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Dal decreto 70/2000 al risarcimento diretto

Attacco alla diligenza.

Correva l’anno 2000……potrebbe anche essere un l’inizio di un film di ricostruzione di topici avvenimenti storici o uno di fantascienza. In effetti, riflettendoci un momento, quello che sto per raccontare e documentare potrebbe rientrare in entrambe le categorie filmografiche, oppure far parte di una serie televisiva di successo chiamata “ La soluzione tentacolare”.

A partire dal marzo del 2000 la lobby assicurativa ha intrapreso infatti un percorso costellato di “virtuosismi” per giungere a realizzare il proprio progetto di “soluzione finale” di quelli che evidentemente considerava degli inutili e impropri intralci alle proprie mire economiche in materia di assicurazione per la R.C.A.

Nel marzo del 2000 venne tentato un blitz con il decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, che, dopo una sollevazione generale (bei tempi!!) non fu convertito in legge e quindi decadde. Basta leggere qualche articolo di stampa per comprendere.

“Note della stampa dell’epoca- Corriere della Sera: Divisa anche la maggioranza sul provvedimento dell’ esecutivo. Benvenuto: va corretto Decreto Rc auto, i consumatori: è incostituzionale. ROMA - Tutti contro il decreto del governo che blocca le tariffe Rc auto. E crepe persino nella maggioranza. Il Comitato delle associazioni dei consumatori, delle associazioni forensi, dei medici legali e degli operatori del settore assicurativo in una riunione ieri si sono trovati d’ accordo per mettere a punto una strategia comune contro il provvedimento del governo. «Il decreto è una polizza infortuni per l’Ania da 10 mila miliardi», «è incostituzionale», «è una truffa nei confronti del danneggiato», «l’ articolo 3 sul danno biologico ci fa fare un salto indietro di 20 anni»: queste le affermazioni più salienti del dibattito che porterà il Comitato a presentare le sue critiche al parlamento e alle forze politiche perché il decreto sia corretto. Le associazioni, pur condividendo alcune parti del decreto (come la tariffa con franchigia e la nuova normativa sul preavviso, contestano lo strumento del decreto legge perché, dicono, «in una materia così delicata non esistono i motivi di estrema urgenza» di intervenire. Non solo, lo stesso relatore sul provvedimento per la commissione Finanze, Giorgio Benvenuto, ha invitato a esaminare con attenzione l’ articolo 3 del decreto proprio sulla misurazione del danno biologico in materia di Rc Auto.

La nuova disciplina, afferma, «se da un lato risponde all’ obiettiva esigenza di limitare l’ ampia discrezionalità in tema di quantificazione del danno biologico, dall’ altro si ispira a criteri che hanno suscitato numerosi rilievi critici e che, per ammissione dello stesso governo, hanno bisogno di una più puntuale definizione». Il decreto, rispetto agli attuali risarcimenti, realizza un taglio di oltre il 50% nelle invalidità da 1 a 5 punti e di circa il 30% nelle invalidità da 6 a 9 punti.”

Oggi, a posteriori, possiamo dire che quella battaglia vinta, una vittoria del buonsenso, sociale e giuridica, fu solo l’inizio di quella che, in seguito, è diventata una guerra totale, anche se non “lampo”.

Avvenne, infatti, che le assicurazioni riuscirono solo un anno dopo a far varare la legge 57/2001 che, pur senza troppo innovare apparentemente, pose in realtà la prima pietra di quella “babelica” costruzione destinata, almeno nelle intenzioni dei suoi accaniti fautori, a trasformare la R.C.A obbligatoria in un mero affare economico senza che i diritti (impropri?) dei cittadini danneggiati potessero ostacolarlo più di tanto.

La legge 57 conteneva invero l’allegato A, ovvero la famosa “TABELLA per la DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO, che ridusse notevolmente i valori risarcitori sino ad allora praticati.

Ma dopo un solo anno venne messa in onda la storica e “natalizia” puntata della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 denominata non a caso: “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.

