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Rifiuti: sistema di tracciabilità

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOUn passo in avanti nella repressione dei reati contro l’ambiente

In tema di gestione  smaltimento dei rifiuti, una delle novità di maggiore interesse degli ultimi anni è certamente rappresentata dall’introduzione, con il D.M. 17.12.09, del c.d. “S.I.S.T.RI.” .
Con l’acronimo S.I.S.T.R.I. ci si riferisce ad un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, avente come scopo istituzionale quello di garantire – attraverso una maggiore informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti – un maggiore controllo nel campo della movimentazione dei rifiuti speciali nonché, per quanto concerne la Regione Campania, anche dei rifiuti urbani.
Come sottolineato da più parti, diverse sono le innovazioni introdotte dal S.I.S.T.R.I., anche se la maggiore – quantomeno a nostro avviso – è rappresentata dal “rivoluzionario” passaggio da un sistema di tracciabilità dei rifiuti di tipo cartaceo ad un sistema prevalentemente digitale e tecnologicamente avanzato.
“Rivoluzione”, quella del S.I.S.T.R.I, che, come tutti i cambiamenti strutturali, porta con sé numerosi (e non sempre facilmente risolvibili) interrogativi e dubbi interpretativi.
Fra di essi, il primo “nodo” da sciogliere potrebbe essere quello dell’individuazione, per un verso, dei soggetti ai quali spetta la gestione del S.I.S.T.R.I. e, per altro verso, di quelli che, per legge, sono tenuti ad aderire a tale sistema.
Con riferimento alla gestione del S.I.S.T.R.I., la normativa di settore prevede che il sistema venga gestito, oltre che dal Ministero dell’Ambiente, dall’Arma dei Carabinieri, per mezzo del Nucleo per la Tutela Ambientale. Funzioni di ausilio all’Arma saranno svolte anche dall’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dall’Albo nazionale dei Gestori ambientali nonché dalle Camere di Commercio.
Quanto, invece, alle categorie tenute ad aderire al S.I.S.T.R.I., la norma di riferimento è certamente l’art. 1 del D.M. 17.12.09, che individua tre distinte categorie di soggetti: quelli tenuti ad aderire al sistema “coattivamente”; quelli che possono aderire al sistema “su domanda”; ed, infine, quelli che possono aderire al sistema soltanto “a partire” dal duecento-decimo giorno della data di pubblicazione del D.M. .
Sul punto, la normativa succitata prevede altresì che un’impresa rientri nella prima, nella seconda, nella terza categoria sulla base di diversi criteri, fra i quali – quello più rilevante – è certamente quello relativo al numero di dipendenti del’impresa.
A tal fine, dovranno essere presi in considerazione i dipendenti relativi all’anno precedente a quello della comunicazione dei dati al sistema. Nel computo dei dipendenti dovranno inoltre essere presi in considerazione sia i dipendenti assunti a tempo pieno sia quelli in cassa integrazione.
E’ inoltre opportuno richiamare l’attenzione su quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, che, nella sua ultima bozza, prevede delle apposite sanzioni nei confronti di coloro i quali violino gli obblighi di registrazione e comunicazione previsti in materia di S.I.S.T.R.I. .
Individuati i soggetti tenuti, obbligatoriamente o su base volontaria, ad aderire al S.I.S.T.R.I., appare adesso opportuno soffermarsi sulle principali innovazioni introdotte dal sistema.
Fra di esse, è bene ricordarne soprattutto tre: 1) la conoscibilità – pressoché in tempo reale – dei dati inseriti nel sistema;  2) la riduzione dei costi gravanti sulle imprese. Anche la riduzione dei costi rappresenta una conseguenza diretta della digitalizzazione del sistema: una “filiera digitalizzata” ha meno costi rispetto ad una “filiera cartacea”; 3) la maggiore celerità negli adempimenti e semplificazione dell’iter burocratico/amministrativo.
Strettamente connessa alla digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti è l’introduzione della cd.  “scheda S.I.S.T.R.I.”. Con tale termine si fa riferimento ad un documento, di tipo elettronico, formato da diverse sezioni, alla cui compilazione sono preposti soggetti differenti individuati dalla normativa di dettaglio.
Sotto profilo eminentemente pratico, la normativa di settore subordina l’accesso al S.I.S.T.R.I. alla consegna agli utenti (a) di un dispositivo per l’accesso in sicurezza al sistema informatico (cd. “dispositivo USB”), (aa) di un dispositivo elettronico destinato ad essere installato all’interno dei veicoli che trasportano rifiuti (cd. “dispositivo black box”) ed, infine, (aaa) di diverse apparecchiature di sicurezza dirette a monitorare l’ingresso e l’uscita dei veicoli dagli impianti di discarica.
In merito a tali dispositivi, è bene chiarire che ciascun operatore potrà richiedere un dispositivo USB per ogni unità locale.
Al solo fine di sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi, giova altresì precisare – con specifico riferimento ai trasportatori di rifiuti - che i dispositivi elettronici si riferiscono alla targa dell’autoveicolo e non alla persona fisica addetta al trasporto.
Per l’effetto, sarà ben possibile cambiare la persona fisica del trasportatore senza necessita di dotare il “nuovo” trasportatore (inteso come persona fisica) di un apposito dispositivo elettronico.
Per quanto concerne, invece, i costi a carico dei soggetti che aderiscono al S.I.S.T.R.I., il D.M. ha introdotto il versamento di un contributo, da parte degli aderenti al sistema, finalizzato a coprire i costi necessari alla costituzione ed al funzionamento del S.I.S.T.R.I. .
L’ammontare di tale contributo, al cui pagamento è subordinata la consegna dei dispositivi USB e delle black box, è determinato sulla base di diversi criteri, quali (i) la quantità di rifiuti “gestiti”, (ii) la tipologia dei rifiuti, (iii) la dimensione dell’impresa.
Il contributo, che va calcolato in relazione a ciascuna unità locale e che potrà essere versato presso gli sportelli postali o quelli bancari (nonché presso la Tesoreria provinciale dello Stato), andrà versato entro il 31 Gennaio di ogni anno e si riferisce all’anno solare di competenza.
In conclusione, esaminati – seppur brevemente - i tratti di maggiore novità del S.I.ST.R.I., a nostro avviso, sulla base di quanto sopra evidenziato, appare evidente che la messa “a regime” del S.I.S.T.R.I. potrà rappresentare una vera e propria “rivoluzione” nel campo della tracciabilità dei rifiuti, con indiscutibili vantaggi non solo per gli operatori di settore in termini di semplificazione delle loro attività professionali ma anche per le Forze dell’Ordine nell’attività di repressione dei sempre più diffusi illeciti penali connessi alla “gestione” dei rifiuti.
Tuttavia - allo scopo di evitare che S.I.S.T.R.I. non rimanga una bellissima “tigre di carta” – appare auspicabile un potenziamento dell’azione, da parte delle Istituzioni e dei privati, volta a superare i dubbi e gli scetticismi sul S.I.S.T.R.I., determinati - per la gran parte - unicamente delle difficoltà interpretative della disciplina di settore, molto tecnica ed a tratti - addirittura - “criptica” per gli stessi operatori.

Avv. Prof. Francesco Emanuele Salamone*

Avvocato del Foro di Roma e docente presso l’Università della Tuscia

 

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