Messaggio
  • EU e-Privacy Directive

    Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando a navigare nel sito accetti il loro utilizzo.

    Guarda la Cookie Policy

Sentenze

Processo sommario di cognizione, prove, rilevanza, precisazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IX

IL GIUDICE DOTT. MICHELE CATALDI

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.PC.

NEL GIUDIZIO AVENTE N.R.G. 54000/20012

 

Gli avv.ti Paolo Trancassini e Domenico Bellantoni hanno chiesto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la condanna di Renato Francesconi a pagare loro euro 26.851/51, comprensive di c.p.a. ed i.v.a., ma da integrare con interessi legali, per i compensi professionali relativi all’attività professionale da loro scolta, su mandato del convenuto, nei seguenti giudizi civili:

  1. Costituzione e difesa nel corso della lite di Renato Francesconi, quale convenuto, nella causa n.r.g. 68578/2000, introdotto dalla Diana 80 s.r.l. presso questo Tribunale, di valore indeterminabile;
  2. Introduzione, da parte di Renato Francesconi, presso questo Tribunale, quale attore, della causa n.r.g. 86086/2002, contro la Diana 80 s.r.l., di valore indeterminabile, e difesa dello stesso attore nel corso della lite;
  3. Introduzione, da parte di Renato Francesconi, presso la Corte di Appello di Roma, quale appellante, della causa n.r.g. 6811/2005, contro la Diana 80 s.r.l., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 11066/2005, che aveva rigettato le domande e le difese dello stesso Francesconi nelle due procedure sopra citate, riunite tra loro; nonché difesa dello stesso attore nel corso della lite, sino alla rinuncia degli avvocati qui ricorrenti al mandato il 24.2.2006.

Il convenuto, cui era stato concesso il termine per costituirsi sino a dieci gg. prima dell’udienza del 13.3.2013, si è costituito il 4.3.2013, chiedendo il rigetto della domanda degli attori e proponendo domanda riconvenzionale di condanna degli stessi – alternativamente o in solido al risarcimento dei danni che gli avrebbero provocato con la loro condotta professionale, che assumeva caratterizzata da scarsa diligenza professionale.

Preliminarmente, sull’ammissibilità del ricorso, da parte dell’avvocato che agisce per ottenere l’adempimento dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, al procedimento sommario di cognizione c.d.”puro” o “facoltativo” di cui all’art. 702 bis c.pc.

Il ricorrente ha utilizzato lo strumento processuale del procedimento sommario di cognizione codicistico, alternativo, a norma dell’art. 702 bis c.p.c., al giudizio ordinario, o a quello monitorio, e non il procedimento speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. 1.9.2001, n. 150.

Prima che l’art. 51, 1°, 18.6.2009, n. 69, inserisse nel codice di procedura civile, dopo il capo III del titolo I del libro IV, il capo III bis, intitolato “Del processo sommario di cognizione” e composto dagli articoli da 702 bis a 702 quater c.p.c., l’avvocato poteva agire, per ottenere la condanna del cliente a pagargli i compensi professionali, o nelle forme del procedimento di cognizione ordinario; o, in alternativa, con il procedimento per ingiunzione; ovvero, sempre in alternativa, con il procedimento speciale di cui agli artt.28 s.s. l. 13.6.1942, n. 794, ove si trattasse di compensi per prestazioni giudiziali in materia civile.

Introdotto nel sistema processuale il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis s.s. c.p.c. e configurato, nelle materie rimesse alla trattazione e decisione del Tribunale in composizione monocratica, quale rito semplificato alternativo a quello ordinario, si è offerta quindi all’avvocato l’ulteriore possibilità di agir, verso il cliente, anche con tale strumento, quando il giudizio venga instaurato davanti al Tribunale.

Tuttavia, l’art. 54, 1° e 2°, l. 18.6.2009, n°69, ha contemporaneamente conferito al Governo anche la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, realizzando il conseguente necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La delega legislativa è stata esercitata con il d.lg 1.9.2011, n.150.

