorso;
h)la delimitazione del ricorso alla sola violazione di legge in caso di
"doppia conforme" assolutoria;
i) il raccordo fra Sezioni semplici e Sezioni Unite per rafforzarne la
stabilità nomofilattica;
j) l'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio;
k)la semplificazione del procedimento correttivo dell'errore
materiale.
Il descritto intervento riformatore, per la sua efficacia deflativa, recherà un
immediato beneficio a taluni settori nevralgici del giudizio penale di
cassazione, preservandolo da un inutile dispendio di tempi e di risorse.
6. Considerazioni finali
Il Paese ha sete di giustizia, legalità, efficienza e efficacia della giurisdizione.
Chiede che la legge venga applicata in modo uniforme e rapido e che tutti
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abbiano un uguale trattamento in casi simili o analoghi. Esprime, a ben
vedere, il bisogno di una buona "nomofilachia".
Ma l'organo della nomofilachia, la Cassazione, si muove oggi lungo un
crinale drammatico, sicché la rotta potrà essere invertita solo con decisi e
rapidi interventi di riforma e di autoriforma.
Spetta, per un verso, al Parlamento e al Governo apprestare tutte le misure
necessarie perché la giurisdizione possa adempiere l'alto compito di garanzia
affidatole dalla Costituzione, nella consapevolezza che essa non può risolversi
in un meccanico esercizio ragionieristico di numeri e che il nudo
efficientismo senz'anima rischia di piegare i nobili orizzonti costituzionali
verso un inaccettabile modello di magistrato-burocrate, preoccupato più della
difesa del proprio status che della tutela dei diritti degli altri. Le risposte dei
giudici alle pressanti domande di legalità debbono essere sì pronte ed efficaci,
ma anche eque e razionali, qualità queste che pretendono capacità di ascolto e
di attenzione, dialogo con l'Avvocatura e la comunità dei giuristi, tempi
adeguati di studio e riflessione, scelte serie e responsabili.
D'altro canto, se il giudizio di cassazione non è solo architettura normativa,
ma anche filosofia e prassi applicativa, intessuta di professionalità, etica e
responsabilità, abbiamo innanzi tutto, noi giudici, il dovere di avviare un
virtuoso percorso "interno" di autoriforma che, ancor prima dell'auspicato
intervento "esterno", faccia leva sul sapere esperienziale e sulle capacità di
auto-organizzazione, con speciale riguardo alle metodologie e alle forme delle
decisioni.
Determinante sarà la motivazione dei giudici, dettata da spirito di servizio e
senso dell'appartenenza all'Istituzione, ma anche dal grado di
18
soddisfacimento personale che potrà trarsi dalla partecipata condivisione degli
obiettivi e dalla visione di una progressiva realizzazione dei risultati del lavoro
individuale e di gruppo.
Ognuno, anche per le future generazioni dei magistrati che verranno, dovrà
sentirsi coralmente protagonista e responsabile delle sorti dell'Istituzione alla
quale appartiene, motivato da passione civile e democratica, impegnato nella
tutela dei diritti fondamentali della persona e dei più alti valori della
Costituzione, fedele al monito di GOETHE:
"Sinché dura il giorno vogliamo tenere alta la testa; e tutto quello che potremo produrre, noi
non lo lasceremo da fare a quelli che verranno".

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