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Sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale

Un nuovo destino per l'indennizzo diretto

 

Ricordo la prima volta che ho letto il testo del nuovo codice delle assicurazioni elaboratavv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOo dal Ministro dello Sviluppo Economico On. Marzano, correva l’anno 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi (aveva vinto le elezioni nel 2001), lessi le novità sul terzo trasportato ed in materia di F.G.V.S.e lo trovai un testo equilibrato ed in linea con la legge delega. Poi ci furono le elezioni regionali del 2005, vinse il centrosinistra, arrivò un rimpasto di governo, venne sostituito l’On. Marzano con l’On. Scajola (dimissionario dal Ministero degli Interni qualche anno prima dopo l’omicidio del prof. Biagi).

Non appena si insediò il Ministro chiesi un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, venni ricevuto unitamente ad alcuni colleghi dal Sottosegretario On. Cota (all’epoca Consigliere regionale della Lega Nord, avvocato penalista di Novara) il quale ci riferì che era intenzione del Ministero di far ridurre le polizze assicurative e che per raggiungere questo obiettivo anche gli avvocati dovevano fare dei sacrifici ed in conclusione avrebbero aggiunto al testo del codice delle assicurazioni l’indennizzo diretto. Nonostante tutti i tentativi di far comprendere al Sottosegretario l’impossibilità che in l’Italia le polizze assicurative possano diminuire, che le norme devono essere emanate nel rispetto della Carta Costituzionale, proposi un tavolo tecnico tra avvocati, magistrati, assicuratori e governo per elaborare un testo di legge equilibrato.

Ci rispose che il Ministero aveva incontrato le associazioni dei consumatori e che il nuovo testo con l’aggiunta dell’indennizzo diretto era piaciuto a tutti (evviva)!!!

Nei mesi successivi insieme ad un gruppo di amici abbiamo costituito l’A. D. U. AS. (associazione danneggiati ed utenti assicurativi) con l’unico obiettivo di tutelare i cittadini danneggiati al fine di ottenere un giusto ed equo risarcimento del danno. Volevamo difendere il cittadino danneggiato che con l’indennizzo diretto, oltre ad avere già l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo, doveva far valutare i danni fisici, morali e materiali, accettare l’assistenza tecnica della propria compagnia assicuratrice. Inoltre, quest’ultima risarciva i danni e consigliava se il risarcimento era corretto, fuori gli avvocati dal risarcimento, se lo vuoi caro danneggiato te lo paghi da solo. Come poteva un danneggiato conoscere il valore del risarcimento, chi gli avrebbe detto se l’offerta era adeguata all’effettivo danno subito??? L’indennizzo diretto … diretto a chi!!!

L’8.12.2005 scrissi per l’A.D.U.AS. una memoria al Consiglio di Stato che doveva emettere il proprio parere consultivo, il testo dell’indennizzo diretto fu rispedito al mittente (Ministero dello Sviluppo Economico) in quanto non c’era alcun risparmio sulle polizze dei cittadini a fronte di un’evidente riduzione delle tutele per i danneggiati.

Il 15.12.2005 l’A.D.U.AS organizzò una manifestazione al Ministero dello Sviluppo Economico con tanto di Carabinieri in assetto antisommossa e fu bloccata via veneto.

Ritornai al Ministero dello Sviluppo Economico, fui ricevuto dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo, in quell’incontro rilevai che il testo dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni non poteva funzionare, c’era una sproporzione tra le parti, da un lato il soggetto economicamente più forte con a disposizione tecnici, medici, liquidatori, capacità economiche, dall’altro un cittadino danneggiato che da solo doveva affrontare “golia”, senza avere le capacità economiche e la preparazione giuridica. Il danneggiato per scrivere la richiesta danni incontrava una serie di trappole che consentivano alle compagnie di assicurazioni di non risarcire i danni, quest’ultime avrebbero aperto due sinistri, ed avevano interesse a risarcire entrambi i danneggiati in concorso di colpa, così non si riducevano le polizze, ma si incrementavano i premi.

Inoltre, la legge delega non prevedeva di escludere dai giudizi il litisconsorte necessario, l’interrogatorio formale del convenuto ed i giudici come potevano condannare il responsabile civile che non era stato citato in giudizio.

La risposta del responsabile dell’ufficio legislativo del Ministero fu imbarazzante: “avvocato la legge è fatta così perché la vuole così il Ministro”.

Ricordo che, come al solito in Italia, quando si vogliono tirare delle fregature le leggi si approvano in estate, quando gli italiani sono al mare e, così, fu decisa l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 209/2005 dal 1.1.2006 e l’indennizzo diretto (art. 149 Cosa succede dopo la sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale e 150) dal 1.2.2007. Ci furono tante interviste a responsabili delle associazioni dei consumatori, mi duole ricordare che il Dott. Landi (Adiconsum) al TG5 disse: “finalmente sconfitta la lobby degli avvocati, faremo risparmiare ai cittadini tanti soldi sulle polizze assicurative” e così tante altre associazioni dei consumatori.

