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InDependent Disc Jockey

Insieme Consumatori e InDependent Disc Jockey contro la SIAE: “la copia DJ è legittima”

Il presidente dell’Associazione Insieme Consumatori, avv. Romolo Reboa preannuncia un’azione collettiva contro la SIAE

Insieme Consumatori d’intesa con la neonata associazione InDependent Disc Jockey ha deciso di intraprendere un’azione collettiva denominata “la copia DJ è legittima” a favore dei dj contro la SIAE per il riconoscimento della legittima detenzione della c.d. copia lavoro.

Insieme Consumatori, intende promuovere una class action contro la SIAE in seguito alle segnalazioni ricevute di molti dj, che inaspettatamente si sono trovati coinvolti in procedimenti penali o hanno ricevuto sanzioni per aver utilizzato nelle loro attività di intrattenimento e spettacolo “copie private” di composizioni musicali prive del bollino di licenza, per poi essere assolti dalla magistratura in quanto la SIAE sostiene: che le cosiddette ‘copie uso lavoro’ realizzate dal DJ non rientrano nella definizione di ‘Copia Privata’ di cui all’Art. 71 sexies della vigente Legge sul Diritto d’Autore nr. 633 del 22.4.1941. Esse sono destinate all'uso in pubblico e sono strumentali allo svolgimento dell’attività del DJ, pertanto non rientrano tra le copie ad uso esclusivamente personale del DJ.

Quindi secondo la SIAE vi sarebbe l’obbligo di richiedere apposita autorizzazione per la riproduzione e l’uso pubblico delle copie lavoro realizzate dai DJ se quest’ultimi vogliano agire nella legalità e non rendersi rei di “pirataggio”.

Viceversa i Dj indipendenti sostengono che ciò deriva dalla volontà della SIAE di incassare diritti non legalmente dovuti, in ciò supportata da un’Associazione che vorrebbe inquadrare degli artisti in una sorta di professione rigidamente regolamentata.

La verità è che, allorché la Magistratura è intervenuta, ha smentito la tesi della SIAE.

Tutte le sentenze conosciute (cfr. la sentenza n. 729/08 che ha assolto un DJ perché il fatto non sussiste “beccato” dalla Guardia di Finanza mentre suonava CD privi del bollino SIAE ma in possesso degli originali), risultano contrarie alla tesi che vorrebbe i dj obbligati a versare una tassa qualora nelle loro serate utilizzino delle copie personalizzate di registrazioni fonografiche o digitali riversate su supporti vergini o su memorie digitali.

L’azione di Insieme Consumatori è supportata dall’Associazione InDependent Disc Jockey e dall’avv. Romolo Reboa, supportato dal team dello studio legale Reboa.

Ad essi si affiancherà la rivista giuridica InGiustizia la PAROLA al POPOLO che curerà la rassegna giurisprudenziale sull’argomento attraverso la pubblicazione di sentenze sul proprio portale www.in-giustizia.eu.

Si invitano pertanto tutte le persone che avessero avuto casi analoghi ad inviare copie delle sentenze e/o altri provvedimenti della Magistratura all’indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , per la pubblicazione in forma anonima di tali precedenti nel sito web della rivista Ingiustizia la PAROLA al POPOLO.


"La copia DJ è legittima": rassegna giurisprudenziale

Aveva in casa 234 cd duplicati  e compact masterizzati: assolto noto disc jockey

Aveva in casa 234 compact disc masterizzati, ma è stato assolto. Il giudice C. M. ieri ha riconosciuto la completa innocenza di G.L.G., 45 anni, meglio noto in provincia come Dj Jeffrey.. Nell´aprile del 2003 la Guardia di finanza aveva trovato in casa del dj molti cd non originali e tutta l´apparecchiatura necessaria per le duplicazioni. Ieri il dj era assistito dall´avvocato Franco Busana che è riuscito a dimostrare che i cd trovati dalla Finanza erano per uso personale. La Giorgia era anche imputato per sette cd contenenti non musica, ma software. Il dj non era riuscito a mostrare le licenze relative. L'accusa, però, non è riuscita a dimostrare di quali programmi si trattasse. Così La Giorgia è stato assolto anche per questo capo di imputazione, riportando, così, una vittoria su tutta la linea. Respinta l´ipotesi accusatoria secondo la quale il dj riproduceva i compact disc per poi vendere le copie masterizzate. L´avvocato Busana ha dimostrato in udienza che La Giorgia possiede, all´epoca dei fatti, 18 mila disci in vinile e 5 mila compact disc. Un totale di 23 mila titoli di fronte ai quali i 234 cd masterizzati quasi scomparivano. Segno che il dj riproduceva solo i pezzi più preziosi della sua collezione per non sciuparli o danneggiarli con l´uso. Le argomentazioni dell´avvocato Busana hanno spinto anche il pubblico ministero di udienza a chiedere l´assoluzione per La Giorgia. Il dj era stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di compilation musicali che utilizzava presso le più famose discoteche del Trentino, specie quello del Basso Sarca dove lavora maggiormente. Doveva rispondere di violazione della legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto di autore" che prevede due tipi di sanzioni: quella penale disciplinata dagli articoli 13 e 14, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.582 euro a 15.494 nonché quella amministrativa, regolamentata dall´articolo 8, con il pagamento pari al doppio del prezzo di mercato per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Sentenze 

