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Il CNF: Graziani è incompatibile

L’ultima volta che eravamo tornati sull’argomento, ci eravamo lasciati con questi interrogativi: quando si riunirà il CNF per riprendere questa decisione? Nel riunirsi potrebbe decidere la semplice ineleggibilità di Graziani? E disporre che vengano fatte le elezioni suppletive?
O trattandosi di inagibilità deciderà di dichiarare eletto l’Avv. Carlo Testa, primo dei non eletti?
Ebbene, come previsto, i tempi per avere adeguate risposte sono stati lunghi.
Abbiamo il verdetto finale…col botto!
Infatti, il CNF, con decisione n. 130 del 26 luglio 2011, sembra aver posto fine alla lunga querelle dichiarando l’illegittimità dell’elezione dell’ avvocato Alessandro Graziani quale Consigliere dell’Ordine di Roma.
Questo dopo che l’Organo giurisdizionale forense aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 22 R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578 come modificato, da ultimo, dalla legge 180/2003 sollevata dall’avvocato Graziani. Eccezione tuttavia respinta dalla Corte Costituzionale.
Riassunto il giudizio sospeso il CNF ha stabilito che l’avvocato Graziani è decaduto dal ruolo di Consigliere, ma contestualmente ha escluso l’ipotesi di surrogazione del primo dei non eletti, avv. Testa, ed ha ritenuto necessario ricorrere ad elezioni suppletive.
Puntualmente arriva il ricorso per Cassazione dell’avv. Testa il quale rileva che "nel caso (di ineleggibilità) deciso dal CNF con l’impugnata pronuncia, non si è verificata alcuna delle ipotesi tassative per le quali il Legislatore…ha ritenuto di dover imporre il ricorso alle elezioni suppletive, in luogo della surrogazione (decesso, dimmissioni, assenza protratta per sei mesi consecutivi)" e che "la conseguenza dell’assunto del CNF dovrebbe essere la rinnovazione dell’elezione di tutti e quindici i componenti, e non di uno solo".
Ciò in risposta al CNF che ha statuito: "…Non è dubbio che l’aver l’avvocato Graziani presentato la sua candidatura senza che il Consiglio Territoriale ne rilevasse immediatamente l’ineleggibilità, può, giusta la pubblicità che a tale candidatura è stata data presso gli avvocati, aver influito in certa misura, in tutto o in parte, sulla genuinità dell’espressione di voto talchè non si può escludere che quest’ultimo avrebbe avuto un esito diverso se l’impedimento all’elettorato passivo fosse stato rilevato con immediatezza….".
Quando ancora non sono chiari gli effetti di tale decisione, InGiustizia ha contattato i protagonisti di tale singolare vicenda, chiedendo loro un commento in proposito.
L’avv. Graziani, con serenità, pur costernato dalla decisione presa dal CNF, nel rispetto delle Istituzioni e delle loro pronunce, ed in considerazione del grave difficoltà che sta attraversando l’Avvocatura, ha dichiarato di non voler proseguire in questa battaglia (come da lettera che si pubblica nel box sottostante).
Da par suo, l’avv. Testa, pur esprimendo la propria soddisfazione per la decisione del CNF, aspetta tuttavia che l’intera vicenda venga definitivamente chiarita all’esito del ricorso in Cassazione.
Se le tre domande che erano rimaste in sospeso hanno trovato nella decisione del CNF la loro risposta, una nuova domanda sorge spontanea: "E’ logico ricorrere ad elezioni suppletive ora quando tra circa tre mesi si terranno le nuove lezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Roma?".

Massimo Reboa

 