La tecnica legislativa adottata dal legislatore delegato non appare tuttavia del tutto coerente con il fine di semplificazione effettiva dei riti civili – e forse neanche con i principi, i criteri direttivi ed i limiti della delega di cui all’art. 54, 1°, 18.6.2009, n. 69 – poiché non si è esaurita nell’individuare categorie di controversie alle quali applicare l’uno o l’altro dei modelli di giudizio speciale di riferimento individuati dalla legge delega, ma ha innanzitutto inciso sulla disciplina stessa dei singoli modelli, modificandola in parte per dettare disposizioni comuni alle singole controversie cui essa deve applicarsi. Così, nel capo I del d.lg. 1.9.2011, n. 150, dedicato alle Disposizioni generali, gli artt. 2 e 3, introducono le disposizioni comuni, rispettivamente, alle controversie che, ai sensi del successivo capo II, sono regolate dal rito del lavoro, e, ai sensi del successivo capo III, sono sottoposte al rito sommario di cognizione, ma contengono delle significative differenze rispetto al procedimento di cui agli artt. 409 ss c.p.c. ed a quello di cui agli artt. da 702 bis a 702 quater c.p.c..

Dunque, i modelli di rito del lavoro e di rito sommario di cognizione che costituiscono la cornice procedimentale comune alle varie categorie di controversie elencate nel decreto legislativo delegato sono già, almeno in parte, difformi, rispetto ai loro archetipi disciplinati nel codice di rito. A ciò si aggiunga poi che, nel disciplinare ciascuna singola specie di controversia alla quale deve applicarsi il rito di destinazione, ognuno degli artt. da 6 a 13 (per quanto riguarda le liti regolate dal rito del lavoro) e da 14 a 30 ( per quanto riguarda le cause regolate secondo il procedimento sommario di cognizione) del decreto delegato si apre disponendo che a quella specifica categoria di lite si applica il modello di rito (lavoro, sommario o ordinario) prescelto dal legislatore, “ ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.

In particolare, l’art. 14 d.lg. 1.9.2001, n.150, stabilisce che:

“ 1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

3. nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”;

Il dato letterale appena richiamato non sembra potersi interpretare nel senso che il legislatore abbia voluto incidere, sul complesso degli strumenti di tutela preesistenti, nel senso di sopprimere la possibilità di ricorrere al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e di configurare il rito speciale di cui all’art. 14 d.lg. 1.9.2011, n. 150 come unica alternativa al giudizio ordinario, a parte la tutela monitoria.

Viceversa, l’intenzione del legislatore sembra esclusivamente quella di disciplinare ex novo il procedimento speciale di cui agli artt.28 s.s. l. 13.6.1942, n. 794, sostituendo alle forme procedimentali descritte negli artt. 29 e 30 l. 13.6.1942, contestualmente abrogati, quelle dettate dall’art. 14 d.lg. 1.9.2011, n.150.

Pertanto, l’art. 14 d.lg. 1.9.2001, n. 150 ha soltanto rimodellato il rito speciale già applicabile, in alternativa, alle controversie previste dall’art. 28 l. 13.6.1942, n. 794, che infatti non è stato abrogato dal d.lg. 1.9.2011, n. 150, ma solo riformato, e che determina quindi a monte l’area di applicazione dello stesso art. 14 d.lg. 1.9.2011, n. 150.

Tuttora, quindi, l’avvocato che agisca nei confronti del cliente per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali avrà a disposizione, quali strumenti alternativi, oltre che il ricorso monitorio (sulla cui ammissibilità o meno, anche ai sensi dell’art. 636 c.p.c., dopo che è stato abrogato il sistema tariffario preesistente non è possibile dilungarsi in questa sede, essendo problematica estranea al caso di specie), la citazione ordinaria, il ricorso di cui all’art. 702 bis c.p.c. e – ove si tratti di compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – quello ex artt. 14 d.lg. 1.9.2011, n. 150 e 28 l. 13.6.1942, n. 749.

Ed è appena il caso di ricordare che notevoli sono le differenze tra il procedimento sommario di cognizione c.d. “puro” o “ facoltativo”  di cui all’art. 702 bis c.p.c. d il rito sommario di cognizione che, per effetto del combinato disposto degli artt. 3 e 14 d.lg. 1.9.2011, n. 150 si applica alle fattispecie previste dall’art. 28 l. 13.6.1942, n. 794.

