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Diritti

Il dissenso alle liti condominiali

La Suprema Corte di Cassazione

L'art. 1132 C.C. si applica solo all'ipotesi di delibera assembleare


Il Condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese legali nelle cause ove il Condominio è convenuto


In ordine alla spinosa questione condominiale in materia di possibilità per il condomino di liberarsi dalle spese di un giudizio, esprimendo il proprio dissenso nelle forme e termini di cui all'art. 1132 C.C. si segnala l'arresto della Corte di Cassazione con la sentenza 7095/2017 del 20/03/2017 che costiuisce una pietra miliare a delimitazione dei limiti per il condomino di non pagare le spese legali nelle cause ove il condominio è convenuto.

La Suprema Corte, nell'affermare che l'amministratore può resistere all'impugnativa di delibera assembleare senza alcuna necessità né di autorizzazione assembleare né di ratifica, dato che la difesa in giudizio delle delibere rientra tra le sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., ha chiarito che l'art. 1132 c.c. in tale fattispecie non è applicabile.
Scrivono infatti gli Ermellini:«tale ultima disposizione, tesa a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in caso di lite giudiziaria, in modo da deviare da sé le conseguenze dannose di un'eventuale soccombenza. Dunque, ove non sia stata l'assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto art. 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria. In tal caso egli può solo ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore, in base all'art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa (nei limiti temporali, è da ritenere, previsti dall'art. 1137 c.c., richiamato dall'art. 1133 c.c.)».
Quindi, per sperare di sottrarsi al pagamento degli oneri di un giudizio ove il Condominio è convenuto, il condomino dissenziente potrà solo ricorrere all'assemblea avverso la decisione dell'amministratore di resistere in giudizio (magari adducendo che la domanda giudiziale è fondata e, quindi, il resistere è solo fonte di ulteriori oneri processuali).

Ove l'assemblea non accolga il suo ricorso e la decisione fosse illegittima, il dissenziente potrebbe impugnare tale delibera, ma, sintanto che tali giudizi non si siano conclusi, egli sarà tenuto al pagamento pro quota di quelle spese giudiziarie cui sperava sottrarsi.

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Plagio o somiglianza? e l'originalità?

La band Enter ha ingaggiato Luca Jacovella

Nel nostro articolo “Accuse di plagio a Sanremo”, abbiamo parlato del caso Rolls Royce e dei possibili risvolti giudiziari che ci poterebbero essere.

Ora c’è una importante novità: la band Enter tramite un legale, ha ingaggiato il noto M° Luca Ruggero Jacovella per svolgere una perizia musicale.

Sicuramente è un importante acquisto per l’accusa, in quanto il Maestro Jacovella,  accanto alla sua attività squisitamente concertesticamente, di ricerca in ambito musicologico e del diritto d’autore a livello internazionale, è consulente tecnico per il Tribunale di Roma, in qualità di  massimo esperto in materia di plagio. Vedremo che succede.


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Accuse di plagio a Sanremo

Tutti hanno sentito la canzone "Rolls Royce" presentata all'ultimo Sanremo, cantata dal rapper Achille Lauro e firmata da L. De Marinis, D. Petrella, D. Dezi. D.Mungai, E. Manozzi. Il brano ha suscitato forti polemiche perchè il titolo evoca non solo la prestigiosa marca automobilistica britannica ma anche uno dei nomi, con il quale viene chiamata la metafentamina ecstasy. L'aspetto ulteriore emerso è che il motivo in questione, sarebbe il  plagio di un pezzo  della band Enter. Il giornale seguirà gli sviluppi della vicenda.

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Diritto internazionale e unioni civili

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2017, è stato pubblicato il  D. lgs. n°7 del 19 gennaio 2017 “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU n.22 del 27-1-2017 )″ che entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio. Di seguito il testo con le modifiche: 

Art. 1 Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 1.

Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 32-bis. (Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso). -

1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Art. 32-ter. (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso).

1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria.

2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta' di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.

4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e' stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice puo' disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune e' prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. 5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45.

Art. 32-quater. (Scioglimento dell'unione civile). 

1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile. 2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Art. 32-quinquies. (Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso).

 1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.; b) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: "Art. 45. (Obbligazioni alimentari nella famiglia).

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.


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Assolto Orsi dall’accusa di riciclaggio: cadono dopo sei anni le accuse nei confronti dell’ex consigliere della lista Alemanno

L’ex consigliere comunale della lista Alemanno, Francesco Orsi, era finito sulle pagine di tutti i giornali e visto conclusa la sua carriera politica per due accuse formulate nei suoi confronti dal P.M. che cura le indagini su “Mafia Capitale”, quella di riciclaggio di denaro sporco e di una truffa immobiliare relative a case in cooperativa alla Maglianella.

Il 5 Gennaio la Quinta Sezione Collegiale del Tribunale Penale di Roma, presieduta dal cons. Paola De Martiis, ha assolto l’Orsi per non aver commesso il fatto dall’accusa di riciclaggio.

“Dopo sei anni di gogna, anche mediatica, finalmente è stata resa giustizia ad un uomo che ha pagato per essere passato dall’imprenditoria alla politica” ha commentato l’avv. Romolo Reboa che ha difeso l’imputato insieme all’avv. Simone Faiella “Nel 2017 mi aspetto per lui analoga sentenza di assoluzione anche per la vicenda della Maglianella, stante le prove a discarico acquisite anche in quel dibattimento”.


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