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Giudici di Pace: sciopero dal 19 al 21 aprile

E'stato proclamato un nuovo sciopero dei giudici di pace dal 19 al 21 aprile 2017. Così hanno deciso le tre organizzazioni rappresentative dell'intera "magistratura precaria" (Unagipa, Angdp e Cgdp), con un comunicato congiunto del 3 aprile 2017.  Con questo ennesimo sciopero i giudici di pace chiedono il riconoscimento di alcuni “diritti fondamentali”: continuità del servizio sino all’età pensionabile, trattamento economico adeguato, tutele previdenziali ed assistenziali, garanzie di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice. Di seguito il comunicato stampa integrale: 

C.G.d.P.  CONFEDERAZIONE DEI GIUDICI DI PACE

Comunicato 3 aprile 2017

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Paolo Gentiloni

Al Ministro della Giustizia

On. Andrea Orlando

Alla Commissione per la Garanzia

dello sciopero nei servizi pubblici

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Vice Presidente Avv. Giovanni Legnini

A tutti i Presidenti delle Corti di Appello

Oggetto: Proclamazione dell’astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace dal 17 al 21 aprile 2017 (*)

Avendo vanamente esperito le procedure di raffreddamento previste dall’articolo 7 del Codice di autoregolamentazione per l’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie dei giudici di pace come da lettere del 4 novembre 2016, del 29 novembre 2016, del 9 gennaio 2017 e, da ultimo, del 2 marzo 2017, e malgrado i recenti scioperi della categoria tenutisi dal 21 al 25 novembre 2016, dal 19 al 22 dicembre 2016, dal 26 gennaio al 1° febbraio 2017, dal 21 al 25 febbraio 2017 e dal 20 al 24 marzo 2017, nel prendere, per l’ennesima volta, atto del comportamento reiteratamente lesivo od omissivo del Ministro della Giustizia, malgrado gli impegni assunti nel corso degli incontri avuti con le organizzazioni di categoria, in sede di corretta amministrazione della Giustizia, di garanzie di indipendenza del giudice, di riconoscimento dei più elementari diritti di lavoro (previdenza, equo compenso, continuità sino all’età pensionabile, tutela della maternità e della salute…), di osservanza dei precetti fondamentali statuiti dalla Costituzione e delle principali Istituzioni Europee (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e Corte di Giustizia Europea) e Mondiali (O.N.U.);

nel rilevare che l’attuale Governo non ha manifestato segnale alcuno di sensibilità nei confronti delle istanze di categoria;

con la presente le scriventi organizzazioni proclamano lo sciopero nazionale dei giudici di pace dal 17 al 21 aprile 2017.

Premesso che:


la magistratura ordinaria, alla quale la magistratura di pace appartiene a pieno titolo, costituisce un ordine unico, investito di funzioni e poteri equivalenti; non esiste una giustizia onoraria, semmai una Giustizia che funziona ed una giustizia che non funziona; i giudici di pace chiedono il rispetto della Costituzione, nonchè delle raccomandazioni e decisioni delle più alte Istituzioni Internazionali (Organismo delle Nazioni Unite, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Commissione Europea, Parlamento Europeo e Corte di Giustizia Europea), alla luce delle quali la Giustizia, in qualsiasi grado e da chiunque espletata, esige, al fine di garantire l’imparzialità e professionalità del giudice, a tutela dei cittadini che vi accedono, il riconoscimento a tutti magistrati dei diritti fondamentali della continuità del servizio sino all’età pensionabile, di un trattamento economico adeguato, delle tutele previdenziali ed assistenziali, delle garanzie ordinamentali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice;

DENUNCIANO quanto segue:


Il 29 aprile 2016 è stata pubblicata la legge 28 aprile 2016, n. 57, di “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace”, senza, peraltro, che il Ministro della Giustizia Orlando abbia tenuto fede all’impegno assunto nel dicembre 2015 di ascoltare le organizzazioni di categoria prima della sua approvazione in Parlamento; a tale legge è già stata parziale attuazione con decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92; tali provvedimenti legislativi si appalesano come lesivi dei diritti dei giudici di pace e dei principi di indipendenza del giudice e di autonomia degli uffici; di preciso:

