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avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOGuido Alpa, per la sua vasta cultura e frequentazione “british”, conosce certamente quell’espressione proverbiale “to go the way of the dodo” (fare la fine del dodo). Rispetto a tale prospettiva, perfino i cefali braccati dai serra hanno più speranze. E infatti condivido, su taluni aspetti, le critiche di metodo e di merito svolte da Ester Perifano sulla riforma forense, benché poi ella non tragga le conseguenze ultime della critica in una pars construens compiuta e sistematica. Ma andiamo con ordine. Preliminarmente: difetto di legittimazione.
Ho un grande rispetto per il CNF, e, sul piano personale, un grande affetto per il suo presidente; inoltre posso comprendere che la caduta di ruolo dell’OUA, incastrato su posizioni massimaliste, sterili e indifendibili, abbia indotto una figura pacata come Guido Alpa a tentare di uscire dallo stallo. Tuttavia sia ai sensi della vigente legge professionale che nelle intenzioni dell’avvocatura riunita in congresso, il CNF non ha funzioni di rappresentanza, ma di giudice speciale “domestico” in materia deontologica, di tenuta amministrativa dell’albo dei cassazionisti, e di consigliere giuridico del ministro di giustizia laddove sia richiesto. La “rappresentanza istituzionale”, è un’espressione enfatica travisata. Nemmeno in uno stato corporativo un soggetto giurisdizionale come il CNF potrebbe rivendicare funzioni di rappresentanza nella dialettica con la politica o la società, sicché ogni intervento politico del suo presidente, rispettabile come autorevole opinione dell’esponente, è da considerarsi istituzionalmente extra ordinem, esattamente come il CSM quando esterna “de jure condendo” le sue non richieste opinioni su provvedimenti legislativi. Di fronte al temporaneo default dell’OUA, soggetto legittimato da un congresso composto proporzionalmente agli iscritti all’albo, avrei se mai ritenuto opportuno un approccio multilaterale, che rinsaldasse la categoria intorno ad alcune priorità condivise e possibili, trasmettendole agli interlocutori.
Ma in realtà il 26 luglio non è accaduto nulla: ognuno dei partecipanti ha espresso i propri punti di vista, e poi tutti se ne sono andati al mare. Non mi risultano votazioni o deliberati ivi assunti. Tuttavia il giorno dopo, con un comunicato stampa, le posizioni del presidente del CNF sono diventate quelle unanimi dell’avvocatura (unanimi un dodo, visto  che sono state subito smentite dal contro comunicato del presidente dell’OUA e dalla nota di Ester Perifano per l’ANF), e qui non ci stiamo più. Insomma, una cosa è dare impulso alla supplenza, altra è occupare in nome proprio il ruolo politico altrui, ruolo che peraltro si è consci di non poter interpretare appieno, se non previa rinuncia alla funzione istituzionale più pregnante. Lo sapeva bene Nicola Buccico, che nei sui ultimi interventi tuonava contro la giurisdizione domestica, proprio perché lui aveva una concezione corporativa dell’ordine professionale, e la soppressione della funzione giurisdizionale del CNF era presupposto funzionale indispensabile per trasformarlo in un organo corporativo esponenziale, insieme, ad esempio, alla modifica dei criteri di nomina in senso proporzionalista, onde giustificare la rappresentatività dell’ente. Ma d’altro canto se il presidente del CNF, convocati i soggetti del congresso (ordini e associazioni accreditate), avesse messo ai voti un documento, avrebbe implicitamente riconosciuto che il congresso nazionale forense è la fonte di ogni legittimazione sulle linee di politica forense. Fatto che lui denega. Perciò va fuori sulla stampa e lì trova chi lo impallina per difetto di legittimazione politica. Con modalità forse non proprio opportune in questo momento critico, ma certamente non peregrine nella sostanza.
E veniamo quindi al merito. Mai come questa volta il metodo è il merito. Da circa un ventennio si è stabilito che il congresso è l’assemblea generale della categoria, il luogo in cui si discutono i temi e si assumono gli indirizzi di politica forense e ove, secondo lo statuto, si elegge un organismo rappresentativo per darvi attuazione concreta tra un congresso e il successivo. Nel 2006 questo modello alla Santi Romano era addirittura assurto ad architettura base per la riforma delle professioni (cfr. ddl AC 867 - legge quadro sulle professioni - Siliquini ed altri), che all’art 64 recitava: “1. Il Congresso nazionale è l’assemblea generale di ogni professione organizzata in Ordine, ne esprime la rappresentanza unitaria e ne formula gli indirizzi e le valutazioni per il perseguimento della finalità di valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione, favorendo la partecipazione all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, onde garantire in ogni sede l’indipendenza e l’autonomia dei professionisti e tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, onde assicurare correttezza nei  comportamenti e qualità della prestazione professionale. 