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Famiglia

Ripartizione spese per i figli

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOL'adozione dei provvedimenti giudiziari in merito alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli suscita problematiche sotto diversi aspetti, tra i quali di particolare importanza quello concernente la differenziazione tra ''spese ordinarie'' e ''spese straordinarie''. Proprio su quest'ultimo punto, frequente fonte di dispute tra i genitori in lite, la giurisprudenza dà origine ad indirizzi troppo spesso incostanti ed eterogenei da un Foro all'altro o, cosa ancor peggiore, anche all'interno del medesimo Foro. Alcuni Tribunali si sono resi conto della necessità di ovviare, per quanto possibile, all'incerta prassi giurisprudenziale che caratterizza la questione in esame. A tal fine, quindi, sono stati redatti da parte degli stessi, d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le diverse Associazioni Forensi, vari Protocolli destinati a fornire un più chiaro indirizzo nella qualificazione e differenziazione tra ''spese ordinarie'' e ''spese straordinarie''. Non tutti i Tribunali, anzi purtroppo solo la minoranza degli stessi, si sono preoccupati di redigere dei Protocolli di tal genere, tra questi se ne possono riscontrare alcuni più dettagliati ed altri, invece, più generici e diretti essenzialmente a sollecitare Difensori e Magistrati ad essere più precisi nella rispettiva redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari. Tra i Protocolli più completi ed esaustivi va certamente ricordato quello del Tribunale di Bergamo, redatto in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF) e l'Associazione Provinciale Forense (APF), ove, oltre ad indicarsi una serie di voci di spesa qualificabili come ''spese straordinarie'', si distingue all'interno delle stesse tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo. Il Protocollo in questione, dunque, ordina un elenco così suddiviso: 1) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo; 2) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo; 3) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo; 4) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo; 5) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo; 6) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. Un altro Foro che si è impegnato molto nella redazione di un Protocollo il più completo possibile è quello di Firenze che attraverso il lavoro del Presidente e dei Giudici della Sezione Famiglia, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'A.I.A.F.-Toscana, la Camera Minorile Distrettuale Gian Paolo Meucci, l'INDIMI, l'Osservatorio Nazionale del Diritto di famiglia Avvocati di Famiglia ed infine la Procura della Repubblica di Firenze, ha presentato il 6 maggio 2011 il proprio Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche con i relativi allegati. Questo Documento, come tutti gli altri elaborati dai differenti Tribunali, non si occupa solo della questione in esame ma disciplina, altresì, vari aspetti delle diverse fasi dei giudizi di separazione e divorzio, soprattutto per quanto concerne l'affidamento della prole alla luce della legge n. 54 del 2006 (ascolto del minore; mezzi istruttori; accordi tra i genitori e così via). Il Tribunale di Firenze ha disposto espressamente che i Giudici, anche nell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, debbano chiarire: ''la definizione delle cd. spese straordinarie, indicando espressamente le spese che dovranno intendersi come tali, la percentuale che farà carico a ciascun genitore''. Attraverso questo Protocollo, oltre a fornirsi un elenco di quelle che andrebbero generalmente qualificate come spese straordinarie si cerca di redigere, altresì, delle linee guida anche per ciò che concerne le''modalità di corresponsione'' e si introduce, inoltre, la possibilità di ''quantificare forfettariamente l'entità di tali spese, almeno per quelle cd. Straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibile, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata''. Tale ultima possibilità viene finalizzata ad evitare, per quanto possibile, inutili e pregiudizievoli conflitti tra i genitori. Ancor prima, in data 13 febbraio 2009, in anticipo di un paio di anni, anche il Tribunale di Verona siglava il c.d. Protocollo per il Processo di Famiglia il quale, specificamente alla sua sezione III°, si rivolge direttamente a Giudici ed Avvocati evidenziando che: ''1) è auspicabile che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine ''spese straordinarie'' e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, spese per l'inscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingua e/o sportivi, centri estivi ecc.); 2) (...); 3) è, altresì, auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento tra i coniugi (...); 4) è infine auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate sia dai difensori (...), sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sia dal Giudice estensore nelle sentenze o nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ex art. 710 c.p.c. e/o ex art. 9 L. 898/70''. Nell'ultimo Protocollo richiamato si vede chiaramente come il Tribunale di Verona, a differenza di quello di Bergamo sopra citato o anche di quello di Firenze, più che fornire un'elencazione di spese qualificabili come ''straordinarie'' inviti, al contrario, Giudici e Difensori a far ciò nei loro atti in relazione alle singole fattispecie concrete, onde risolvere l'incertezza ed i consequenziali conflitti che possono insorgere tra i genitori. Volendo per completezza citare qualche altro esempio di Tribunali che si sono occupati della redazione di Protocolli di tal genere è possibile richiamare quello siglato presso il Tribunale di Milano, il c.d. Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi, ed altresì quello del Tribunale di Varese. Il primo, in realtà, contiene esclusivamente un invito ad una maggiore precisione ed attenzione nella redazione degli atti di parte e nei provvedimenti dei Giudici, esprimendosi nei medesimi termini del Protocollo del Tribunale di Verona. Il Tribunale di Varese, invece, con il competente Comitato Scientifico, tratta in modo approfondito la questione in esame nel Documento Diritto di Famiglia Spese ordinarie e straordinarie, al quale allega in conclusione e per fornire un quadro riassuntivo più chiaro una vera e propria tabella schematica in cui distingue ''Spese ordinarie'' e ''spese straordinarie'', dedicando i vari riquadri all'indicazione dei requisiti delle stesse, alla loro definizione e ripartendole tra: spese relative alla salute; spese relative all'istruzione; spese relative alla cultura ed allo sport; spese relative alla cura dei minori. Alla luce dell'esame svolto, dunque, seppur è vero che ogni ipotesi di crisi familiare presenta le proprie peculiarità e problematiche, le quali ovviamente richiedono un'attenta analisi, tanto da parte degli Avvocati quanto dei Magistrati, al fine di adottare le decisioni più opportune a tutelare gli interessi della prole nelle singole fattispecie concrete, tuttavia questi Documenti, più o meno dettagliati, elaborati dai Tribunali e dalle diverse Associazioni e Ordini Professionali, dettano delle utili linee guida. Attraverso l'utilizzo di questi Protocolli non si risolve totalmente il dibattito che verte sull'individuazione delle ''spese ordinarie'' e di quelle ''strordinarie'', data l'assenza di questi in molti Tribunali ed il mancato rispetto degli stessi lì dove esistono, soprattutto quando si presentano come meri auspici ed inviti nei confronti degli operatori del diritto.