Trib. Napoli, 19-08-2008

DIRITTI D'AUTORE

Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

L'utilizzo durante una serata in discoteca di una "copia di lavoro" realizzata da un dj per uso personale non integra il reato di cui all'art. 171-ter, lett. c, L. 22 aprile 1941, n. 633, quando risulti che l'autore della duplicazione abbia acquistato i cd e i dischi originali e la copia sia stata utilizzata per motivi organizzativi e per il migliore espletamento della propria attività.

Trib. Milano, 01-10-2002

DIRITTI D'AUTORE

Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

L'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter, l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale. (Nella fattispecie il tribunale del riesame ha annullato il decreto di convalida del sequestro di alcuni compact disc, effettuato a carico di un DJ sul presupposto che lo stesso si avvalesse di compact disc illecitamente riprodotti e privi del contrassegno Siae. Il DJ, prima dell'inizio della serata aveva estrapolato da una serie di cd in suo possesso, tutti recanti il contrassegno Siae, i brani che aveva intenzione di far ascoltare in discoteca; il riversamento dai cd originali era stato effettuato su altri cd vergini attraverso un masterizzatore, per evitare di portare sul luogo di lavoro tutti i cd originali e per avere già pronti in ordine i brani musicali da far ascoltare).

FONTI

Foro Ambrosiano, 2002, 521

Tribunale di Napoli

Sezione Ischia

Sentenza 4 giugno - 19 agosto 2008, n. 729

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione del 12.4.2007 XX YY veniva rinviato al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere:

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 171 ter comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) legge n. 633 del 22.04.1941, perché riproduceva in pubblico, ossia all'interno dell'esercizio commerciale "Turbo Play" ed alla presenza di numerosi avventori, oltre cinquanta copie di opere tutelate dal diritto di autore ed in particolare n. 104 CD musicali duplicati abusivamente e privi del contrassegno S.I.A.E.;

del reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, senza essere concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva i beni indicati al capo che precede, provenienti dal delitto di abusiva duplicazione a fini di lucro di prodotti fonici e/o audiovisivi.

Fatti accertati in Ischia (NA) il 01.02.2004

All'odierna udienza preliminarmente il difensore e procuratore speciale dell'imputato depositava memoria difensiva, con il fascicolo delle indagini difensive e chiedeva celebrarsi il processo con le forme del rito abbreviato.

Il Pubblico Ministero depositava il proprio fascicolo e dichiarava di opporsi al deposito, da parte del difensore dell'imputato, del fascicolo delle indagini difensive.

Il difensore dell'imputato insisteva per il deposito del proprio fascicolo, riportandosi alle ordinanze della Corte Costituzionale n. 62/2007 e n. 245/2005, nonché alla sentenza costituzionale n. 320/2007.

Il Giudice, esaminato il fascicolo del Pubblico Ministero, ed acquisito agli atti il fascicolo della produzione difensiva (diritto espressamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 320/2007 e con ordinanze n. 245/2005 e n. 62/2007), ammetteva la celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato e, rilevato che il Pubblico Ministero non aveva prospettato alcuna istanza istruttoria ex art. 438, 5° comma c.p.p., ne rigettava l'opposizione.

Il Giudice, quindi, invitava le parti a concludere.