GRAZIANI RISPONDE ALLA DECISIONE DEL CNF CON UNA LETTERA AL COLLEGA TESTA
Gentile Collega, nello spirito di concretezza cui ho sempre improntato la mia condotta, avverto l’esigenza di indirizzarTi questa mia sentita riflessione.
In questa serata, ho appreso, con vivo sconcerto, la decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense in merito alla mia elezione alla carica di Consigliere dell'Ordine: il supremo Organo forense ha ritenuto che io non fossi eleggibile -nel 2010- per essere stato io “commissario supplente” nella sessione di esami d’avvocato indetta nel 2006. Tale decisione scaturisce dalla interpretazione di una norma riguardo la quale lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha lungamente nutrito comprensibili dubbi di coerenza e di legittimità, tanto da sollevare un’opportuna questione di costituzionalità avanti alla Consulta.
Non mi soffermerò adesso ad esprimere i motivi per cui, personalmente, non condivido affatto la pronunzia che mi riguarda. Mi limito, tuttavia, a considerare quanto la decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense sia stata fortemente indirizzata dal pronunciamento recentemente espresso dalla Corte Costituzionale sul punto, attestatosi su una lettura assolutamente restrittiva della norma scrutinata che, nei suoi effetti, si risolve in un ennesimo disfavore verso tutti i componenti della categoria forense. Comunque, le pronunzie - anche le più amare - vanno rispettate, se non altro per doveroso rispetto istituzionale.
Mi preme, però, ribadire che non mi sento per nulla “colpevole”: la mia coscienza non mi rimorde affatto per aver svolto le funzioni di “commissario supplente” nella sessione d’esame forense del lontano 2006. In cuor mio ed in tutta serenità, io continuo ad essere assolutamente contrario alla logica della decisione adottata nei miei confronti, il cui dettato si pone - ancora una volta - nel solco di una diffusa diffidenza nei confronti degli Avvocati e di un’intollerabile sfiducia rispetto alla appassionata dedizione con cui gli appartenenti alla classe forense svolgono le funzioni loro assegnate. Ciò nonostante - lo ripeto - sono convinto che le Istituzioni e le pronunzie vadano rispettate.
In un momento così difficile per l'Avvocatura, avverto di dover dare il mio contributo astenendomi dallo spargere altro veleno nel nostro contesto forense, evitando di proporre una impugnazione -avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense - che certamente non gioverebbe ad alcuno. Intendo, infatti, primariamente tutelare l’immagine dell’Organo forense cui appartengo e la mia stessa dignità personale; non ultimo, ritengo doveroso onorare la scelta di tutti coloro che, votandomi, hanno ritenuto di indirizzare il proprio consenso individuando in me un collega attivo, schietto e sincero.
Ti prego pertanto di comprendere le ragioni profonde di queste mie parole, condividendo con me il senso delle mie espressioni, nella speranza che gli stessi risvolti umani di questa vicenda giovino alla Istituzione della quale ho avuto il grandissimo onore di far parte.
Sinceramente,
ALESSANDRO GRAZIANI

 

AGIFOR: SENTENZA DEL C.N.F. AVV. CARLO TESTA
Di seguito si riporta la comunicazione ai colleghi del Foro di Roma inviata dall’Agifor –Associazione Giovanile Forense, fondata e presieduta dall’Avv. Carlo Testa, in merito alla sentenza emessa dal C.N.F. nei confronti dell’avv. Alessandro Graziani.

“Cari Colleghe e cari Colleghi, in relazione alla controversia che interessa l’Avv. Alessandro Graziani (che con sentenza del C.N.F. n. 130/2011 è stato dichiarato ineleggibile ed illegittimamente proclamato Consigliere dell’Ordine di Roma) da tempo circolano varie mail, nelle quali c’è chi si è attributito meriti e/o vittorie, c’è chi ha ritenuto di giustificare il proprio comportamento. L’Agifor ritiene, invece, di riaffermare che il reclamo elettorale è stato voluto, presentato e portato avanti alla Corte Costituzionale ed al Consiglio nazionale Forense dal Fondatore e presidente dell’Agifor Avv. Carlo Testa, da ultimo difeso ed assistito dal prof. Avv. Alessandro Pace, per ripristinare la legalità. L’Agifor plaude all’iniziativa, non intende criticare alcuno ma invita tutti i Colleghi ed i Consiglieri dell’ordine a riflettere ed a trarre le dovute conseguenze per quanto testualmente statuito nella citata sentenza del C.N.F.: "…Non è dubbio che l’aver l’avvocato Graziani presentato la sua candidatura senza che il Consiglio Territoriale ne rilevasse immediatamente l’ineleggibilità, può, giusta la pubblicità che a tale candidatura è stata data presso gli avvocati, aver influito in certa misura, in tutto o in parte, sulla genuinità dell’espressione di voto talchè non si può escludere che quest’ultimo avrebbe avuto un esito diverso se l’impedimento all’elettorato passivo fosse stato rilevato con immediatezza…".

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