Infatti, nel secondo, a differenza del primo, la composizione del Tribunale (che coincida con l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è collegiale; le parti possono stare in giudizio personalmente; non si applicano i comuni secondo e terzo dell’articolo 702 ter c.p.c. e l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Spetta quindi al ricorrente, in subiecta materia, nel proporre presso il Tribunale (unico ufficio giudiziario davanti al quale è ammissibile il procedimento di cui agli artt. 702 bis c.p.c., e quindi unica autorità di fronte alla quale può porsi il dubbio sulla specie di procedimento effettivamente incardinato9 un ricorso introduttivo di un procedimento sommario di cognizione, che abbia per oggetto i compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, precisare quale dei due mezzi alternativi di tutela (art. 702 bis c.p.c. o artt. 3 e 14 d.lg. 1.9.2011, n. 1509 intenda esperire.

In mancanza di espressa indicazione, il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, potrebbe eventualmente desumere quale sia stata la scelta del ricorrente dall’indicazione specifica della composizione collegiale o monocratica del Tribunale, piuttosto che dall’illustrazione di causa petendi e petitum della domanda (di regola sostanzialmente coincidenti nei due procedimenti e quindi non selettive del rito); dovendo comunque concludere, in mancanza di specificazione esplicita o implicita del ricorrente, per la qualificazione del ricorso come procedimento ex art. 702 bis c.p.c., in quanto strumento di tutela che costituisce (nelle controversie assegnate alla decisione del Tribunale in composizione monocratica) la generale alternativa al rito di cognizione.

Ancora preliminarmente, la domanda riconvenzionale del convenuto è inammissibile, come eccepito dalle controparti, per essersi costituito tardivamente il convenuto.

Infatti, pare convenuta si è costituita in data 4.3.2013, ovvero 9 gg. prima della fissata udienza del 13.3.2013.

I ricorrenti hanno eccepito che il convenuto si è costituito in ritardo rispetto al termine di cui all’art. 702 bis, 3°. C.p.c., secondo il quale il Giudice assegna “il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza”

Va premesso che il dato testuale normativo è tutt’altro che univoco, non essendo chiaro se tra la data di costituzione del convenuto e l’udienza fissata devono intercorrere almeno dieci giorni, o non più di dieci giorni.

La risposta dovrebbe dedursi dalla funzione che si assegna al termine, che non è quella di garantire al convenuto un adeguato spazio temporale per predisporre le proprie difese: considerato che il termine minimo legale di comparizione è determinato con riferimento al termine di costituzione del convenuto (ricorso e decreto vanno notificati al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione), la circostanza che il Giudice possa variare quest’ultimo non incide sul primo: il convenuto avrà sempre almeno trenta giorni per predisporre la sua comparsa di risposta.

Il termine di costituzione del convenuto è invece funzionale alla difesa del ricorrente attore, che deve avere adeguato tempo per conoscere le difese del convenuto, prima dell’udienza.

Inoltre, come è stato osservato in dottrina, il decorso di un adeguato lasso di tempo tra la costituzione del convenuto e l’udienza è necessariamente funzionale alla possibilità, per il giudice, di conoscere e studiare adeguatamente gli atti di costituzione di ambedue le parti, attività essenziale rispetto ad un procedimento che il legislatore ipotizza a concludersi, con la decisione, anche nella medesima prima udienza.

Pertanto, anche alla fine di consentire al giudice di modulare adeguatamente il termine in questione, rispetto alle esigenze della singola causa e del suo ruolo, sembra preferibile la lettura secondo la quale devono intercorrere almeno dieci giorni tra la data di costituzione del convenuto e l’udienza e che il termine sia in ipotesi ampliabile discrezionalmente solo nel senso dell’ulteriore anticipazione della costituzione rispetto alla data d’udienza.

Nel caso in specie, con il decreto monocratico del 26.11.2012, è stato appunto assegnato alla parte convenuta il termine “di dieci giorni prima della data fissata per l’udienza” per costituirsi.

Il convenuto, costituendosi in data 4.3.2013, ovvero 9 gg, prima della fissata udienza del 13.3.2013, non ha quindi rispettato il termine assegnatogli dalla legge e dal decreto del Giudice.

Non rileva, ai fini della verifica della tempestività della costituzione, che il termine scadesse in data festiva, ovvero domenica 3.3.2013.