Il Pubblico Ministero ed il difensore dell'imputato concludevano per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il Giudice si riservava le decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ - Premessa in rito - Va premesso che il difensore ha ritualmente depositato il fascicolo delle indagini difensive di cui all'art. 391 octies c.p.p. richiedendo contestualmente, quale procuratore speciale dell'odierno imputato, il giudizio abbreviato (in forma semplice).

Non può dubitarsi dell'ammissibilità del rito alternativo e del diritto dell'odierno imputato ad essere giudicato sulla base degli atti di indagine (cfr. Cass., SS.UU., 27.10.2004, Wajib).

E' stato affermato, sul punto, dalla Corte Costituzionale, con ordinanza del 2.3.2007, n. 62, che: "è manifestamente inammissibile la q.l.c. degli art. 438 e 442 comma 1 bis c.p.p., censurati, in riferimento all'art. 111 cost., nella parte in cui non escludono che il difensore possa depositare il fascicolo delle indagini difensive, di cui all'art. 391 octies comma 3 c.p.p., e chiedere "contestualmente il giudizio abbreviato"; o, in alternativa, nella parte in cui non consentono al giudice "di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore nel caso sia domandato il giudizio abbreviato"; oppure, infine, nella parte in cui non consentono al P.M., nel caso considerato, di chiedere l'ammissione di prova contraria. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra tre diverse soluzioni - invocando, il giudice a quo, una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e di chiedere contestualmente il giudizio abbreviato, ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore, o, ancora, che permetta al p.m., nell'ipotesi considerata, di chiedere l'ammissione della prova contraria - e, dunque, in forma ancipite" (cfr. Corte Costituzionale, sent. cit.).

Ed ancora, con ordinanza del 24.6.2005, n. 245, la Corte Costituzionale ha statuito che: "È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 438 comma 5 c.p.p., censurato, in riferimento all'art. 111 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede il diritto del p.m. di chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato depositi il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente chieda di essere ammesso al giudizio abbreviato. Infatti, il rimettente, da un lato, non ha esplorato la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall'ordinamento al fine di porre rimedio alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa, non avendo considerato che nel nuovo giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria è configurato quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere l'esercizio della funzione giurisdizionale, sicché proprio a tale potere il giudice dovrebbe fare ricorso per assicurare il rispetto di quei valori, e, dall'altro, non ha esplicitato le ragioni per le quali non abbia ritenuto di dare attuazione al principio secondo cui a ciascuna delle parti va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte "a sorpresa" dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie" (cfr. Corte Costituzionale, sent. cit.).

In altri termini, il diritto dell'imputato ad essere giudicato con il rito abbreviato, richiesto in forma semplice -diversamente da quanto previsto in caso di richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, c.p.p.- non può essere vanificato dalla produzione del fascicolo delle indagini difensive, né il Pubblico Ministero ha il potere di interloquire sulla prova (cfr. Corte Costituzionale, ord. n. 115 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza del giudice delle leggi in tema di "continuità investigativa" [con riferimento alla possibilità per la parte privata di produrre gli atti delle indagini difensive anche nel corso dell'udienza preliminare (cfr. sentenze n. 238, del 1991 e n. 16 del 1994)].

§ - Premessa in fatto – L'imputato XX YY è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi di imputazione per aver riprodotto in pubblico, all'interno di un esercizio commerciale, brani musicali estratti da dischi in vinile originali e/o da CD originali di sua proprietà ed inseriti in una copia di lavoro del CD priva del bollino SIAE, nonché "per aver acquistato o, comunque, ricevuto tali beni provenienti dal delitto di abusiva duplicazione a fini di lucro".

Nell'occorso, i verbalizzanti recatisi alle ore 00,40 dell'1.2.2004 presso l'esercizio ZZ sito in Ischia (NA), via *****, constatavano che l'imputato XX YY svolgeva le mansioni di deejay, utilizzando un impianto stereo (composto da cinque elementi marca "Technics Quartz SL 1200 MK2", "CDJ 100S Pioneer", "DJM600 Pioneer Professional") e n. 2 CD riprodotti abusivamente.

Dall'annotazione di servizio in atti si rileva che i verbalizzanti rinvennero nella disponibilità del XX YY, precisamente poggiata su di uno sgabello posto alla sua destra, una borsa porta cd di colore blu, con all'interno n. 102 CD masterizzati, che al momento del controllo l'imputato aveva cercato di occultare al di sotto dell'impianto stereo (cfr. annotazione di servizio in atti).