Matteo Santini*

Avvocato del Foro di Roma


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La Cassazione contro aprioristici pregiudizi

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, n. 601, dell'11.1.2013), rigettando il ricorso di un padre non affidatario motivato per la mancata verifica del Giudice di prime cure "se il nucleo familiare della madre, composto da due donne, tra di loro legate da una relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l'equilibrato sviluppo del minore", in relazione al suo diritto "ad essere educato nell'ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 della Costituzione, all'equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all'art. 30 della Costituzione e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana", ha statuito che "alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza", ma solo "il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale". Per la Corte d'appello di Brescia, verso la cui sentenza il padre ricorreva, il rifiuto dell'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in considerazione dell'interesse del minore, che aveva assistito a un episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, ex tossicodipendente, la quale aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata; e per avere il padre disertato le visite al figlio. Indubbiamente la sentenza della Cassazione fa stato solo tra le parti in causa e va contestualizzata nell'ambito ben preciso e limitato del thema decidendum, dato non dalla questione se sia possibile l'affido esclusivo ad una madre omosessuale ma se è corretto negare l'affido condiviso ad un padre violento, tuttavia, ha, in buona sostanza, il merito dell'avere affermato che non basta un mero pregiudizio per non affidare un bambino a una coppia gay. E questo è tanto e non v'è chi non lo veda. Ma quale il giudizio degli scienziati? Non v'è ovviamente unanimità. Se, da un lato, secondo alcuni, tra cui Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps): "Studi scientifici importanti ci dicono che il bambino che cresce con una coppia omosessuale è ad alto rischio di problemi psicosomatici, neuropsichiatrici e di depressione, senza contare la confusione nell'orientamento sessuale". Secondo altri, tra cui lo psichiatra e psicoanalista prof. Vittorio Lingiardi, docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica: "I figli di genitori omosessuali sono psicologicamente sani e adattati in percentuali sovrapponibili ai figli cresciuti in famiglie eterosessuali e, rispetto a questi, non mostrano un'incidenza maggiore di omosessualità o di problemi legati all'identità di genere". Lo sviluppo ottimale dei bambini sembra influenzato dalla qualità delle relazioni all'interno della famiglia più che dalle sue configurazioni di genere. Non sono il genere del genitore o il suo orientamento sessuale a condizionare in senso psicopatologico lo sviluppo del bambino, bensì la presenza di una relazione bambino-genitore con caratteristiche traumatiche, non solo nel caso estremo dell'abuso, ma anche in quelli tristemente più diffusi della trascuratezza emotiva e nelle cure materiali. Restando, quindi, aperta la questione sul se e come l'omosessualità di un genitore, o un nucleo familiare omosessuale, possa o no influire negativamente sulla serena crescita di un bambino, il Legislatore che risulterà dalle prossime elezioni politiche, non può non farsi carico di intervenire per disciplinare la materia del riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali, in tema di diritto di famiglia, per impedire e/o prevenire il contenzioso giudiziario.

