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Il fenomeno del bullismo

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLONecessario un intervento normativo

 Il termine bullismo viene coniato dall’inglese “bullying” e acquisisce, nella lingua italiana, un’accezione che identifica una generica situazione di violenza a cui viene sottoposto un soggetto da parte di altri. Il termine inglese, invece, aiuta ad identificare le sfaccettature più ampie del fenomeno; infatti, la definizione fornita dall’Oxford Dictionary …a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker…”individua una persona che usa la propria forza o violenza per danneggiare o intimidire un soggetto più debole. Questo inquadramento consente da una parte di identificare una serie di comportamenti che, al di là della sola violenza fisica, possono costituire cd. atti di bullismo nonché di individuare una matrice relazionale alla base del fenomeno. Pertanto per definire un atto di bullismo occorre l’esistenza di diversi elementi: Uno o più soggetti che pongono in essere azioni di intimidazione o danneggiamento a carico di una vittima che le subisce, perduranti nel tempo; l’esistenza di uno squilibrio nel rapporto tra la persona che agisce e quella che subisce (asimmetria); disagio della vittima. Fatta questa breve premessa e, individuati i caratteri che identificano il bullismo dal punto di vista sociologico, occorre individuare gli elementi che consentano una qualificazione del fenomeno in termini giuridici, anticipando già da ora, da parte degli scriventi, la ritenuta necessità di una disciplina propria ed esclusiva. Sotto un profilo prettamente giuridico si conoscono e possono identificarsi le espressioni e le conseguenze degli atti di bullismo, ma non si è ancora incardinata nel nostro ordinamento una fattispecie autonoma del fenomeno. Il bullismo, infatti, si configura mediante una condotta di prevaricazione che porta un soggetto a comportarsi in modo illegittimo (o illecito) verso un altro, provocando un danno ingiusto. Generalmente si qualifica come fenomeno “orizzontale”, in quanto si attua nell’ambito di rapporti tra soggetti formalmente appartenenti al medesimo contesto relazionale (es. scuola). I primi passi compiuti dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina per l’inquadramento del fenomeno, si sono incentrati sulle caratteristiche proprie della condotta. Tali elementi, per i risvolti psicologi che provocano sulla vittima, hanno determinato l’accostamento al fenomeno del mobbing, in cui il mobber (datore di lavoro o collega) pone in essere comportamenti che vanno dalla diffusione di maldicenze all’emarginazione del soggetto, creando un ambiente di lavoro ostile ed ostacolandone il percorso professionale. Tale similitudine ha generato il concetto di bullismo come forma di “mobbing in età evolutiva”. Se pur, apparentemente, assimilabili per gli aspetti indicati, emergono tra i due fenomeni delle differenze sostanziali che induce altra parte della dottrina ad affermare l’unicità della condotta del bullo: l’elemento soggettivo, come condotta del bullo mossa dalla volontà di gratificare sé stesso per sentirsi forte, inattaccabile e punto di riferimento agli occhi degli altri; quella del mobber, invece, mira a danneggiare direttamente o indirettamente l’altro soggetto; la minore età, elemento sostanziale in quanto il fenomeno del bullismo è generalmente diffuso tra soggetti minorenni. E’ proprio da quest’ultimo elemento che può delinearsi il contesto in cui inserire il fenomeno, sia sotto gli aspetti civili sia sotto gli aspetti penali. Il punto di partenza della nostra analisi si incardina attorno al rapporto tra responsabilità civile, penale e minore età. I concetti di capacità giuridica, capacità di agire e capacità naturale consentono di considerare il minore di età come un soggetto naturalmente capace, salvo che non vi sia prova contraria di tale status. Nel nostro ordinamento possiamo individuare come capisaldi, rispettivamente del sistema civile e del sistema penale, gli artt. 2043, 2046, 2047 c.c., 85 e 97 c.p. La lettura coordinata delle norme citate consente di individuare due principi di carattere generale imperniati, entrambi, sul concetto di capacità di intendere e di volere del soggetto. In ambito civilistico l’art. 2043 c.c. prevede che Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;  e precisa con gli artt. 2046 e 2047 che “non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa” e che “in caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Con tali disposizioni il Legislatore fissa un principio di ordine generale fondando la ratio della previsione sul ristoro delle conseguenze dannose prodotte, e, detta, specifiche conseguenze circa la produzione del danno a carico di un soggetto incapace di intendere e di volere, compiendo un richiamo alla disciplina penalistica dettata dall’art. 85 c.p. In ambito penalistico, infatti, da un lato l’art. 85 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e volere”, dall’altro con l’art. 97 c.p. prevede la non imputabilità di chi al momento della commissione del fatto non aveva compiuto i 14 anni. Alla luce dei principi illustrati è evidente che il Legislatore ha escluso l'imputabilità del minore di quattordici anni proprio perché è ragionevole pensare che questi, in ragione della sua giovanissima età, sia sfornito di detta capacità ma certamente non esclude che le conseguenze dannose comunque prodotte debbano trovare un ristoro. A tal proposito, si richiama un Disegno di Legge predisposto nel 2007 – poi stralciato - recante “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”. Tale provvedimento prevedeva una nuova figura delittuosa, ossia il reato di “atti persecutori”, che aveva quindi il compito di punire quelle condotte bullistiche costituite da minacce e molestie reiterate nel tempo, in modo assillante, che oggi non sono penalmente rilevanti. Con queste brevi considerazioni si evidenziano alcune delle criticità che il Legislatore incontrerebbe nella creazione di una nuova ipotesi di reato, quale il bullismo può rappresentare data l’estensione del fenomeno tra i giovani e i giovanissimi.

Fabio Di Marco, Alessandra Malaspina, Simona Testa     

*Avvocati del Foro di Roma

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