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Analisi di una fattispecie del processo penale

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOPrescrizione e contestazioni dibattimentali.

 

Nel corso del processo penale, accade assai di frequente che, nello svilupparsi del dibattimento, l’Ufficio dell’Accusa proceda alla riformulazione dei capi d’imputazione, mediante – ad esempio - la contestazione di nuove circostanze aggravanti che comportino un aumento della pena superiore ad 1/3 (le cd. circostanze “ad effetto speciale”), determinando in tal modo – ai sensi dell’art. 157 c.p. – un nuovo (più lungo) termine di prescrizione del reato.

Esempio classico è quello della contestazione dell’aggravante, in materia di reati fallimentari, prevista dall’art. 219 r.d. 267/42, che determina un aumento della pena fino alla metà della sanzione contemplata dagli artt. 216 e ss. della stessa legge. In particolare, con riferimento a tale ipotesi di modifica dell’imputazione, appare opportuno soffermarsi su due distinti aspetti. Il primo concerne la contestazione di una circostanza aggravante fondata su elementi già noti e ampiamente valutati dalla Pubblica Accusa.

Il secondo, attiene ad una contestazione effettuata in epoca successiva al decorso del termine massimo di prescrizione del reato contestato. Ed invero, in relazione al primo punto, giova chiarire che, ai fini di una corretta applicazione degli artt. 516 e 517 c.p.p., è necessario che le contestazioni scaturiscano da conoscenze “sopravvenute” all’emissione del decreto che dispone il giudizio ed emergenti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Pertanto, la preesistenza al dibattimento delle aggravanti contestate (ad es., tornando all’ipotesi dei reati fallimentari, il danno patrimoniale di rilevante entità e la pluralità di azioni criminose) è palese laddove si consideri che la loro contestazione si fonda su documenti, come il numero di fatture ed il relativo importo, già in possesso dall’Accusa sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale. In presenza di siffatta situazione, il Pubblico Ministero non fa dunque altro che effettuare una mera rielaborazione di elementi già nella sua disponibilità, ponendo in essere con tale comportamento una vera e propria violazione della ratio della disciplina delle nuove contestazioni, le quali, presupponendo un corretto esercizio dell’azione penale, non possono rappresentare lo strumento per sanare patologie insite nell’errato esercizio dell’azione penale. Ne discende quindi che, in tale ipotesi, la contestazione fatta dal P.M. sia da considerarsi esorbitante (nonché irrituale) rispetto alla ratio del dettato normativo. Quanto, invece, al secondo punto, salvo qualche opinione dottrinale di segno opposto (Pisa), parrebbe esservi concordia nel senso di ritenere che - allorquando la prescrizione si sia già verificata in relazione alla contestazione originaria - debba pronunciarsi l'estinzione del reato la prescrizione.

In altri termini, anche a nostro parere, la prescrizione – in una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto - opererebbe come una saetta (quam sagitta): nel momento in cui essa si verifica deve essere dichiarata, a nulla valendo eventuali contestazioni, successive all’originario decorso del termine prescrizionale. A favore di tale conclusione parrebbero peraltro militare sia il dettato normativo che la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, fra le fonti normative, depongono, in particolare, l’art. 183 c.p., che prevede che “le cause di estinzione del reato [...] operano nel momento in cui esse intervengono”, nonché l’art. 129 c.p.p., ai sensi del quale “il giudice, il quale riconosce [...] che il reato è estinto lo dichiara d’ufficio con sentenza”.

Anche l’orientamento giurisprudenziale si pone perfettamente in linea con quanto sin qui chiarito, laddove si statuisce che “non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fattoreato” (Cass. pen., 03.11.87).

Ed invero, secondo la Corte, tale conclusione si impone anche in ragione della “natura costitutiva” della contestazione dell'accusa.

Pertanto – parafrasando il ragionamento del Giudice di legittimità - quando la prescrizione si sia già verificata in relazione alla contestazione originaria, non potrebbe esservi altra soluzione che una pronunzia di non doversi procedere per estinzione del reato, non potendo valere la contestazione di altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.

 

Francesco Salamone*

DOTTORANDO DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA E CULTORE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI REGGIO EMILIA

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