Nella circostanza i verbalizzanti procedevano al sequestro dei predetti CD.

L'imputato XX YY nel corso dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero, riferì "conosco i titolari del locale denominato ZZ ZZ nella persona del sig. XX YY, e che spesso mi chiedevano di esibirmi nel proprio locale come D.J a titolo gratuito, in virtù dell'amicizia, della conoscenza e del fatto che fossi appassionato di musica da discoteca, dopo diverso tempo stabilimmo che mi sarei esibito nella serata tra il 31 gennaio e 1 febbraio 2004, ovviamente a titolo gratuito. Verso le ore 01,30 circa di detto giorno, nel mentre ero intento alla consolle del locale, entrarono nel locale alcuni carabinieri per effettuare un controllo al locale e nel contempo controllavano anche me, sequestrandomi l'intera valigetta di mia proprietà contenente i CD.

Preciso che tra i CD sequestrati alcuni, non ricordo quanti, contenevano file personali e fotografie.

Quanto ai CD musicali invece, sono stati da me duplicati da supporti (dischi) originali, all'epoca in mio possesso, per ragioni tecniche e funzionali alla esibizione, qualche giorno prima della data stabilita; ciò è stato necessario, in quanto il locale era fornito di soli lettori CD e non di giradischi, mentre io possedevo soltanto una collezione di dischi in originale e da questo è scaturito il doppiaggio; tra l'altro, avevo la necessità di estrapolare alcuni brani specifici dai singoli dischi in originale e copiarli sui CD in relazione a quelli che volevo fare ascoltare.

Ribadisco che da questa mia esibizione non ho percepito nessun compenso" (cfr. verbale interrogatorio XX YY).

Emerge ancora dagli atti che il titolare del locale diede comunicazione alla SIAE dell'assunzione del XX YY, per la singola serata a titolo gratuito quale "deejay", corrispondendo alla SIAE i compensi dovuti per quella serata, per la diffusione delle opere tutelate dal diritto d'autore, nonché i diritti connessi (cfr. annotazione n. 19/U.G. del 20.2.2004 del Comando Tenenza G.d.F. di Ischia).

§ - Le indagini difensive - Emerge dalle indagini difensive in atti che il teste XX YY, escusso in data 21.5.2008, ha dichiarato: "AD.R.: Conosco XX YY al quale mi lega un rapporto di amicizia e frequentazione da diversi anni.

ADR: il XX YY svolge la professione di *****, ma da sempre è appassionato di musica da discoteca. Spesso, quando usciamo insieme la sera e trascorriamo la serata in discoteca XX YY passa gran parte del tempo vicino alla consolle del d.j. per curiosare sui nuovi brani di tendenza. Peraltro, da appassionato di questo genere musicale, ha una vasta collezione di musica da discoteca e a casa possiede moltissimi dischi in vinile, tutti di questo genere musicale e, ovviamente, tutti in originale con il marchio Siae. Conosco tale circostanza in quanto frequento la sua casa da diverso tempo.

ADR: ho saputo dell'addebito mosso al XX YY. In merito a tali fatti ricordo che qualche giorno prima di quando il XX YY fu denunciato, probabilmente la domenica sera precedente, io ero uscito con XX YY e stavamo consumando l'aperitivo presso il bar ZZ ZZ sul corso ***** di Ischia, quando, mentre stavamo chiacchierando con altre persone, uno dei gestori del locale, sapendo della passione del XX YY per la musica da discoteca, gli propose di cimentarsi in una serata come D.J. a titolo gratuito. Il XX YY, a quella proposta, accettò subito entusiasta.

ADR: durante la settimana precedente alla esibizione del XX YY lo andai a trovare a casa e questi era impegnato a masterizzare alcuni cd dai dischi in vinile originali. Mi spiegò che il locale ZZ ZZ, dove si sarebbe dovuto esibire il sabato successivo, era dotato di impianto lettore cd e quindi doveva trasferire i brani contenuti sui dischi in vinile originali su supporti cd cosa che effettivamente stava facendo. Tra l'altro il XX YY stava estrapolando soltanto alcuni brani dai dischi in vinile, riversandoli sui supporti cd, in relazione a quelli che intendeva far ascoltare nel corso della serata. Ricordo che in ben due occasioni, sempre di pomeriggio, quando lo andai a trovare in settimana, XX YY stava effettuando questa operazione.

