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Legge Pinto: profili di incostituzionalità

europaIl decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato sulla GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129, apporterà delle modifiche alla legge 89/2001 c.d. legge Pinto. Tali modifiche saranno in vigore, salvo ripensamenti da parte del Legislatore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 55 ult. comma). Ancora una volta assistiamo all'utilizzo inappropriato degli strumenti legislativi: si approvano norme che non hanno il carattere dell'urgenza, tramite decreto-legge, che dovrebbe essere utilizzato dal Legislatore tassativamente nei casi di necessità ed urgenza. Ciò porta, inevitabilmente, a far si che gli interventi normativi spesso siano inopportuni ed inefficaci o addirittura scontati. Come nel nostro caso. Infatti, buona parte dell'art. 55 che modifica la c.d. legge Pinto, non fa altro che "normativizzare" principi oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, quali la determinazione dei tempi di durata del processo (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado ed 1 anno per il giudizio di legittimità) e il quantum dell'indennizzo a titolo di equa riparazione (fra € 500,00 ed € 1.500,00 per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tralasciando aspetti importanti, quale l'entrata in vigore dal 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, che ha modificato l'art. 6, comma 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE): "(...) i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comune agli stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali", venendo, così, ad incidere profondamente sulla previgente architettura del sistema delle fonti. Le nuove disposizioni, dettate dall'art. 2-bis, pur sostituendo l'art. 2 comma 3 l. 89/2001, hanno confermato che il danno risarcibile da prendere in considerazione è quello eccedente il termine ragionevole della durata del processo e non l'intera durata del processo, come statuito dalla CEDU con varie sentenze a carico dell'Italia (sent. Apicella n. 64890/01, Cocchiarella n. 64886/01, Zullo n. 64897/01 + altre). Solo la CEDU è deputata ad interpretare le norme della Convenzione europee dei diritti dell'uomo ed è ad essa che il nostro Legislatore doveva far riferimento nel dettare le nuove norme. Prima della modifica dell'art. 6 comma 3 del TUE il problema non si poneva in quanto il previgente art. 2 comma 3, l. 89/2001 prevedeva espressamente che la risarcibilità del danno era circoscritta al termine eccedente la ragionevole durata del processo. Pertanto, i giudici nazionali non potevano disapplicare una norma interna a fronte di una norma pattizia di diritto internazionale. Ma con la "comunitarizzazione" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'impianto normativo è cambiato in quanto il Giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna quando questa sia in contrasto con una norma comunitaria. La questione è già stata esaminata in una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1220/2010). In tale occasione, il Consiglio di Stato ha dapprima richiamato la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III28/09/2006, Prisyazhnikova c. Russia; CEDU, 15/02/2006, Androsov c. Russia; CEDU, 27/12/2005, Iza c. Georgia), in materia di artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (tal disposizioni "impongono agli Stati di rendere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio "the domestic remindies must be effective"). Successivamente, ha stabilito che "si deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dall'art. 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 TUE, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 Dicembre 2009)". La giurisprudenza successiva ha recepito tale principio che si basa sul fatto che, ai sensi dell'art. 117, co. 1 Cost., così come modificato con l. cost. 18/10/2001 n.3, le norme della Convenzione sono immediatamente operanti nell'ordinamento italiano: ne deriva l'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in maniera conforme al diritto comunitario, ovvero di procedere in modo immediato e diretto, in caso di contrasto, alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario, ma senza transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno. Per una visione esaustiva di tutta la problematica è necessario richiamare le sentenze "gemelle" della Corte Costituzionale, la n. 348 e la n. 349 del 2007, con le quali il Giudice delle Leggi, prima della modifica del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 Dicembre 2009, aveva fornito la propria interpretazione dell'art. 117, comma 1 Cost. con riferimento ai rapporti tra ordinamento giuridico interno, trattati comunitari e CEDU. Secondo la Corte "La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale – pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui derivano "obblighi" per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti,, per tutte le autorità interne degli Stati membri". Ne consegue, sempre secondo i Giudici delle Leggi, che il nuovo impianto normativo dovrà essere rapportato all'art. 117, comma 1 della Costituzione, il quale condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali: "il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale". C'è da augurarsi che il Legislatore intervenga prima della conversione in legge del decreto, evitando così in sede processuale il sollevarsi di questione di incostituzionalità relativamente al nuovo art. 2-bis comma 1 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., o il proliferare di ricorsi in opposizione al decreto che ha deciso il ricorso, qualora il giudicante ritenesse di non dover disapplicare il nuovo art. 2-bis, non riconoscendo il carattere comunitario della Convenzione EDU, appesantendo così la macchina della giustizia. Dal punto di vista procedurale, il decreto legge introduce importanti novità di cui brevemente se ne riassumono i punti più importanti di seguito: - il ricorso depositato viene deciso con decreto inaudita altera parte da un giudice designato e non più in camera di consiglio; - i documenti allegati quali: atto di citazione, ricorso, comparse e memorie, verbali di causa, relativamente al giudizio nel cui ambito la violazione si assume violata, e il provvedimento che ha definito il giudizio devono essere allegati in copia autentica; -avverso il decreto che ha deciso la domanda di equa riparazione, l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La Corte si pronuncia con decreto impugnabile per Cassazione entro 4 mesi dal deposito del ricorso. Inoltre, non sarà più possibile proporre ricorso durante la pendenza del giudizio, ma occorrerà che la decisione divenga definitiva; - la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 6 mesi.

Paolo Franzì*

Avvocato del Foro di Tivoli

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