Titolo molto azzeccato e persino sincero, se non fosse che questo tipo di sincerità sarebbe meglio definirla tracotanza. Effettivamente la legge 273/02 tutto favoriva tranne che i danneggiati.

L’iniziativa privata della lobby assicurativa sicuramente, sbaragliava il reale sviluppo della concorrenza in cambio di una concorrenza oligopolica, assistita legislativamente.

Leggiamo l’articolo cardine del provvedimento legislativo: ART. 23. (Modalità di risarcimento del danno). 1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All’articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente: “Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all’assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l’assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all’articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l’obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall’obbligo di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta rottamazione”.

3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: “4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

Che dire? Un assist perfetto, degno del miglior Rivera, per chi ancora lo ricorda (come calciatore, beninteso). E noi? E l’unione che consentì la prima vittoria del 2000? Svampati|…direbbe il noto comico che nella sua parodia del “Filippino”.

Già allora si intravidero i germi della mancanza di reazione che sta oggi portando ad una sconfitta giuridica. I Consigli dell’Ordine non si compattarono, forse pensando che la materia R.C.A“non valesse la candela” ; il Parlamento (vedi uso smodato dei D.L e preferenze vietate) cominciò a perdere quel minimo di autonomia intellettuale, unico pregio che rende un Deputato degno di tale qualifica; le associazioni dei “consumatori” iniziarono a farsi gettonare e trascinare in una “Pax Augustea”, forse cedendo a qualche interesse personalistico.

L’aumento senza freni deipremi della R.C.A divenne l’arma letale in mano alle imprese assicuratrici per “convincere” anche i riottosi che il “riordino” del sistema R.C.A. fosse necessario per il bene della nazione. Ma già nel 1994, quando venne liberalizzato il settore, non si disse che la libera concorrenza avrebbe portato solo vantaggi agli assicurati-utenti? I fatti successivi sono noti e sotto gli occhi di tutti: il CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209) completa la costruzione della torre, anche se immediatamente la si comincia a vedere vacillare, stante la pochezza delle sue fondamenta giuridiche e logiche. Il sistema si regge su presupposti illogici ed illegittimi e fioccano i dardi delle eccezioni di incostituzionalità.

Nella pratica regge solo per la volontà collaborativa delle parti che stendono veli pietosi cercando di renderlo accettabile. Ma alla lobby non basta, vogliono di più, sempre di più! Allora ecco che la Corte Costituzionale, unico organo istituzionale ancora in grado di mantenere un equilibrio giuridico, con la sentenza 180/09 pare porre fine alla presunta obbligatorietà del sistema del risarcimento diretto. La Corte, con sentenza interpretativa di rigetto, afferma che il sistema è compatibile con i principi costituzionali a patto che sia una sistema alternativo, non obbligatorio. La Torre di Babele vacilla, ondeggia…..ma l’ANIA si improvvisa carpentiere e tenta la sortita. La Corte dice che non può essere obbligatorio? Cercano di farlo diventare obbligatorio modificando la legge;con un escamotage: la figura del sostituto processuale.

Geniale…!! L’emendamento è pronto, ma l’impresa di inserirlo nel decreto mille proroghe non riesce per motivi tecnici. Ci riproveranno! Chi? Ma tutti gli autorizzati all’accesso al cantiere:!l’ANIA, L’ISVAP, l’ADICONSUM, stante il tenore univoco e monocorde delle loro relazioni alle audizioni di fronte alle commissioni Finanze e Attività Produttive. Nel frattempo però, come dicono a Milano, non stanno certo con le mani in mano (pulite o meno che siano), ed ecco l’ultimo anello della torre: la mediazione obbligatoria anche nella materia R.C Auto. Il Decreto è pronto e può essere letto su internet. E noi? Confidiamo solo nel C.N.F, unica istituzione forense interpellata per un parere?

 

Settimio Catalisano * VICE PRESIDENTE NAZIONALE U.N.A.R.C.A

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