ADR: ero presente la notte in cui intervennero i carabinieri presso il locale ZZ ZZ e sequestrarono i cd al XX YY. So che i carabinieri sequestrarono tutta la valigetta di cd, nella quale erano custoditi anche gran parte di cd contenenti dati personali del XX YY, comprese fotografie in formato digitale.

ADR: ricordo che il locale era dotato di impianto lettore cd e non di giradischi per i dischi in vinile.

ADR: per quanto è a mia conoscenza il XX YY non percepiva alcun compenso, ma si esibiva a titolo gratuito per puro hobby".

§ - La vexata quaestio circa la copia di lavoro personale dei brani musicali realizzata dal deejay - Nella fattispecie in esame si dibatte della vexata quaestio circa la legittimità o meno della "copia di lavoro" del CD realizzata per uso personale da parte del deejay il quale (corrispondendo i relativi diritti di autore) abbia regolarmente acquistato la copia originale del CD ovvero il disco in vinile originale dei brani musicali e che, per motivi pratici ed organizzativi personali della propria attività, abbia duplicato dei singoli brani musicali, estrapolandoli dal CD originale o dal disco originale in vinile, così creando una cd. "copia di lavoro", con i singoli brani musicali ricopiati nell'ordine in cui, secondo la programmazione, intende riprodurli nel corso della serata in discoteca.

A tale proposito il Tribunale, in accoglimento delle concordi richieste formulate dal Pubblico Ministero e dal difensore dell'imputato, reputa di dover aderire alla quasi unanime giurisprudenza di merito secondo cui, in tale specifica fattispecie, il fatto-reato in contestazione non sussiste.

Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. "copia di lavoro", cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal "deejay" per "fini di lucro" ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell'ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia "autorizzata".

E' noto, peraltro, che sia il CD originale, sia il disco in vinile originale, contengono, oltre ai brani musicali che il "deejay", nell'ambito della propria programmazione, ha previsto di diffondere nella serata, anche altri brani musicali estranei alla programmazione del deejay nell'ambito della serata.

Con la conseguenza che, per evidenti motivi organizzativi di carattere personale, in base alle proprie esigenze, ciascun "deejay" potrà legittimamente realizzare la propria "copia di lavoro", contenente i singoli brani musicali (per i quali ha già corrisposto il pagamento dei diritti di autore, mediante l'acquisto della copia originale del CD o del disco in vinile), registrandoli nella sequenza che egli ha preventivamente programmato, non certo per "fini di lucro", ovvero per vulnerare la norma sul diritto di autore, bensì per offrire agli utenti un servizio professionale e di qualità.

E' arduo, infatti, ipotizzare che un "deejay" possa svolgere agevolmente il proprio lavoro trovandosi costretto, in discoteca, nella propria postazione di lavoro (la cd. "consolle") a ricercare, al momento della diffusione, ora in un CD originale, ora in un disco in vinile originale, ciascuno dei singoli brani musicali da riprodurre: tale paradossale situazione di fatto, oltre a determinare una considerevole usura dei supporti originali, provocherebbe inevitabilmente dei "silenzi" o dei "vuoti" nel corso della serata, tra il momento in cui viene diffuso un brano musicale ed il momento in cui dovrà essere diffuso il brano successivo, sacrificando inutilmente anche la professionalità del "deejay".

La ratio legis e la volontà del legislatore non sono orientate in questa direzione; per quel che attiene, poi, alla finalità di "lucro" descritta dalla norma scrutinata, essa deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non certo dall'aspetto remunerativo (estraneo alla fattispecie in esame) per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il "deejay" svolge durante la sua attività: aspetto economico che sussiste (laddove sia stata concordata una remunerazione) in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione, da parte del deejay, della cd. "copia di lavoro": copia che, pertanto, di per sé, non risulta collegata ad alcun "fine di lucro".

Viene così meno proprio l'elemento cardine costitutivo della fattispecie incriminatrice in esame.

A tale proposito, il Tribunale reputa di condividere i seguenti due arresti giurisprudenziali di merito:

"l'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale" (Tribunale Milano, 1 ottobre 2002, in Foro ambrosiano 2002, 521), relativa proprio al caso di un "deejay" che, prima dell'inizio della serata, aveva estrapolato, da una serie di CD originali in suo possesso, tutti recanti il contrassegno SIAE, i brani musicali che aveva intenzione di far ascoltare in discoteca, attraverso l'uso di un masterizzatore, per evitare di portare sul luogo di lavoro tutti i CD originali e per avere già pronti i brani musicali nell'ordine in cui doveva farli ascoltare;

"la responsabilità per il reato di cui all'art. 171-ter l. 633/41 esige adeguata prova quanto all'effettivo contenuto dei supporti magnetici abusivamente riprodotti ed alla contestuale destinazione ad uso non personale del prodotto duplicato" (Corte d'Appello di Bari, sez. I, 17 luglio 2006, n. 853).

