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Corte costituzionale: illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 bis, della legge Pinto

La Corte costituzionale, chiamata da plurime ordinanze di rimessione della Corte d'appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità della meccanica applicazione dei termini di durata massima dei processi divisati dalla l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), ai giudizi instaurati proprio in forza della medesima legge per ottenere l'indennizzo compensativo dell'eccessiva durata del processo originario, con la sentenza n°36/2016 ha dichiarato quanto segue:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001;

2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla l. n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.;

3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-ter, l. n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.

Questi i passaggi salienti del ragionamento sviluppato dal giudice delle leggi:

a) in base all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla ricorrente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e da quella nazionale che si è conformata, ogni Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo, maturato in altro processo, in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse, e che, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia;

b) tale giurisprudenza ha individuato il termine ragionevole massimo di cui si discute in due anni;

c) il sistema di termini disegnato dalla c.d. legge Pinto (art. 2, commi 2-bis e 2-ter introdotti dal d.l. n. 83 del 2012), nella parte in cui consente una durata massima complessiva di sei anni, si pone in contrasto con tale regola europea e dunque in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost.;

d) la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte di cassazione, antecedente alla novella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, ben possono soccorrere l'interprete nella imediata individuazione del termine di durata ragionevole (due anni massimo), ove l'intervento del legislatore ritardi o manchi del tutto;

e) il termine di un anno previsto dalla legge Pinto per la durata del giudizio di legittimità - in generale e di quello instaurato nell'ambito di un procedimento ai sensi della medesima legge - è costituzionalmente legittimo perchè compatibile con il termine massimo di due anni individuato dalla Corte EDU.

Inoltre:

f) la recente novella recata alla c.d. legge Pinto dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) non ha inciso sulle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 oggetto dello scrutinio di costituzionalità effettuato dalla sentenza in commento;

g) la declaratoria di incostituzionalità riguarda i processi instaurati ai sensi della c.d. Legge Pinto - ovvero a processi che culminano nella formazione di un titolo giudiziario esecutivo (la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo) - e dunque non può ritenersi direttamente estensibile ai processi, come quello di ottemperanza, che presuppongono un tale titolo e sono oggetto di autonoma disciplina processuale soggiacente ai termini di durata massima sanciti dalla l. n. 89 del 2001. (fonte: https://94.86.40.196/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtc2/~edisp/nsiga_4035029.pdf)

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