Pensai malignamente che le associazioni dei consumatori volevano prendersi la rappresentanza dei cittadini danneggiati al posto degli avvocati e non gli importava nulla della riduzione delle polizze, mi chiedo ancora oggi se sbagliavo o avevo ragione… Ricordo lo sconforto dei colleghi, gli attacchi che subivamo dalle associazioni dei consumatori e dalle compagnie di assicurazioni, mi colpì in particolare un collega che mi chiese che fine avremmo fatto, lui aveva acquistato lo studio, stava pagando il mutuo, gli era nato da poco un figlio.

Gli risposi che il lavoro avrebbe subito una contrazione di circa il 20%, ma era nostro dovere spiegare ai danneggiati che senza l’aiuto di un avvocato avrebbero rischiato di ottenere minori risarcimenti ed avremmo proposto un testo di legge in parlamento.

L’indennizzo diretto giuridicamente era imperfetto, o veniva modificato oppure la Corte Costituzionale ne avrebbe evidenziato tutti i limiti.

Ci riunimmo con un gruppo di colleghi, decidemmo di redigere delle nuove lettere di intervento che continuassero a tutelare i diritti dei cittadini danneggiati e il diritto a vedere riconosciuti gli onorari legali. L’A.D.U.AS. preparò un testo di legge proponendo la facoltatività dell’indennizzo diretto (atto 1835/2006 Camera dei Deputati), il cittadino danneggiato aveva la possibilità di scegliere se richiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile civile o richiedere lo stesso alla propria assicurazione.

Il testo di legge prevedeva l’obbligo di citare in giudizio il responsabile civile e l’abrogazione dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 254/2006 (esclusione degli onorari degli avvocati). Riuscimmo grazie all’intervento dell’On. D’Agrò ad ottenere l’approvazione di parte del testo in commissione parlamentare.

Abbiamo continuato in questi anni a dialogare con il Ministero dello Sviluppo Economico, della Giustizia, con vari sottosegretari, deputati e senatori, chiedendo la facoltatività del risarcimento diretto.

Abbiamo ritrovato nell’eccezione sollevata dal Giudice di Pace di Palermo, tutti i contenuti espressi nella memoria depositata nel 2005 al Consiglio di Stato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della procedura di risarcimento diretto, fugando molteplici dubbi circa la natura e le modalità di attuazione.

La Corte Costituzionale ha precisato che l’azione diretta contro il proprio assicuratore configura una facoltà per il danneggiato, ovvero un’alternativa all’azione tradizionale accordata per far valere la responsabilità dell’autore del danno.

Tale assunto si fonda sia sulla scelta lessicale effettuata dal legislatore, secondo cui il danneggiato “può” ma non “deve” esperire l’azione di cui all’art. 149 D. Lgs 209/2005, sia sull’obbiettivo perseguito dalla legge delega in materia di diritto assicurativo attraverso il nuovo Codice delle Assicurazioni, ovvero rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. La configurazione della procedura di indennizzo diretto quale rimedio facoltativo è sembrata alla Corte Costituzionale l’unica possibile.

La pronuncia della Corte Costituzionale può quindi considerarsi un passo importante verso un effettivo rafforzamento della tutela accordata dall’ordinamento al danneggiato, cui viene effettivamente offerto un ulteriore rimedio che si affianca, senza sostituirli o escluderli, a quelli già esistenti. La sentenza 180/2009 emessa dalla Corte Costituzionale, che si è abbattuta come una falce sull’indennizzo diretto è un importante risultato dell’avvocatura, che in particolare a Roma ha organizzato due manifestazioni, nell’anno 2005, contro gli art. 149 e 150 del Decreto legislativo n. 205/2009 ed ha fornito un determinante contributo giuridico alla risoluzione dei problemi connessi all’applicazione dell’indennizzo diretto. Finalmente oggi possiamo affermare che l’indennizzo diretto non è più un pericolo per i cittadini e gli avvocati, ma può essere utilizzato come un ulteriore strumento di tutela. Oggi è facile dire “lo avevamo detto e previsto”, ma sono stati anni difficili in cui si aveva la sensazione che i cittadini sarebbero stati progressivamente privati del diritto di difesa.

Lanciamo ancora un appello, se ci sarà una prossima riforma del diritto assicurativo sarà indispensabile la redazione di un testo di legge frutto del lavoro e della collaborazione di un tavolo tecnico composto da magistrati, avvocati, assicuratori e ministero dello sviluppo economico.

Solo un reale confronto tra le parti potrà garantire una maggiore tutela giuridica ai cittadini danneggiati, rispettando la Carta Costituzionale ed il diritto di difesa, ma per il momento godiamoci finalmente una vittoria per i danneggiati e l’avvocatura.

 

 

 

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