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L'ingiunzione di pagamento

Il 25 aprile u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato spagnolo (B.O.E.) la Legge n. 4/2011 del 24 marzo, che modifica la Legge di Procedura Civile (n. 1/2000 del 7 gennaio 2000) per facilitare l’applicazione in Spagna del Regolamento comunitario sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e quello per le controversie di modesta entità. Tale procedimento permette di ottenere un decreto ingiuntivo per un diritto di credito che presenti certe caratteristiche ed è diventato uno dei piú importanti strumenti procedurali, rappresentando attualmente piú di un terzo del totale dei procedimenti ingiuntivi di carattere civile. I Regolamenti europei hanno aumentato la quantità massima che si può reclamare attraverso il procedimento d’ingiunzione, passata da 30.000 a 250.000 euro ed è stata anche attualizzata la quantità massima delle richieste economiche che si trasmetteranno attraverso la via del processo verbale (da 3.000 a 6.000 euro). Queste riforme, oltre ad attualizzare questo tipo di cause e agilizzare le procedure, suppongono anche un avvicinamento agli strumenti che si sono imposti nell’UE attraverso quello che la dottrina qualifica come Diritto Processuale Europeo: con il Regolamento CE n.1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio mediante il quale si stabilisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; e con il Regolamento CE n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, mediante il quale si stabilisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il procedimento d’ingiunzione di pagamento appare come una via di reclamazione transfrontaliera dei crediti pecuniari non impugnati, mentre il procedimento europeo per le controversie di modesta entitá permette qualsiasi tipo di domanda quando il suo valore, esclusi interessi, spese e diritti, non superi i 2.000 euro. Entrambi i procedimenti comprendono controversie sia civili sia commerciali. Ad esempio, nel caso del procedimento d’ingiunzione, s’include nel suo ambito applicativo la normativa juslavoristica spagnola che nel Diritto spagnolo invece non forma parte del Diritto Civile o Commerciale spagnolo, ma che bisogna tenere in considerazione in questo procedimento. Lo strumento normativo impiegato dall’UE presuppone la diretta applicazione delle sue disposizioni. Poiché in Spagna non è stata ancora approvata la Legge di cooperazione giuridica internazionale, che faciliterebbe la diretta applicazione dei Regolamenti UE nella normativa spagnola, per ora è stato necessario, mediante la legge del 25 aprile scorso, modificare la Legge di Procedura Civile introducendo così tre nuove disposizioni finali che permettono l’applicazione dei suddetti Regolamenti, senza entrare in contrasto con la normativa vigente spagnola. Queste disposizioni finali trattano i temi della competenza giudiziale, il tipo di risoluzioni da adottare da parte del giudice o del segretario giudiziale e introducono l’uso del formulario dei Regolamenti europei che va a sostituire “los tramites” cioè le precedenti pratiche,  i ricorsi e le norme processuali suppletive ordinarie previste per ogni singolo caso, facendo sì che si stabilisca nella Legge di Procedura Civile spagnola l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di mettere a disposizione dei tribunali - come del pubblico - detti formulari. Tali procedimenti europei, che si applicano solamente nei litigi transfrontalieri, introducono alcune norme più vantaggiose di quelle esistenti nella legislazione spagnola e obbligano all’introduzione di una serie di cambiamenti necessari a conferire lo stesso trattamento processuale a qualsiasi creditore, risieda questi in Spagna oppure in un altro Paese dell’UE. Così, nel procedimento spagnolo si introduce la possibilità che il Giudice proponga all’attore una quantità diversa e inferiore rispetto alla sua iniziale richiesta, in linea con quanto stabilito nel procedimento europeo di ingiunzione.
La legge n. 4/2011 prevede inoltre il pagamento dei diritti di cancelleria che nel procedimento d’ingiunzione introdotto dalla normativa europea non erano previsti – a differenza di quanto stabilito nella omologa normativa spagnola – esenzione questa che aveva indotto all’uso massivo della procedura europea ingiuntiva al fine di eludere le tasse esigibili con i procedimenti ordinari di ingiunzione. Per correggere questa “distorsione” il legislatore spagnolo ha introdotto nella legge del marzo 2011 la previsione del pagamento dei diritti di cancelleria anche per i procedimenti ingiuntivi europei, andando così anche a modificare l’art. 35 della Legge n. 53/2002 del 30 dicembre relativa alle Misure Fiscali, Amministrative e di Ordine Sociale che include nell’imponibile delle tasse giudiziali quella per la presentazione iniziale del procedimento d’ingiunzione; in essa però si garantisce anche l’esenzione dal doppio pagamento delle tasse giudiziali nei casi di opposizione del debitore al fine di riequilibrare la posizione del creditore domiciliato in Spagna e di colui che ha il domicilio in altro Paese dell’UE; infine, il pagamento della tassa per l’attivazione del procedimento d’ingiunzione o per la presentazione di un sollecito europeo di pagamento escluderà l’obbligo di esazione di una nuova tassazione per l’attivazione di un procedimento ordinario nel caso in cui il debitore faccia opposizione. L’imposizione di una tassa giudiziale per questi processi, pertanto, più che per fare cassa, pretende ordinare in maniera razionale l’ambito di ciascuna via processuale. La legge spagnola n. 4/2011 è entrata in vigore da due mesi e mezzo, quindi nella pratica giuridica è prematuro dare già valore ai suoi effetti e all’uso che gli esperti del Diritto ne faranno. Staremo a vedere…in un prossimo articolo.


Alberto FERNANDEZ*

Abogado del Foro de Madrid

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