1. Tutte le istanze di categoria, pur fatte tempestivamente pervenire ai competenti organi governativi, sono state respinte, malgrado la presentazione, sia in Senato che alla Camera dei Deputati, da parte di tutte le forze politiche, ivi compresi senatori e deputati appartenenti ai partiti di maggioranza, di numerosi emendamenti che miravano a rendere il testo di riforma compatibile con il dettato costituzionale e con la vincolante normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale; in particolare:

2. Con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 della direttiva comunitaria 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato) è stato prevista una generica ed inconsistente forma di previdenza, incompatibile con la natura professionale dell’attività lavorativa prestata dai magistrati di pace, nonchè che tutti i futuri oneri contributivi ricadano su di essi, in violazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10;

3. Con altra disposizione, parimenti lesiva del principio comunitario “pro rata temporis” (commisurazione del trattamento economico e pensionistico al tempo effettivamente impiegato nell’esercizio delle funzioni, con specifico riguardo al trattamento del magistrato di carriera – vedasi sempre la clausola 4 della direttiva comunitaria 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10), è stata conferita una delega in bianco al Governo sulla determinazione dei compensi dei magistrati onorari e di pace, vincolandola agli attuali stanziamenti di bilancio, del tutto inadeguati;

4. Allo stato il Governo non intende stanziare i fondi necessari per garantire l’osservanza dell’ordinamento comunitario, atto dovuto, non esonerando i vincoli di bilancio da responsabilità lo Stato Italiano nel caso di violazioni di norme comunitarie secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;

5. Con ulteriore disposizione, sempre lesiva del principio comunitario di non discriminazione, è stato abbassato ulteriormente il limite di età dei giudici di pace e di tutti gli altri magistrati onorari in servizio a 68 anni, malgrado le rassicurazioni in senso contrario del Ministro Orlando, peraltro rese pubbliche sul sito internet del suo Dicastero, così ponendo i magistrati medesimi nell’impossibilità di raggiungere l’età pensionabile, attualmente fissata in 70 anni sia per i magistrati di carriera che per gli avvocati, anche in violazione degli articoli 1, 2 e 6 della Direttiva comunitaria 2000/78/CE del 27.11.2000;

6. Già nel decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, è stato abbassato il limite di età a 68 anni, con la conseguenza che il giorno successivo i giudici di pace che avevano compiuto 68 anni sono cessati dall’incarico, in violazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-286/12 del 6 novembre 2012;

7. Il medesimo decreto legislativo non riconosce, da subito, i quattro mandati quadriennali previsti dall’articolo 2, comma 17, restando incerta, allo stato, l’effettiva attuazione della delega conferita;

8. Con una disposizione immediatamente precettiva (articolo 5 della legge) è stato conferito ai presidenti di Tribunale il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, in aperta lesione dei principi costituzionali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice, peraltro omettendo di prevedere disposizioni per la fase transitoria, così ponendo da subito i capi dell’ufficio nell’impossibilità di garantire l’ordinata transizione dal previgente assetto organizzativo degli uffici, diretti dai giudici di pace coordinatori, referenti e delegati, al nuovo regime di direzione dei Presidenti di Tribunale, che può avvalersi nell’esercizio dei suoi poteri solo di magistrati di carriera, cancellando con un “colpo di spugna”, in violazione dell’articolo 97 della Costituzione, le tabelle di composizione degli uffici, con tutti i gravissimi disservizi che si sono verificati negli ultimi mesi, destinati ad accentuarsi in conseguenza dell’impossibilità del Presidente di Tribunale o dei magistrati delegati di assicurare la quotidiana presenza negli uffici del Giudice di Pace, di fatto privi di organi direttivi;