Alfredo Rovere*

Dirigente Ispettore del Ministero della Giustizia


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Saturday Night Crash

La morte che arriva all’alba ha occhi sbarrati su un futuro interrotto, spezzato tra le lamiere contorte. L’attuale governo ha puntato molto sull’effetto salvifico della patente a punti per ridurre gli incidenti, soprattutto quelli che vengono definiti “stragi del sabato sera”.

 

La morte che arriva all’alba ha occhi sbarrati su un futuro interrotto, spezzato tra le lamiere contorte. L’attuale governo ha puntato molto sull’effetto salvifico della patente a punti per ridurre gli incidenti, soprattutto quelli che vengono definiti “stragi del sabato sera”.

Si torna a parlare di anticipare l’orario di chiusura delle discoteche, alle tre durante l’inverno, alle quattro durante l’estate.

Immediate le reazioni negative dei gestori dei locali notturni, e anche da parte dei clienti non si è manifestato entusiasmo.

Dal governo ci si aspettano proposte costruttive, che magari richiedono dei tempi di attuazione non coincidenti con le prossime scadenze elettorali, ma che siano in grado di garantire la sicurezza stradale a tutti, nel rispetto della libertà individuale di ballare e sballare finché se ne ha voglia.

Ridurre di un’ora l’apertura delle discoteche, vietare la somministrazione di alcolici a partire da una certa ora, hanno l’aria di un padre ciabattante che arriva sul più bello bofonchiando: “ E mo’ basta de’ fa’ casino “, ignaro di tutto quanto è successo prima e certo che da quel momento in poi si righerà dritto.

I cittadini, l’elettorato destinatario degli sguardi compiaciuti che piovono dai manifesti elettorali, non si cibano solo di cifre rassicuranti. Si confrontano con la vita reale, leggermente diversa, per fortuna, dai reality show.

I genitori di figli che frequentano le discoteche hanno la speranza di non doverli andare a riconoscere all’obitorio. Il medico, l’infermiere, la guardia giurata che si trovano a guidare all’alba per tornare a casa dopo il turno di notte, non gradirebbero di trovarsi coinvolti in una carambola mortale causata da chi ha trascorso la notte ballando.

Se i gestori delle discoteche mettessero a disposizione dei clienti un servizio navetta che colleghi i locali alle piazze principali dei centri limitrofi, i ragazzi potrebbero divertirsi senza preoccuparsi della guida, le casse delle discoteche sarebbero allegre, i genitori tranquilli e ci sarebbe qualche posto di lavoro in più. E magari camminare all’alba sulle strade sarebbe più sicuro per tutti.

Avrà sentito, il manifesto?

 

 


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Minori: i rischi nelle audizioni

Ogni volta che si affronta il tema dell’audizione del minore si registrano interventi di plauso e di condivisione.

 

Ogni volta che si affronta il tema dell’audizione del minore si registrano interventi di plauso e di condivisione.

Ma quanti nella realtà si trovano ogni giorno a lottare con le “crisi intrafamiliari” ben sanno come lo svolgersi concreto delle tematiche processuali sia distante dall’effettiva realizzazione del precetto normativo.

L’audizione del minore èun dato che appartiene al mondo del diritto europeo, nelle diverse realtà normative dei singoli Paesi; da parecchio tempo chi scrive ha avuto modo di approfondire più volte la ricerca di normativa comparata verificando così come la stessa nozione di minore sia un dato non omogeneo nella nostra Europa, e ciò in quanto “la valutazione della maturità psicologica e dell’idoneitàa sostenere un’audizione” vengono decise in modo difforme dai vari Tribunali europei.

Ma quello che più interessa approfondire in questo momento è un altro aspetto.