2. Il Congresso nazionale è formato dai delegati eletti in ciascun Ordine territoriale in proporzione al numero degli iscritti. 3. Il Congresso nazionale elegge un organismo di rappresentanza politica per l’attuazione degli indirizzi e delle risoluzioni programmatiche da esso espresse, secondo lo statuto approvato dal medesimo Congresso. 4. Il Congresso nazionale delibera sul codice deontologico proposto dal consiglio nazionale. 5. Il Congresso nazionale è convocato, si celebra e delibera ogni tre anni, con le modalità previste dallo statuto di cui al comma 3.” Poi è arrivato il pomo del peccato, peccato di vanità e vanagloria. Vanità di passare ai posteri come quello che incassa facilmente una riforma attesa da decenni, vanagloria di chi, come i maiali di Animal Farm, ritiene di poter essere “più uguale degli altri” (professionisti). Il pomo l’ha lanciato il ministro Alfano dicendo: venite con un testo condiviso. E qui spunta il Mugnai, cioè, per quelli che come me hanno qualche congresso alle spalle, il rimpannucciamento di un progetto CNF già bocciato dal congresso nazionale forense nel 2003 perché ritenuto superato. Perché? Per fare subito, perché il CNF non intendeva convenire sulle società professionali, sulle specializzazioni, ma soprattutto non intendeva accettare né il congresso come assemblea generale degli iscritti, né l’idea che codice deontologico e regolamenti vari, pur redatti e proposti dal consiglio nazionale, dovessero essere approvati dal congresso. Resistendo, il CNF riteneva di sfuggire, con l’alibi della specificità, alle previsioni della legge quadro, che lo avrebbe limitato al ruolo istituzionale di custode e interprete della deontologia e della formazione professionale, affermando però chiaramente che la rappresentanza collettiva risiedeva e promanava dal congresso nazionale. Ma alla gatta vanitosa non importava di cedere su tutto: il popolo reclamava una riforma e lei glie l’avrebbe data subito, ditemi dove devo firmare. Così nella originaria stesura del ddl S 1198 il congresso è meno che consultivo: una palestra per esercitarsi a fare proposte, non si capisce a chi e con quale vincolatività, tant’è che la commissione affari costituzionali s’è accorta dell’anacoluto e, nel suo parere, ha aggiunto alla fine dell’art. 37 le parole “ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.”(cfr. i testi su http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/41742). Sotto questo profilo la preoccupazione di evitare emendamenti recentemente espressa dal presidente Alpa appare rivelatrice del timore di evoluzioni demoassembleari. Ora De Tilla si straccia le vesti sull’anacronismo della riforma, sia pure prendendo spunto da aspetti non strutturali, per quanto delicati sotto il profilo simbolico, come il requisito reddituale. Meglio tardi che mai, tuttavia vorrei capire i contenuti concreti di questa sua nuova stagione. Contraddittoria e controproducente, infatti, mi pare la polemica aperta con Siciliotti, i cui concetti – minimi tariffari a parte – sembrano essere un distillato dei principi guida della legge quadro sulle professioni, se non addirittura di quelli sanciti dall’avvocatura nella conferenza nazionale di Napoli del 2005.
Bisogna che l’OUA si decida, non è questo il momento per tatticismi e ambiguità. Infatti, benché non vi sia oggettivo interesse o volontà politica di questo governo di sparare sulle professioni ordinistiche, il partito trasversale della deregulation ha tecnocrati pronti a infilzare il toro appena abbassa la guardia. Noi, frantumando il fronte delle professioni con richieste particolari e talvolta velleitarie (dal Mugnai all’atteggiamento sulla mediazione) abbiamo offerto loro il fianco di tutto il mondo professionale, ed oggi non abbiamo alcuna riforma, mentre se avessimo tutti spinto e difeso la legge-quadro oggi avremmo un ordinamento più moderno e il riconoscimento dei professionisti come parte sociale autonoma. Non è poco, è tutto, come le recenti fibrillazioni sull’emendamento fantasma hanno dimostrato. Puoi avere gli applausi di mille avvocati concionando sulla specificità del ruolo costituzionale della difesa, ma poi, nella brutale ragioneria della politica, duecentomila e rotti avvocati non fanno massa critica, due milioni e passa di professionisti sì. Solo l’approvazione della legge quadro chiuderebbe la partita, mentre l’esasperazione della specificità rischia di fornire armi e argomenti ai nemici delle professioni. In questo senso la difesa di Siciliotti è assai più intelligente. A salvaguardia della nostra specificità basterebbe la conservazione della giurisdizione domestica, con i dovuti correttivi nella fase di prima istanza, attualmente indifendibile (il c.d. giusto procedimento disciplinare). Per questo contesto il ddl Mugnai come riforma forense is dead as a dodo. A meno che l’avvocatura non aspiri a fare la fine del dodo.

Giuseppe M. Valenti*

Avvocato del Foro di Cassino

 

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