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Questo sito, raccoglie numerosi contributi in tema di diritto senza però fare distinzione fra le singole discipline giuridiche. L’accesso alla dottrina avviene a partire dalla sezione “Approfondimenti giuridici”. I documenti sono consultabili gratuitamente in testo integrale. Nella sezione “Novità editoriali” figurano le recensioni e brevi brani dei testi segnalati. Di notevole interesse è la rubrica Informatica giuridica che contiene documenti relativi all’applicazione dell’informatica al mondo del diritto. Al suo interno figurano tre sottorubriche: La Rivista (contenente articoli del periodico a stampa Informatica Giuridica - Newsletter per il giurista, curata dai Giuristi Esperti di Informatica-GEI), Il Manuale, che tratta l’integrazione tra le pubblicazioni a stampa e l’editoria on-line ed infine il periodico “Informatica Giuridica On Line”. Quest’ultimo si forma direttamente su Internet, grazie anche ai contributi di coloro che navigano nel sito Jei e che inviano i propri contributi scientifici. Infine è presente una rassegna stampa giuridica nella quale vengono segnalati quotidianamente gli articoli rilevanti sia per gli studiosi che per i professionisti, tratti dai quotidiani nazionali più importanti e da alcuni periodici come Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Repubblica, Corriere della Sera, Panorama, etc. Alcune informazioni sono consultabili solo a pagamento. 

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Facebook: è possibile utilizzare i dati?

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOInteressante pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di separazione. La Sig.ra XXX chiedeva la modifica delle condizioni di separazione consensuale, deducendo, quale fatto sopravvenuto, che in data 5.07.2011 era stata licenziata e che era altresì affetta da grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa. Ciò posto, la ricorrente chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00. Il resistente, invece, eccepiva che la moglie intratteneva una relazione con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consentiva quindi un tenore di vita anche superiore a quello tenuto in costanza di matrimonio. Tali notizie sulla situazione sentimentale della donna erano state ricavate dal suo profilo Facebook, dove vi erano numerose foto della coppia e dove la ricorrente, sotto la voce situazione sentimentale, aveva scritto "impegnata con ...".La quaestio iuris, quindi, è: è possibile utilizzare i dati ricavati da Facebook? Il Tribunale ha risposto positivamente al quesito, osservando quanto segue: "Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva che tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network "Facebook" si caratterizza, tra l'altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l'altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l'accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria". Il Tribunale, quindi, distingue tra i dati e le informazioni scambiate su Facebook tramite messaggi di posta e/o chat, i quali sono coperti da segretezza, e i dati e le informazioni pubblicate sul proprio profilo, i quali invece non godrebbero di questa protezione, indipendentemente dalle impostazioni di privacy scelte. Infatti, a parere del Giudice, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sul proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terzi non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, rendendole pertanto conoscibili ed utilizzabili anche in sede giudiziaria. La pronuncia in commento si segnala per aver affrontato un tema decisamente attuale, sul quale probabilmente altri Tribunali dovranno a breve confrontarsi, sottolineando come l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra potrebbe essere oggetto di revisione, conferendo ad esempio maggiore rilevanza alle impostazioni privacy scelte dall'utente.