E' noto, infatti, che il "deejay" non "trasmette o diffonde" l'opera in modo che chiunque possa avervi accesso, ma ne fa solamente una esecuzione in senso tecnico, e soprattutto non abusiva, in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato "programma musicale" nato per la ripartizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

La "copia di lavoro" del "deejay", priva di contrassegno S.I.A.E., è lecita, in quanto il "bollino" S.I.A.E. non è previsto per la cd. "copia di lavoro" personale, bensì esclusivamente per regolarizzarne la vendita e/o la distribuzione del supporto, cosa sicuramente diversa dal lavoro del deejay, il quale non vende, né cede ad altri la propria "copia di lavoro", composta soltanto dai singoli brani musicali che egli intende fare ascoltare agli utenti della discoteca, nel corso della serata.

Anzi, proprio la scelta di una peculiare sequenza dei singoli brani musicali costituisce la principale prerogativa e caratteristica che contraddistingue la professionalità di un deejay, il quale effettua la selezione programmandola in base alle esigenze della utenza, in base al "tipo" di serata (ricorrenza, festeggiamento, ecc...) ed ad altri fattori ambientali, che possono mutare anche nel corso della serata stessa (di qui l'esigenza di predisporre anche copie contenenti diverse "tipologie" di programmazione dei brani musicali).

Nella fattispecie, l'imputato ha dichiarato (ed ha provato mediante la testimonianza prodotta in atti) la destinazione della propria "copia di lavoro" ad esclusivo uso personale, nei termini dianzi riferiti. La circostanza ha trovato diretta conferma, per quanto concerne i cd musicali duplicati, nel dato che l'imputato ha dimostrato di essere in possesso degli originali dei dischi in vinile e/o dei cd originali corrispondenti.

In altri termini, preso atto della circostanza che la realizzazione della "copia di lavoro" non è stata realizzata "per fini di lucro", bensì, viceversa, per offrire agli utenti della discoteca un servizio migliore, oltre che per evitare l'usura dei supporti originali (sui quali risulta corrisposto, dall'interessato, il pagamento del diritto di autore e dei diritti connessi), è di tutta evidenza che, in ogni caso, la "pubblica esecuzione" di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà -in ogni caso- essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che, preventivamente, accede al "permesso SIAE", cioè al proprietario o al gestore della discoteca e non certo al "deejay" il quale, per passione musicale, ovvero per l'espletamento di un lavoro (talvolta per entrambe le motivazioni) presta la propria attività, organizzandone lo svolgimento nel modo più professionale possibile.

§ - La legge 22.4.1941, n. 633 e succ. modif. - Il primo comma lettera c) dell'art. 171-ter della legge 22.4.1941, n. 633 (modificato prima dall'art. 1 D.L. 22 marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 3-quinquies dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) stabilisce, infatti, che "è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) della medesima norma di legge".

Il secondo comma lettera a) della medesima legge n. 633/1941, pure contestato nella fattispecie, testualmente recita: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

Orbene, da una lettura sistematica delle norme qui scrutinate emerge l'espressa volontà del legislatore di sanzionare esclusivamente il "fine di lucro", reintrodotto dalla L. n. 43 del 2005 in luogo della più generica (precedente) previsione "per trame profitto", così correlando, in via diretta ed immediata, la sussistenza del reato ad un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, il "fine di lucro", cioè l'utilità economica (nella fattispecie insussistente), che deve derivare direttamente dalla duplicazione dei brani musicali nella cd. "copia di lavoro" del "deejay".

Va, a tale proposito, rilevato che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni della L. n. 633 del 1941 non sono certo casuali, ma servono a contemperare la tutela del diritto d'autore con il progresso tecnologico, garantendo anche la diffusione, la circolazione e la conoscenza delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

Con la conseguenza che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra "fini di lucro" e "fine di profitto", oltre ad essere connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore all'esigenza di contemperare, di volta in volta, i contrapposti interessi in gioco, come dimostrato dalla serie di modificazioni subite in breve arco di tempo dall'articolo 171 ter della L. n. 633 del 1941, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente modificata, esigendosi -per la sussistenza del reato- il perseguimento di un "fine di lucro" (nella fattispecie, come già detto, insussistente) da parte del soggetto cui viene contestata la violazione della norma stessa.