Posta la verifica positiva della maturità psicologica (dato anch’esso a rischio come vedremo più avanti), posta l’audizione in ambito protetto, effettuata dal magistrato giudicante da solo o per il tramite di un suo esperto, quanto riferito dal minore come verrà valutato nella dinamica processuale, come potrà essere di ausilio per chi giudica, quando dovrà trasformare, quanto detto dal “minore”, in un suo provvedimento? L’audizione del minore è una possibilità di approfondire le tematiche della relazione genitoriale, non libera da pesantissimi rischi, sia per il minore, sia per il risultato che può essere inserito nella vita dello stesso da una non attenta lettura del suo “dire”, con l’emanazione di provvedimenti che andranno poi a regolare il suo rapporto con le figure genitoriali.

Esaminiamo in prima battuta il portato della “verifica positiva della maturità psicologica del minore” che, a norma di legge, è primo esame di attendibilità per poi dar luogo all’audizione.

Orbene forse non è ancora chiaro al mondo del diritto, che un minore perfettamente maturo, rispetto alla sua età, perfettamente in linea con i dati del suo sviluppo, non potrà che affrontaredelle terribili difficoltà allorquando si avvicini a dover parlare del suo vissuto con “mamma e papà”!

Con questo non vogliamo sostenere la non validità in assoluto del preventivo esame, ma la normalità del minore rispetto ai dati del suo momento evolutivo è dato assolutamente indipendente dalla capacità per lo stesso di esprimere il suo stato d’animo, rispetto all’evento separativo che lo vede molte volte protagonista degli interessi, inconsciamente, contrapposti dei genitori.

In buona sostanza è doveroso avvicinarsi all’audizione del minore tenendo presente che per lo stesso i genitori sono “figure intoccabili” a prescindere dalla guerra che si stanno facendo, e come tali al di sopra di ogni cosa.

Vediamo ora a quali rischi possa essere esposto il minore nell’ambito di una audizione.

Indipendentemente da quale sia il contesto del conflitto coniugale, in cui si dibatta la coppia, il minore guarda ad entrambi come ai propri unici punti di riferimento, e per quanto possa essere protetta la sua audizione (termine con il qualesi indica il contesto di ascolto dove interpretare la comportamentalità dello stesso), le sensazioni che gli passeranno con il “non detto” da parte dei genitori (ovvero con i loro comportamenti) lo esporranno ad una tensione che viene indicata con il nome di “conflitto di lealtà”, intendendosi con questa espressione la intima impossibilità di poter preferire l’uno o l’altro dei genitori.

In altre parole, per bene che vada, vivrà la sua audizione come un momento in cui quanto farà o dirà potrà avere come conseguenza una minore serenità della mamma o del suo papà, e certo tutto questo, oltre a quanto già in concreto si trovi a dover vivere, visto il momento di crisi che si affronta con la separazione, non gli consentirà una maggiore serenità.

Il difendere il minore dal “conflitto di lealtà” è poi la ragione per la quale la Mediazione Familiare non consente l’ingresso ai minorinel campo neutro mediativo, e non è ragione di poco.

Quanto poi all’esito dell’audizione, come elemento del provvedimento giudiziario, non può non annotarsi come questo potrà venir esibito dal genitore “vittorioso” come ulteriore elemento della propria guerra coniugale, così aumentando ancor di più la distanza dalla parte che risulterà ridimensionata o sconfitta.

Poste queste premesse, non possiamo sottolineare come uno dei criteri giurisprudenziali, e forse il più valido, per poter individuare tra i due genitori quale sia il più idoneo affidatario, sia il criterio di “facilitazione della fruibilità con l’altro genitore”, ovvero il non frapporre ostacoli a che l’altro genitore possa, nella delicata fase della separazione, mantenere stabili e sereni rapporti con i figli.

L’affidamento non è disposto come un premio morale in favore di uno dei due coniugi, non riconosce in favore del titolare dello stesso un “diritto di amministrazione del minore e delle sue emozioni” e soprattutto, non consente che lo stesso minore venga “arruolato” nella guerra coniugale. Qualunque scelta di vita uno dei coniugi abbia compiuto, la sua figura genitoriale è indispensabile per una crescita serena del minore, che dovrebbe essere immediatamente allontanato da quel genitore che consente ai figli di essere parti nel processo di contrapposizione coniugale, per essere affidati a quello tra i due che, al contrario, correttamente consente una serena fruizione genitoriale dell’altro. E’ doveroso ribadire, (e chi si occupa di diritto di famiglia non puòcolpevolmente ignorare) che i minori nutrono nei confronti dei genitori dei legami che per loro natura sono immodificabili.