Daniele Costa

Avvocato del Foro di Roma

Ius in Action


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La fatturazione elettronica

altavv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOCon l'avvio del sistema della fatturazione elettronica, la nostra Pubblica Amministrazione compie un altro decisivo passo verso la modernizzazione e la digitalizzazione. Il sistema normativo che regola il funzionamento di questo complesso operativo radica in previsioni che videro la luce ben prima del 2007. Adesso, comunque, ci siamo: anche se solo parzialmente, il sistema della fatturazione elettronica è entrato finalmente in vigore dal 6 giugno 2014. Da tale data, il recapito alle Pubbliche Amministrazioni dei documenti di pagamento (cioè, le fatture ma anche note, conti, parcelle e simili) deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale. In realtà, per la totale applicazione del nuovo sistema, è prevista una road map graduale, il cui iniziale itinerario è già stato percorso ma che necessita di un cammino assai lungo. Per adesso, dal 6 giugno 2014 è entrato in vigore l'obbligo di trasmettere telematicamente la fatturazione elettronica da parte dei fornitori dei soli ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Nei confronti di tutte le altre amministrazioni (regioni, provincie, comuni, enti, ecc.), è stata fissata una moratoria per ancora un anno: per quest'altri, l'obbligo scatterà dal 6 giugno 2015. Tuttavia, sono stati fissati i termini. Dalle due predette date, alle amministrazioni rispettivamente interessate non è più consentito accettare fatture che non siano in formato digitali e trasmesse in forma elettronica, per il tramite del complesso "sistema di interscambio", appositamente predisposto per veicolare i flussi documentari tanto alle gestioni destinatarie, quanto alla Ragioneria dello Stato. La normativa entrata in vigore ha, tuttavia, anche previsto un un ragionevole periodo transitorio, per consentire che venissero accettate le fatture cartacee emesse prima delle data di entrata in vigore della nuova disciplina ma ancora non ancora recapitate. La fatturazione elettronica è certamente - lo si è accennato - un momento di notevole progresso per la nostra Amministrazione nazionale ma non solo: essa costituisce anche un valido strumento di armonizzazione delle distinte modalità di fatturazione in vigore in Europa. Questo spiega perché le fondamenta della fatturazione elettronica furono diramate dal Consiglio d'Europa con la Direttiva 2001/115/CE, allo scopo di semplificare, modernizzare e armonizzare le diverse modalità di fatturazione previste nei singoli Stati membri, con l'ambizioso obiettivo di sostituire i circa quindici modelli di fattura circolanti all'interno della CEE con un moderno modello unificato del documento fiscale. A tale fine, l'Europa aveva disposto che gli Stati membri recepissero tale direttiva entro il gennaio 2004, conformandosi alle nuove regole di fatturazione, in modo da facilitare i riscontri contabili fra i soggetti passivi IVA nei diversi Paesi comunitari. Tale termine si è, tuttavia, manifestato del tutto inadeguato: la riprova di ciò è data dal fatto che il primo Paese europeo a conformarsi alla Direttiva - nel 2005 e, peraltro, con notevole "elasticità"- è stata la Danimarca, nazione che notoriamente non ha ancora adottato l'euro come valuta nazionale. Adesso, anche l'Italia è riuscita a mettersi al passo. Basterà tutto ciò per tenere sotto controllo i disastrati conti del nostro bel Paese ed a normalizzare i flussi dei pagamenti erariali, da sempre afflitti da endemici e riprovevoli ritardi? Non è detto ma speriamo di si. Comunque, perché il sistema esprima il meglio di sé, sarà necessario che firma digitale, conservazione sostitutiva, archiviazione digitale cessino di costituire miraggi attuativi ed inizino a diffondersi con estensione esponenziale, tra tutti gli operatori ma a cominciare dalle Pubbliche Amministrazioni.

Alessandro Graziani*

Avvocato del Foro di Roma


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Le insidie del web: phishing

