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Il nuovo codice del processo amministrativo

Decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104.

Sembra fatto apposta, ma gli operatori del diritto sono costretti, ogni qualvolta, a studiare una nuova riforma. Infatti, con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, intitolato “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo” e pubblicato sul supplemento ordinario 148/L alla G.U. 156 del 7 luglio, è stato approvato il nuovo codice di rito. Si è passati prima per una delega e poi per un’attività che ha visto all’opera una commissione di esperti, il governo e il parlamento.

L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 16 settembre – salvo proroga – richiesta anche dai magistrati. Si tratta della prima raccolta organica delle disposizioni che regolano il contenzioso davanti ai TAR e al Consiglio di Stato; cosicché, anche la giustizia amministrativa – come quella civile e penale – potrà contare su un corpus unitario di norme che finora si trovavano disperse in diverse leggi e regolamenti.

L’iter per arrivare al citato Decreto Legislativo è nato con la delega inserita nella legge n. 69/2009 che l’estate scorsa aveva apportato significative modifiche nel processo civile. Il nuovo Codice per le controversie amministrative ha recepito le indicazioni rivolte in particolar modo alla riorganizzazione del processo amministrativo per rendere il rito più veloce ed efficace.

Il primo schema del codice ha visto la luce lo scorso febbraio, con diversi aspetti di novità; in materia di giurisdizione amministrativa, l’art. 7 consente l’instaurazione di controversie afferenti interessi legittimi e diritti soggettivi; essa può essere di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. Il giudice amministrativo può condannare al risarcimento dei danni e sostituirsi all’amministrazione; mentre non possono essere impugnati atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. Dopo aver ricordato, all’art. 1, che “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i princìpi della Costituzione e del diritto europeo”, il nuovo codice del processo amministrativo richiama i princìpi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo (art. 2 comma 1); quello della cooperazione fra giudice amministrativo e le parti, al fine di una ragionevole durata del processo (art. 2 comma 2); l’obbligo della motivazione di ogni provvedimento decisorio del giudice e il principio della sinteticità degli atti redatti dal giudice e dalle parti (art. 3). La competenza territoriale, inderogabile (art. 13), è radicata nell’ufficio del TAR ove hanno sede le pubbliche amministrazioni (e soggetti ad esse equiparati e tenuti al rispetto del procedimento amministrativo), mentre per le controversie riguardante i pubblici dipendenti, è competente il giudice ove è situata la sede di servizio. Per gli atti statali è competente il TAR del Lazio, sede di Roma, mentre per quelli regionali il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

Sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate nell’art. 135, mente è competente il TAR della Lombardia, sede di Milano, per i ricorsi relativi ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art. 14). La difesa personale delle parti è consentita solo per la materia elettorale, mai in appello (art. 23). Oltre alle azioni di condanna (art. 30) e avverso il silenzio e declaratoria di nullità (art. 31), sono state approvate palesi innovazioni relativamente all’attività istruttoria, e precisamente in materia di testimonianza (art. 63), di ausiliari del giudice – quali il verificatore (art. 66) e il consulente tecnico d’ufficio (art. 67) – nominati con ordinanza.

Grosse novità non si registrano in materia di impugnazioni, contenute nel libro terzo. I mezzi attraverso i quali può essere impugnata la sentenza sono: l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per Cassazione per i soli motivi inerenti la giurisdizione (artt. 91 e seguenti). Riti speciali riguardano poi il giudizio di ottemperanza (art. 12), il decreto ingiuntivo – proponibile anche innanzi al giudice amministrativo (art. 118) – nonché i riti abbreviati relativi a speciali controversie ex artt. 119 e seguenti. Importante appare quanto contenuto nel secondo comma dell’art. 26, in materia di spese di giudizio; invero, il giudice può condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore dell’altra, di una somma di denaro, determinata in via equitativa, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. Alla luce di quanto sopra è palese che il processo amministrativo somigli sempre più a quello civile, stante il riferimento delle norme di quest’ultimo applicabili al primo. Riteniamo di conseguenza auspicabile, nel tempo, l’abolizione di giudici speciali e l’incorporazione del tribunale amministrativo in quello ordinario, con evidenti benefici economici e di tempo per gli operatori. Appare utile, in conclusione, segnalare quanto previsto dall’art. 1 delle disposizioni transitorie del codice del processo amministrativo, il quale prevede che nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore (e quindi, se sarà il 16 settembre entro il 15 dicembre), le parti dovranno presentare una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione, pena la perenzione con decreto del presidente.

 

Gabriele Sabetta

 

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