9. In violazione dell’articolo 3 della Costituzione, e del principio di ragionevolezza ad esso sotteso, il Governo, nel determinare la composizione delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, ha semplicemente confermato il numero di componenti magistrati onorari giudicanti già oggi previsto nelle sezioni autonome relative ai giudici di pace, senza tenere in alcun conto della circostanza che, a seguito dell’accorpamento dei magistrati onorari di tribunale ai giudici di pace, mediante l’adozione della nuova e inconsistente denominazione di giudici onorari di pace, che già ha suscitato ilarità nella stampa e presso tutti gli addetti alla Giustizia, il numero dei magistrati onorari giudicanti è raddoppiato, e, secondo elementari nozioni di logica, avrebbe dovuto essere raddoppiato il numero dei componenti nelle sezioni autonome dei consigli giudiziari, anche in considerazione dell’enorme mole di lavoro che tali nuovi organi di autogoverno della magistratura, a livello distrettuale, dovrà sbrigare, con un aumento delle competenze calcolabile prudenzialmente in non meno del 500% delle attuali pratiche assegnate alle sezioni autonome

10. Il restante testo della contestata legge di riforma presenta ulteriori e numerosi aspetti di assoluta criticità, quali, in via meramente esemplificativa: a) l’incostituzionale potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in aperta violazione dell’articolo 101 Costituzione; b) la previsione, parimenti incostituzionale, di retrocessione, dopo il primo quadriennio, dei giudici di pace in servizio ai compiti, di natura prevalentemente amministrativa e di sostegno, conferiti ai magistrati applicati nell’ufficio del processo, applicazione che potrà avvenire anche senza consenso del magistrato onorario, al pari delle applicazioni e dei trasferimenti di ufficio (violazione, in quest’ultimo caso, del principio costituzionale di inamovibilità del giudice); c) previsione di licenziamento in tronco, mascherato sotto l’eufemismo della dispensa d’ufficio, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall’ufficio per 6 mesi; etc…

Nel frattempo le più alte istituzioni europee, su istanza, denuncia o reclamo delle organizzazioni di categoria o di singoli magistrati, hanno avviato plurime procedure volte ad accertare le lamentate violazioni di diritto comunitario, europeo ed internazionale, in particolare:

a) con decisione del 5 luglio 2016, pubblicata il 16 novembre 2016, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, su reclamo n. 102/2013 dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace, ha accertato all’unanimità che la legislazione italiana viola il principio di non discriminazione previsto dall’articolo E in combinato disposto con l’articolo 12 della Carta Sociale Europea, ossia un trattato internazionale vincolante ai sensi dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, deliberando che i giudici di pace, sotto il profilo delle funzioni, dei doveri e del lavoro svolto, sono equiparabili ai magistrati professionali, con particolare riguardo al diritto inviolabile ad un trattamento previdenziale ed assistenziale corrispondente, anche in materia di tutela della maternità, della paternità e della salute;

b) tutte le menzionate questioni sono attualmente alla valutazione finale della Commissione Europea, alla quale sono state presentate plurime denunce di infrazione per violazione delle richiamate disposizioni comunitarie e al riguardo la CE ha già chiuso un EU Pilot (protocollo n. CHAP(2015)00364) con valutazione integralmente negativa nei confronti dell’operato dell’Italia;

c) di preciso la Commissione Europea ha formalmente contestato al Governo Italiano:

– il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione della Direttiva 2003/88/CE sull’orario dì lavoro;

– il mancato riconoscimento del congedo di maternità, in violazione della Direttiva 92/85/CEE sulla maternità o – a seconda della natura del servizio prestato – della Direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo;

– l’assenza di limiti alla reiterazione di contratti a termine nei confronti di uno stesso lavoratore, in violazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato;