phisavv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOInternet, carte di credito, pin, home banking, bancomat, pagamenti telematici, e-commerce ed altro: il massiccio sopravvento di nuove tecnologie ci apre continuamente nuovi scenari ma - ahimè - stimola anche la fantasia dei malfattori ad esplorare nuovi orizzonti. Tra i nuovi fenomeni da temere, una speciale menzione la merita senz'altro il "phishing", uno dei più diffusi strumenti di acquisizione di illeciti profitti. Il phishing consiste nell'invio massiccio di ingannevoli messaggi telematici (usualmente tramite posta elettronica) che figurino - falsamente - provenire da banche e società affidabili, inducendo i destinatari a rivelare incautamente i dati di accesso (le username e password) alle loro risorse patrimoniali gestibili via internet. L'espressione phishing origina dal verbo inglese "to fish" (cioè "pescare"), evocando le movenze di un immaginario pescatore di frodo che, sbarcato sul web, si adoperi per "prendere all'amo" gli ignari utenti della Rete. Quello che sorprende é che, contrariamente a quanto possa credersi, coloro che attuano il phishing non si avvalgono affatto di complessi strumenti informatici, limitandosi invece a ricorrere a mere tecniche persuasive esercitate per mezzo di parole ben scelte e di grafiche sovente raffinate. Comunque sia, praticando il phishing, i malintenzionati attuano una condotta indubbiamente criminale. Per questo, il fenomeno del phishing deve interessare anche gli avvocati: certamente i penalisti ma anche coloro che debbano occuparsi dei conseguenti profili civilistici del fenomeno. Da un punto di vista penale, il phishing integra certamente gli estremi dell'ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), declinando poi nell reato di frode informatica (640 ter c.p) e sovente comportando, inoltre, la successiva fattispecie del delitto di riciclaggio (648 bis c.p.). Ciò in quanto, dopo aver carpito le credenziali per accedere ai conti bancari di coloro che subiscono la truffa, i malfattori prelevano il danaro dai conti stessi e li inoltrano on-line verso le più svariate destinazioni, al fine di far perdere le tracce informatiche del proprio agire e dei patrimoni sottratti. Come attuare ciò? Qui sta la ingegnosità del sistema. Spesso, il criminali del phishing danno corso una complessa serie di trasferimenti bancari - che usualmente terminano in Paesi esotici, dalle giurisdizioni compiacenti- avvalendosi della ingenua complicità di altri sprovveduti utenti della Rete. L'identità di quest'ultimi può coincidere anche con coloro che sono stati essi stessi vittime di phishing, essendo i malfattori venuti a conoscenza delle credenziali di accesso ai loro conti bancari. In altri casi, ulteriori ignari complici possono divenire anche coloro che vengano "arruolati" con promesse di opportunità di lavoro oppure con la prospettiva di facili guadagni. La collaborazione che viene richiesta a questo genere di involontari complici consiste nella disponibilità del loro conto corrente, in cui dovranno essere "ospitate", per un tempo limitato, le somme sottratte alle iniziali vittime, destinate ad essere presto trasferite, tramite ulteriori bonifici, sui depositi bancari dei soggetti fiduciari dei truffatori. In tal modo, i proventi del phishing vengono fatte circolare in molteplici conti correnti, così ostacolando le indagini di ricostruzione dei movimenti finanziari disposti dai criminali. Tale ultima condotta configura, però, il delitto di riciclaggio, commesso da "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa,..". Attenzione, dunque: dobbiamo essere consci che la Rete non merita tutta la fiducia che siamo abituati a tributarle. Internet è una utilissima risorsa ma può anche divenire una realtà molto pericolosa, se utilizzata senza le dovute cautele.

Alessandro Graziani*

Avvocato del Foro di Roma


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Dispersione dati informatici

