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Il ladro che ruba al ladro è punibile?

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLODi fronte l'apparente uniformità del concetto di possesso nel diritto penale, l'interprete si trova a dover analizzare tutta una serie di situazioni di fatto che, facendo perno sull'elemento oggettivo della "relazione materiale con la cosa" propria di un soggetto (volta a volta autore del reato, terzo rispetto a questo od oggetto materiale o soggetto passivo) o, sulla terminologia di recente dottrina, sul rapporto fisico con la "cosa" (Pagliaro), si differenziano tra loro per caratteristiche non solo quantitative. L'intuizione costante, in dottrina e giurisprudenza, è quella della necessità di accertare l'esistenza di una relazione materiale (mediata o immediata) tra il soggetto (non importa se attivo o passivo o terzo rispetto all' illecito) e la res.
Ai fini della sussitenza del possesso, occorre sempre la relazione materiale - sia questa diretta ed immediata od esercitabile tramite un altro soggetto – ma si richiede, anche, un minimum psichico che renda il soggetto consapevole del rapporto intercorrente tra se stesso e la cosa (mobile o immobile) altrui. Ed invero, due sono gli elementi che interessano il furto: l'uno oggettivo, la relazione tra soggetto e cosa (c.d. relazione materiale), ossia il potere di fatto caratterizzato dall'autonomia della sfera  di signoria del dominus; l'altro soggettivo, ossia il coefficente psichico consistente "nella mera rappresentazione che il soggetto ha della propria relazione materiale con la cosa, attuata in modo autonomo" (Ferrando Mantovani). Ciò posto, un'analisi funditus dell'istituto del possesso nel diritto penale e delle conseguenze ermeneutiche che possono interessare il caso concreto, non può prescindere dalla comprensione anche del concetto di "altruità" che interessa non solo l'art. 624 c.p., ma numerose fattispecie di parte speciale. Come sostiene Ferrando Mantovani, l'altruità svolge una funzione soltanto negativa. Sta ad indicare, che la "cosa" non deve essere a) nè nullius o communis omnium nè b) propria, ossia nella piena ed esclusiva proprietà dell'agente: la res oggetto di sottrazione e di impossessamento deve essere legata da una relazione di interesse con altro soggetto. Nell'ambito della naturale capacità offensiva della condotta possono, infatti, rientrare non solo le relazioni "altrui" di diritto, ma anche quelle di mero fatto. Di talché, l'interprete si interroga: il ladro, cui viene sottratta o distrutta la cosa rubata, subisce sicuramente un'offesa in senso materiale,  ma anche in senso giuridico? La risposta ad un quesito di tal guisa, dipende solamente dalla qualificazione giuridica del concetto di possesso. A tal proposito, parte della dottrina esclude dall'oggetto di tutela penale quanto meno le relazioni di fatto con la cosa, acquisite attraverso reati offensivi del patrimonio.
Ferrando Mantovani esclude una concezione fattuale del possesso, anche di matrice illecita, perché "tale limite appare imposto dallo stesso principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico": perseguire il ladro che sottrae e si impossessa di un bene di un altro ladro vorrebbe dire "perseguire l'illecito per poi tutelarne il prodotto come valore patrimoniale del reo..è consacrare l'assurdo etico, prima che giuridico, di un ordinamento che ad un tempo punisca e favorisca, che vieti il maleficio e ne consideri meritevole di tutela il profitto". Ed è invocato, a tal proposito, il principio di non contraddizione dell'ordinamente giuridico.
Pietro Nuvolone, sviluppando la teoria dell'apparentia iuris del possesso, ritiene che il ladro non possa essere soggetto passivo di un furto della cosa da lui rubata: "il furto c'è effettivamente; ma non un furto rispetto al ladro, bensì sempre rispetto al titolare del diritto sulla cosa. Il quale soltanto potrà ritenersi persona offesa agli effetti processuali". Il ladro derubato, ad onor del vero, può pretendere solo la tutela civile perchè, comunque, ha posseduto il bene. Altra dottrina (Manzini, De Marsico), diversamente, ritiene che il ladro derubato non sia solo "un semplice punto di incidenza dell'azione materiale di spossessamento", ma possa essere ritenuto soggetto passivo poichè ha posseduto il bene iure. Di quest'ultimo avviso è la Suprema Corte (Cassazione penale, Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 41592): "...con l'incriminazione del furto si protegge la detenzione delle cose mobili come mera relazione di fatto dovendosi ritenere compresa nella sua più ampia portata qualunque relazione di mero fatto, quindi anche quella costituitasi senza un titolo legittimo o in modo clandestino, persino "il ladro può divenire soggetto passivo del reato del delitto di furto, quando altri si impossessi della cosa da lui precedentemente sottratta (Cassazione penale, Sez. 2, 9 febbraio 1966, n. 2)”.

Lorenzo Simonetti  

*Avvocato del Foro di Roma

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