– la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali, in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, sempre in violazione della Direttiva 1999/70/CE. In relazione al disposto di questa Direttiva, la Commissione ha evidenziato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione, la necessità di osservare il principio del pro rata temporis, in forza del quale il lavoratore a tempo determinato deve godere, proporzionalmente, delle medesime tutele riconosciute al lavoratore a tempo indeterminato (nel caso, al magistrato professionale), ivi compresa la tutela previdenziale;

le su menzionate direttive 2003/88, 92/85 e 99/70, ma anche la Direttiva 97/81 sui lavoratori a tempo parziale (part-time), sono applicabili a condizione che il servizio prestato dai magistrati onorari sia, di fatto, da considerarsi prestazione di lavoro d tipo subordinato;

sul punto, la Commissione ha rilevato che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “la nozione di «lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione, dev’essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati”;

in detto contesto, secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, vincolante per tutti gli organi amministrativi, giurisdizionali, istituzionali e politici italiani, “la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali ricéva una retribuzione” – sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2014, FNV, Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411; punti 34-36; sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2013, L. N./Styrelsen for Videreggende Uddannelser og Uddannelsesstotte, C-46/12, EU:C:2013:97, punto 40 e giurisprudenza citata; sentenza della Corte del 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli, C-270/13, EU:C:2014:2185, punto 25 -;

da qui ben si comprende come sia irrilevante, nella prospettiva della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato dei giudici di pace nell’ordinamento italiano in termini di onorarietà del servizio, qualificazione del tutto anomala, discriminatoria e preconcetta, non supportata da alcuna ragione obiettiva che la giustifichi. Ne deriva, sulla base dell’ordinamento europeo, la necessità di fare applicazione del principio del pro rata temporis, secondo cui il trattamento economico e previdenziale dei giudici di pace deve essere parametrato alla retribuzione ed alla tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuta al magistrato professionale, quale figura di lavoratore ad ogni effetto comparabile;

le suddette osservazioni della CE e della CGUE sono corroborate dallo stesso documento dell’Ufficio del Legislativo del Ministero della Giustizia prot. n. LEG/01/03/2017.0002171.U a firma del Capo dell’ufficio dott. Giuseppe Santalucia;

d) la Commissione Europea è stata, altresì, più volte investita dalla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, ai sensi dell’articolo 216, comma 6, del Regolamento, del compito di svolgere indagini e fornire informazioni al Parlamento Europeo sulle medesime questioni sopra esposte e sollevate in numerose petizioni dichiarate ricevibili e presentate da giudici di pace (petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016);

e) in relazione ai punti evidenziati alle lettere a), b) e c) numerosi eurodeputati hanno presentato in Parlamento Europeo interrogazioni prioritarie a risposta scritta alla Commissione Europea (allo stato sono state presentate non meno di cinque interrogazioni europarlamentari, delle quali due ancora pendenti);

f) il 28 febbraio 2017, il Parlamento Europeo presso la Commissione per le petizioni ha discusso unitariamente le numerose petizioni presentate dai giudici di pace ed ha deciso di tenere aperte le petizioni medesime, di sollecitare la Commissione Europea ad esaurire la fase preliminare sulle accertate violazioni del diritto comunitario, nonché di predisporre, a cura della stessa Presidente della Commissione On. Cecilia Markstrom, un ultimo sollecito al Ministro Orlando ed al Governo italiano al fine di sanare le contestate e reiterate violazioni, procedendo senza ulteriore indugio alla stabilizzazione dei magistrati precari ed al riconoscimento dei loro inviolabili diritti di natura retributiva e previdenziale;

g) il 23 marzo 2017 è pervenuta al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, attualmente distolto dai suoi impegni istituzionali a causa della sua candidatura a segretario del Partito Democratico, una lettera del Parlamento Europeo, a firma della Presidente della Commissione per le petizioni On. Cecilia Wikstrom, che si riporta integralmente in allegato alla presente lettera di proclamazione dello sciopero;

h) sono attualmente pendenti numerose procedure giudiziarie interne, dinanzi al giudice ordinario e amministrativo, presentate da singoli magistrati od organizzazioni di categoria, con richieste espresse e motivate di sollevare pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, sempre in relazione alle denunciate violazioni della normativa comunitaria sul lavoro subordinato ed alla luce dell’ inequivocabile e vincolante contenuto interpretativo della sentenza della CGE del 1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10, con particolare riguardo alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato anche in capo ad un magistrato onorario;