datiavv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOPec, smartcard, polisweb, notifiche telematiche: la professione dell'Avvocato è fortemente modernizzata: richiede, perciò, continua formazione e quotidiano accertamento. Oggi gli studi legali pullulano di desktop e di laptop che elaborano atti e documenti (cioè dati) con velocità impensabile sino a poco tempo fa. Questo svela, tuttavia, uno scenario davvero terrificante: cosa c'è di peggio della perdita dei dati del proprio computer? Non si può negare che se la perdita dei dati costituisce un evento - a dir poco - irritante per un comune cittadino, per un Avvocato esso costituisce un vero e proprio disastro. Naturalmente, i rischi di dispersione dei dati rilevanti sono inevitabilmente molteplici, dal momento che la perdita di dati può essere causata da circostanze di varia origine: distrazione individuale, inefficienza dell'hardware, malafede di collaboratori e perfino cause di forza maggiore. Un computer lasciato nella borsa alla stazione o smartphone dimenticato al ristorante, un computer od una rete di studio infettati da virus incendio possono creare tanto una dispersione di dati, quanto la peggiore eventualità che quegli stessi dati finiscano nelle mani sbagliate. Tutti noi dovremmo, perciò, curare maggiormente la sicurezza della conservazione dei dati e prendere le dovute precauzioni. Tanto più se, da Avvocati, i dati "trattati" siano quelli giudiziari e, pertanto, dai contenuti ad alta sensibilità. Eppure, molti di noi tralasciano le pur doverose cautele, ritenendo erratamente che i loro dati siano completamente protetti, grazie all'utilizzo di una svelabilissima password ed alla sola custodia del pc in uffici chiusi a chiave. Al contrario, per ridurre i rischi al minimo è necessario adottare anche ben altre misure. In primo luogo, i dati debbono essere costantemente salvati in maniera sicura. Una modalità di valida messa in sicurezza è rappresentata dalle soluzioni di backup online. Con questa risorsa, i dati che sono archiviati sul proprio dispositivo (pc o notebook personale) vengono periodicamente salvati su un server esterni attraverso internet. Altra misura di sicurezza consiste nell'utilizzo delle soluzioni offerte dal "cloud computing", che consente di tenere i propri dati archiviati direttamente e solo su un server esterno. In questo modo, i dati non sono conservati sul proprio pc - che viene utilizzato come mero apparato terminale - e possono essere reperiti e scaricati in modo semplice e rapido. In questo caso, i vantaggi correlati alla presenza di un server esterno sono anche altri: ciò consente di lavorare in piena mobilità, in viaggio o a casa, in quanto è possibile accedere ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione, via Internet. Queste due soluzioni consentono anche di evitare le conseguenze peggiori che possano derivare da furto, disattenzione od eventi distruttivi. Il lavoro quotidiano acquisisce inoltre maggiore flessibilità e gli utenti possono risparmiare di costosi investimenti in infrastrutture tecnologiche, essendo sufficiente "noleggiare" un adeguato spazio di memoria sul server del fornitore del servizio. Bisogna tuttavia tenere presente che un'altra insidia per la perdita di dati è rappresentata dal mezzo di trasmissione dei dati, ovvero internet stessa. Le principali vie d'accesso per gli hacker o per i programmi dannosi - i cosiddetti malware, worm, trojan, eccetera - sono spesso le stesse e-mail a contenuto dannoso e la navigazione su alcuni siti internet altamente pericolosi. È quindi indispensabile dotare i nostri terminali di efficienti software che inibiscano l'accesso indiscriminato dei terzi non autorizzati ai nostri dati, dotandosi perciò di aggiornati programmi antivirus, firewall ed anche di filtro antispam. Comunque, unicamente precauzioni e accorgimenti tecnici non garantiscono sufficiente sicurezza se non accompagnati da adeguata formazione di quegli stessi utenti che, con tali dati, debbono interfacciarsi. Necessita perciò la massima sensibilizzazione sul tema, rivolta anche ai collaboratori (dipendenti, professionisti, collaboratori, stagisti, ecc.). Distrazione e smemoratezza sono certamente caratteristiche umane assai pericolose e non del tutto eliminabili. Possono tuttavia circoscriversi gli effetti perniciosi di tali disattenzioni tramite una adeguata sensibilizzazione di ogni addetto. É quindi indispensabile tenerci sempre informati riguardo a rischi possibili e minacce in agguato e sensibilizzarci regolarmente e costantemente sul tema della sicurezza dei dati. Solo in questo modo, avremo la possibilità di cogliere tutto il meglio del web e concentrarci fattivamente sulle nostre attività principali di difensori e di Avvocati.

Alessandro Graziani

Avvocato del Foro di Roma


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