Il discrimine, infatti, è costituito dal termine "fini di lucro", adoperato dal legislatore, rispetto alla diversa espressione "scopo di profitto", pure adoperata (precedentemente) dal legislatore, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.

L'espressione "fine di lucro" nell'attuale fattispecie prevista dal primo comma lettera c) dell'art. 171 ter l. 22.4.1941, n. 633 dimostra che il legislatore ha preso atto del diverso valore che le predette espressioni ("fine di lucro" e "fine di profitto") assumono nella loro comune accezione giuridica, all'evidente fine di ridimensionare la sfera di applicabilità della norma in esame.

Non esiste, sul piano giuridico, altra plausibile spiegazione, ove si consideri che l'espressione "fini di lucro", contenuta nel testo attuale della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, fu dapprima sostituita con quella "per trame profitto" dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, e fu poi successivamente reinserita al posto di quella "per trarne profitto" dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 3, comma 3 quinquies, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005.

Tali modifiche (dovendosi escludere l'ipotesi di una schizofrenia legislativa), non possono essere altrimenti interpretate, se non come la dimostrazione dello specifico intento del legislatore di voler modellare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, dilatandola o restringendola, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d'autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione, alla diffusione ed alla conoscenza delle opere dell'ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato in contestazione.

Per concludere sul punto, le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione dell'art. 171 ter hanno assolto alla funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto" e restringendola allorché il fatto è stato previsto, come nella fattispecie in esame, come reato soltanto qualora commesso a "fini di lucro" (cfr., sul punto specifico Cass. Pen., III sez., n. 33303, ud. 25.6.2001, Ashour ed altri, rv 219683), dovendosi intendere, con tale ultima espressione, uno specifico fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte del soggetto cui viene attribuito il reato, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere (Cass. Pen. III sez., n. 149, ud. 22.11.2006, Rizzi, rv. 235706), essendo esclusi dalla previsione incriminatrice la duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l'acquisto non concorrano con i reati previsti dall'art. 171 e segg. e non siano destinati all'immissione in commercio di detto materiale (cfr. Cass. Pen., SS.UU., n. 47164, 20.12.2005, Marino).

§ - Il reato di ricettazione - Esclusa la sussistenza del reato contestato sub capo A) della rubrica [art. 171 ter comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) legge 22.4.1941, n. 633], discende l'insussistenza anche del reato di ricettazione contestato sub capo B) della rubrica, non soltanto perché difetta l'elemento costitutivo della fattispecie (la provenienza da "delitto" dei beni indicati sub capo A), ma anche perché, avendo l'imputato duplicato egli stesso i CD musicali dai dischi originali in suo possesso, non è -in ogni caso- configurabile il delitto di ricettazione, difettando l'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie, cioè l'acquisto o la ricezione da altri, a qualsiasi titolo, dei brani estratti dai dischi di vinile originale, ovvero dai CD musicali originali (per i quali l'imputato ha regolarmente corrisposto il pagamento dei diritti SIAE e dei diritti connessi).

§ - Conclusioni – Alla stregua delle suesposte motivazioni, difettando la sussistenza del "fine di lucro", elemento costitutivo della fattispecie del reato contestato sub capo A) della rubrica, nonché i presupposti richiesti dal comma 1 lett. c) e dal comma 2 lett. a) della legge 22.4.1941, n. 633 e succ. modif. oltre che dall'art. 648 cod. pen., si impone l'assoluzione di XX YY da entrambi i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Si impone, altresì, il dissequestro e la restituzione all'avente diritto XX YY di tutto quanto in sequestro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 4 giugno 2008,

letti gli artt. 448 e ss., 530 c.p.p.,

ASSOLVE

XX YY da tutti i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

ORDINA

l'immediato dissequestro e la restituzione all'avente diritto XX YY di tutto quanto in sequestro.

Così deciso in Ischia, camera di consiglio del 4 giugno 2008

IL GIUDICE

dr. Angelo Di Salvo

Data deposito: 19 agosto 2008.


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