Con lettera di messa in mora del 28 novembre 2016 è stato diffidato il Ministro della Giustizia Orlando e l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ad adempiere alla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del 5 luglio 2016 sul reclamo n. 102/2013, adottando ogni dovuto atto, eventualmente a mezzo di decreto legge, sussistendone tutti i presupposti, anche in presenza di un Governo dimissionario. A tale diffida il Governo uscente non ha dato esito.

Con ulteriore lettera di messa in mora del 30 gennaio 2017, estesa anche ai Presidenti dell’Inps e dell’Inail, è stata reiterata una diffida al Ministro della Giustizia Orlando ed all’attuale Presidente del Consiglio Gentiloni ad adempiere alle vincolanti sentenze della Corte di Giustizia Europea e del Comitato Europeo Diritti Sociali del Consiglio d’Europa.

Anche a tale diffida l’attuale Governo in carica non ha dato alcun riscontro

In conclusione, non possiamo che rilevare, con fermo disappunto, che il Ministro della Giustizia Orlando ha disatteso ogni parola data, facendo approvare una legge delega di riforma della magistratura cd. onoraria che va esattamente nella direzione opposta da quanto promesso negli incontri avuti ed elaborato in occasione delle elezioni politiche del 2013 come programma del suo partito di appartenenza.

Tale volontà mortificatrice del Ministro Orlando è stata viepiù accentuata dalle dichiarazioni rese dai suoi più stretti collaboratori in alcuni corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura tenutisi a Scandicci, e dal Ministro in prima persona, sia nella relazione di gennaio 2017 al Parlamento sullo stato della giustizia, ove è stato ipotizzato un utilizzo dei magistrati onorari per un solo giorno alla settimana ed esclusa la stabilizzazione dei magistrati in servizio, nonché da comunicati stampa e risposte ad interrogazioni parlamentari, ove è stata resa pubblica la richiesta di un inutile parere del Consiglio di Stato, che mirerebbe a stabilizzare esclusivamente i giudici di pace ed i magistrati onorari che fra 16 anni non avrebbero raggiunto l’età pensionabile, laddove gli articoli 97 e 106 della Costituzione, nonché la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, consentono senza alcun margine di dubbio la stabilizzazione di tutti i magistrati di pace ed onorari in servizio, come già successo con leggi dello Stato nel recente passato (legge 18 maggio 1974, n. 217, legge 4 agosto 1977, n. 516, legge 26 luglio 1984, n. 417)

Per tali ragioni le scriventi organizzazioni hanno deliberato la proclamazione dello sciopero nazionale dei giudici di pace dal 17 al 21 aprile 2017 e la prosecuzione delle azioni di protesta nel caso in cui il Governo ed il Ministro della Giustizia non modifichino l’attuale posizione lesiva non solo dei diritti fondamentali dei giudici di pace, ma anche delle garanzie approntate dalla Costituzione a tutela dei cittadini e delle imprese che accedono al servizio Giustizia, adottando tutte le necessarie ed improcrastinabili misure.

Roma 3 aprile 2017

Maria Flora Di Giovanni
(Presidente Unagipa) 

Gabriele Di Girolamo
(Presidente Angdp)

Stefania Trincanato
(Presidente Cgdp)

***

(*) Con successiva nota in data 4 aprile 2017, le organizzazioni hanno comunicato che l'inizio dello sciopero è differito al 19 aprile 2017, poiché ai sensi dell’articolo 6, lettera e) del codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel comparto dei giudici di pace “non possono essere proclamate astensioni: e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo“.

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