Una madre ed un padre possono cambiare vita, partner, lavoro, città, ma resteranno l’unica mamma o papà per tutta la vita.

Il legame con questi è un legame che consente al figlio di crescere e costruire, in se stesso, i punti di riferimento per lo sviluppo della propria personalità.

Tale legge dell’età evolutiva è troppo spesso ignorata da chi estende i canoni morali coniugali, alla genitorialità. La coniugalità e la genitorialità sono due realtà assolutamente autonome fra loro. Il conflitto in una coniugalità - ove estenda la sua polemica nel mondo della genitorialità - crea e genera dei danni irreversibili ai figli della coppia.

L’arruolare i figli nella guerra giudiziaria, è un errore umano frequentissimo, frutto della difficoltà di elaborare il lutto conseguente alla separazione, e sul superamento di questo che si dovrebbe operare ad ogni livello, ed è questa la sfida dell’aggiornamento professionale di chi ogni giorno si occupa di separazioni o divorzi.

 

Vaccaro Giorgio*

Avvocato del Foro di Roma


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Il difficile equilibrio nella gestione delle adozioni

La splendida Aula Magna del Tribunale per i Minori di Roma ha ospitato un convegno sulle adozioni nazionali ed internazionali organizzato dalla sezione ‘Roma Tevere’ della FIDAP, Federazione Italiana Donne Arti Professioni.

 

La splendida Aula Magna del Tribunale per i Minori di Roma ha ospitato un convegno sulle adozioni nazionali ed internazionali organizzato dalla sezione ‘Roma Tevere’ della FIDAP, Federazione Italiana Donne Arti Professioni.

All’incontro hanno partecipato varie personalità in rappresentanza di organismi privati e strutture pubbliche, per analizzare le difficoltà e le prospettive esistenti.

Spiccavano i nomi del presidente del Tribunale per i Minori di Roma, Magda Brienza, del magistrato Carmela Cavallo, presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali, di Maria Burani Procaccini (Forza Italia), presidente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia dal settembre 2001, dell’avvocato Romolo Reboa, direttore di InGiustizia.

Determinante anche il contributo di vari operatori del settore, sia nel settore pubblico che privato. Le difficoltà e le prospettive analizzate nel convengo risiedono nel lungo iter che porta la famiglia italiana fino all’adozione, sia essa nazionale o internazionale.

Si tratta di una procedura disciplinata tenendo conto del difficile equilibrio tra le posizioni delle coppie desiderose di adottare e le tutele per i fanciulli; una procedura che si rivela talvolta complessa e delicata, ed in cui interagiscono, secondo le diverse fasi, vari soggetti: la coppia che ha offerto la disponibilità all’adozione, il Tribunale per i Minori, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, la Commissione per le Adozioni Internazionali, gli enti autorizzati, le autorità estere e, naturalmente, il bambino.

Sono state denunciate carenze di alcune strutture preposte che dovrebbero essere superate al più presto.

Sotto le critiche è finito soprattutto il funzionamento dei Tribunali per i minorenni, per problemi addebitabili in special modo alla carenza di risorse umane e finanziarie e, forse, ad una parallela mancanza di digitalizzazione dei procedimenti.

Sul fronte delle tutele per i bambini, specialmente nel contesto delle adozioni internazionali (sempre più rilevante), i risultati sembrano decisamente positivi ed incoraggianti. Il sistema di adozioni italiano ha sostanzialmente ‘passato l’esame’, anzi si è dimostrato uno dei più validi a livello mondiale.

Qualche ombra rimane invece sull’incidenza di tutto il lungo procedimento sulle situazioni delle coppie desiderose dell’adozione, come segnalato dall’avvocato Reboa. In effetti, è stato rilevato che soprattutto nel corso delle indagini iniziali dei servizi socio-assistenziali locali (che poi portano, secondo i casi, all’emanazione da parte del Tribunale per i Minori di un decreto di idoneità o di un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione), le famiglie subiscono pesantemente gli effetti di tali esami, seppure questi siano doverosi per la tutela dei bambini. Ciò sembra dovuto prioritariamente al fatto che le coppie desiderose di adozione hanno già vissuto un trauma, proprio quello che spesso determina la loro scelta: l’impossibilità di avere figli in maniera naturale o perfino in seguito ad appositi trattamenti, per soddisfare il naturale sentimento di genitorialità.

Un approccio più delicato nei riguardi delle coppie sembra dunque il dato da prendere in considerazione, insieme a quello delle risorse per i Tribunali per i Minori, per una messa a punto dell’intera procedura di adozione.


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