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Disciplina in materia di liberazione anticipata

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLO Prima di essere applicate le norme giuridiche devono essere interpretate per potere esplicare l'effettivo volere del legislatore. L'interpretazione dottrinale, come appreso nei primi anni di università, è tipica dei giuristi e del mondo accademico, in estrema sintesi di chi studia la legge. Quella giudiziale è tipica dei giudici e di chi applica la norma giuridica nelle sentenze. Infine, l'autentica, è fornita dallo stesso legislatore che ha emanato la norma giuridica. Con una apposita legge, se necessario, il legislatore può attribuire l'interpretazione vincolante di una legge precedente. Dal momento dell'entrata in vigore della legge interpretativa, tutti i soggetti giuridici dovranno attenervisi. L'art. 69-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, comma 2, L. 19 dicembre 2002, n. 277, disciplina il procedimento in materia di liberazione anticipata, stabilendo, al comma 1, che: "Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale" (il quale articolo 127 contempla il procedimento in camera di consiglio e, al comma 7, recita: "Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1", vale a dire quelli a cui va dato avviso di fissazione d'udienza, cioè "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori....Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio"). Sembrerebbe di primo acchito tutto chiaro, ma così non è; tant'è vero che l'interpretazione/applicazione della norma richiamata avviene sul territorio in modo differente. L'ufficio del magistrato di sorveglianza di XY (leggi nord Italia) opera in tutt'altro modo da quello WZ (leggi sud Italia). E la cosa non è del tutto priva di conseguenze in ordine all'efficacia, l'efficienza e l'economicità della Pubblica Amministrazione, principi basilari che non possono non valere anche per gli uffici giudiziari. Più specificamente, uscendo fuori dalla metafora, può verificarsi, per esempio, che, al nord, se l'istante del beneficio della liberazione anticipata è privo di difensore di fiducia, il magistrato di sorveglianza competente, gliene nomini uno di ufficio nel caso di rigetto dell'istanza; mentre al sud il magistrato di sorveglianza ritenga di non doverglielo nominare. In subiecta materia è intervenuta la Corte Costituzionale la quale già con ordinanza 352/2003 (richiamata da altra n.291/2005 con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis citato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, sollevata dal magistrato di sorveglianza di Napoli), aveva osservato come la nuova disciplina in materia di liberazione anticipata – disciplina in forza della quale il magistrato di sorveglianza decide sull'istanza dell'interessato de plano, salva una fase successiva di reclamo, a contraddittorio pieno, davanti al tribunale di sorveglianza – sia stata introdotta dalla legge 277/02 in risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente sentite nella prassi, tenuto conto anche dell'elevato numero delle istanze di cui si discute. Inoltre, veniva avvertita come fonte di ingiustificato aggravio (e ritardo nella decisione) la previsione di un procedimento in contraddittorio, in vista dell'adozione di un provvedimento che ben poteva essere – ed in larga parte dei casi era – di accoglimento della richiesta dell'interessato: apparendo assai più ragionevole, di contro, che l'instaurazione di un contraddittorio pieno avvenisse solo nel caso di eventuale insoddisfazione del richiedente (o del P.M.) per la decisione assunta. Nonché, veniva assunta la piena compatibilità con il diritto di difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: caratterizzati cioè – in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza – da una decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum. Anche l'orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità appare nel senso della non necessità nella materia de qua dell'assistenza del difensore. Afferma, infatti, la Corte di Cassazione che: "l'intervento del difensore nel procedimento ex art. 69-bis L. 354/1975 non è necessario (così come – in difetto di diversa disposizione speciale – non lo è nelle procedure camerali regolate dal richiamato art. 127 c.p.p.); ne segue che il giudice procedente in mancanza di nomina fiduciaria, non è neppure tenuto a designare un difensore d'ufficio. Le comunicazioni e notifiche ai sensi del c.1 dell'art. 69-bis citato saranno in tal caso necessariamente limitate ai soggetti che allo stato risultano legittimati a reclamare (interessato e P.M.), dando luogo alla decorrenza del breve termine di dieci giorni concesso dalla legge per la proposizione del gravame" (cfr. C.Cass., I Sez. Pen., sentenza 21350/08). Ma tanto la pronuncia della Corte Costituzionale che quella della Corte di Cassazione non vincolano il giudice che dovesse ritenere di orientarsi in modo difforme dalle pronunce suddette. E allora non può non auspicarsi un intervento del legislatore per una interpretazione autentica che ponga fine al diverso modus operandi che non è soltanto di forma, stante che, ove effettivamente si riuscisse a stabilire in modo vincolante per il giudice che non deve farsi luogo alla nomina del difensore di ufficio (ove l'istante non abbia ritenuto di nominarne uno di fiducia) si realizzerebbe oltre ad un notevole risparmio di tempo e di adempimenti lavorativi per il personale amministrativo, anche, e soprattutto, una considerevole economia di spesa (perché i difensori di ufficio, ovviamente, espletate le incombenze di legge, presentano al giudice, immancabilmente, istanza di liquidazione dell'onorario che viene pagato dallo Stato quale spesa di giustizia) e anche per il risparmio di carta che ne conseguirebbe.

Alfredo Rovere

*DIRIGENTE ISPETTORE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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