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Impatto della norma sulle discipline bionaturali


Le discipline bionaturali possono definirsi - volendo far proprie le parole della giurisprudenza amministrativa – come quelle tecniche che mirano a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona mediante metodi rintracciabili nella natura stessa e nei suoi processi vitali. Rientrano nel novero delle “medicine non convenzionali”, discipline estranee, dunque, alla medicina ufficiale ed il cui inquadramento normativo difetta o addirittura manca in molti Paesi Europei, nonostante rappresentino una realtà in crescita esponenziale nell’attuale contesto socio-economico. In Italia la figura professionale dell’operatore del benessere non risulta istituzionalizzata e regolamentata a livello territoriale. Detto vuoto normativo ha dato luogo (e per certi versi continua a dare, anche dopo l’avvento della l. 4/13) ad un ambiguo quadro normativo di riferimento, che non ha fatto altro che disincentivare il fiorire di importante iniziative economiche in tale settore. Da sempre, infatti, la querelle di maggiore attualità ha riguardato l’individuazione della disciplina in concreto applicabile agli operatori del benessere. Va registrato che sino agli anni più recenti l’orientamento della P.A. era nel senso di ritenere l’attività di massaggi sussumibile all’interno della disciplina dell’attività di estetista o addirittura in quella propria del terapeuta, estendendo a tale figura professionale la rispettiva e più stringente normativa. Ciò, sul presupposto che l’attività di massaggio, comunque denominata, si risolvesse, in ogni caso, in trattamenti diretti sul corpo umano. Di qui, numerose sono state le ordinanze comunali di inibizione alla continuazione dell’attività disposte a carico degli operatori del benessere per esercizio abusivo della professione, con cui si contestava la violazione dell’art. 12 l. 4 gennaio 1990 n. 1, in ordine al mancato possesso dell’attestato di estetista e delle prescritte autorizzazioni comunali. Senza tralasciare, poi, eventuali profili penalistici della condotta tenuta dall’operatore, legati all’esercizio abusivo della professione ed alla prevista punibilità di tale fatto da parte dell’Ordinamento (art. 348 cod. pen.).

Tale approccio alla problematica, però, prestava il fianco a facili critiche. In primo luogo, la diversità ontologica esistente tra le discipline in esame non giustifica l’applicazione, in via analogica, di un più stringente regime normativo agli operatori del benessere. L’attenzione è stata focalizzata sul differente approccio e sulle differenti finalità che connotano le discipline bionaturali rispetto all’attività di estetista, essendo le prime volte a recuperare/mantenere/ preservare l’ottimale stato di benessere psico-fisico, a prescindere dal conseguimento di benefici di tipo estetico (attenuazione o eliminazioni degli inestetismi presenti). Tale 15 Diritto differenza, con riferimento alle arti mediche, viene invece individuata nella circostanza che l’operatore del benessere non lavora sul quadro sintomatologico del soggetto (e quindi sulla c.d. “malattia”), ma ha come obiettivo primario quello di sollecitare le risorse di cui ciascun organismo è dotato al fine dell’ottimale stato di salute e benessere che, come anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito, non indica semplicemente uno stato di mancanza di malattia, bensì una più ampia condizione e pienezza di vita, in cui la persona si esprime ed opera in completa armonia con sé stessa. In secondo luogo, una siffatta impostazione non appariva aderente alla logica di semplificazione e liberalizzazione che caratterizza gli interventi legislativi intervenuti a cavallo tra il 2011 e il 2012 nonché al criterio di proporzionalità sancito dalla direttiva U.E. sui servizi nel mercato interno. Proprio un’interpretazione “tassativa, restrittiva e ragionevolmente proporzionata” della norma non consente, infatti, di assoggettare le discipline bionaturali - in assenza di una normativa ad hoc - a specifiche restrizioni all’esercizio, eventualmente desunte in via analogica da quanto previsto per attività speculari. Il definitivo superamento dell’orientamento che estendeva alle discipline bionaturali il più severo regime proprio dell’attività estetica e terapeutica si è avuto soltanto con l’avvento della l. 14 gennaio 2013, n. 4, dettata proprio in materia professioni non ricomprese in Ordini e Collegi. Oggi, infatti, le discipline bionaturali vengono considerate professioni non organizzate, ricadenti nel perimetro applicativo della citata l. 4/13 e come tali, liberamente esercitabili ed affidate alla competenza ed all’indipendenza di giudizio tecnico ed intellettuale del professionista.

Nonostante la citata legge presenti dei limiti per l’eterogeneità delle professioni che mira a regolare (in Italia vengono stimate più di duecento professioni non organizzate), consente tuttavia – per la prima volta – di riconoscere alle discipline bionaturali una dignità giuridica autonoma, tracciando così un confine ancor più marcato rispetto all’attività estetica o terapeutica, troppo spesso erroneamente sovrapposte. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa e, nonostante le esitazioni iniziali, a tale orientamento hanno aderito anche il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Salute. Non che tale normativa possa dirsi, però, risolutiva di tutte le problematiche riscontate nello specifico settore. Permangono, infatti, delle questioni irrisolte legate, in partenza, all’esclusione delle discipline bionaturali dalla medicina ufficiale, sul presupposto che, allo stato, non sono stati chiariti in maniera soddisfacente e rigorosamente scientifica i meccanismi di azione di molte di esse, evidenziandosi la dicotomia esistente tra la medicina basata sull’evidenza ed il trattamento olistico, più connotato di valenza fideistica e filosofica. In conclusione, può affermarsi che la descritta situazione di impasse potrà ritenersi definitivamente superata solo a seguito di un accurato intervento del legislatore, teso a regolamentare, a livello statale, la figura dell’operatore del benessere. Per completezza d’esposizione, va segnalato che, se a livello nazionale il legislatore è rimasto inerte, di converso numerosi sono stati i tentativi dei legislatori regionali di istituzionalizzare la figura professionale dell’operatore del benessere. Tentativi tutti puntualmente dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Consulta, attesa la riserva di legge in materia di professioni ex art. 117, comma 3, Cost., in virtù della quale la definizione dei principi fondamentali concernenti l’individuazione dei profili professionali e dei relativi requisiti di accesso, con l’eventuale istituzione di appositi albi, viene riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. La scelta in tal senso, da parte del Legislatore, risponde all’esigenza fondamentale di dettare una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario. Siffatto quadro viene confermato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 il cui art. 1, comma 2, ha attribuito allo Stato l’individuazione delle professioni ed alle Regioni la potestà legislativa sulle professioni così come individuate e definite dalla normativa statale. Inoltre, l’art. 4, comma 2, stabilisce che lo Stato individua “i requisiti tecnico professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato”; l’art. 2, comma 1, conclude precisando che “le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione”.

Roberto De Blasiis 

avvocato del Foro di Roma 

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