Infatti, l’art. 155, 4°, c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “ a ritrorso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’ abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo (Cass., Sez. 1, sentenza n. 19041 del 12/12/2003, ex plurimis. Nello stesso senso, sulla scadenza di termini a ritroso il sabato: cass. Sez. L, sentenza n. 11163 del 07/05/2008).

Come eccepito dai ricorrenti, la conseguenza rilevante, nel caso di specie, della tardiva costituzione della parte convenuta è la decadenza della stessa parte dalla facoltà di proporre nei loro confronti la domanda di condanna al risarcimento dei danni.

Nel merito, le domande dei ricorrenti vanno parzialmente accolte, in quanto:

  1. Esclusa la pretesa responsabilità professionale delle parti ricorrenti, oggetto della domanda riconvenzionale inammissibile, l’unica effettiva contestazione specifica del convenuto rispetto all’an ed al quantum del credito riguarda il conferimento del mandato all’avv. Bellantoni, che il Francesconi assume di non aver inteso conferire;
  2. In atti l’unico mandato del convenuto all’avv. Bellantoni prodotto dai ricorrenti in copia munita di sottoscrizione del conferente in calce è quello relativa all’appello de quo;
  3. Pertanto, il credito (quantificato dagli istanti senza variazioni correlate al numero dei codifensori) oggetto del ricorso, per il resto non contestato per an e quantum, deve essere riconosciuto, nelle misure esposte nel ricorso per le diverse prestazioni relative al giudizio d’appello, mentre per gli altri giudizi deve accertarsi la legittimazione attiva del solo avv.to Paolo Trancassini;
  4. Gli interessi al tasso legale sulle somme oggetto della condanna decorrono dalla domanda (14.12.2012), non essendo il credito liquido prima di questa decisione.

Le spese del giudizio:

seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. n°140/2012, considerati il valore, la natura e la complessità della controversia ed il numero, l’importanza e la complessità delle questioni trattate.

Non avendo il d.m. 20.7.2012 n. 140 previsto parametri specifici per il rito sommario di cognizione, in forza dell’art. 7 della stessa fonte i compensi del difensore, in sede di liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente, vanno liquidati applicando, in via analogica, i medesimi parametri dettati per l’attività giudiziale espletata nel rito ordinario di cognizione, tenendo però conto, nella concreta determinazione e valutazione dell’attività espletata:

  • sia della maggior semplicità formale e (di regola) sostanziale propria delle cause trattate con il procedimento ex art. 702 bis ss. C.p.c. ove effettivamente riscontrabile nel caso sub iudice;
  • sia dall’assenza di una fase istruttoria, in quanto la causa è stata riservata per la decisione sin dalla prima udienza;
  • sia, infine, della circostanza che il giudizio si è atteggiato, nel caso di specie, per lo stesso motivo, in modo tale da escludere una netta distinzione tra le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria, così giustificando anche l’omissione della liquidazione del compenso specificatamente concernente quest’ultima.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI ROMA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, OGNI ALTRA ISTANZA, DOMANDA ED ECCEZIONE DISATTESA, COSI’ DECIDE:

  1. condanna Renato Francesconi a pagare:
  2. all’avv. Paolo Trancassini la somma di € 11.627,08 oltre interessi dal 14.12.2012 al saldo, al tasso legale;
  3. all’avv.to Paolo Trancassini ed all’avv.to Domenico Bellantoni, in solido tra loro, la somma di € 14.264,58 oltre interessi dal 14.12.2012 al saldo, al tasso legale;
  4. all’avv.to Paolo Trancassini ed all’avv.to Domenico Bellantoni, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida come segue: euro 1.063,00 per spese; euro 900,00 per compenso tabellare ex art. 11, oltre spese generali forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
  5. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto.

Provvisoria esecutività come per legge.

Roma, 25.3.2013.

Minuta depositata il 3.4.2013.

                                                                                        IL GIUDICE

                                                                                        Dott. Michele Cataldi 


Add a comment

Sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale

Un nuovo destino per l'indennizzo diretto

 

Ricordo la prima volta che ho letto il testo del nuovo codice delle assicurazioni elaboratavv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOo dal Ministro dello Sviluppo Economico On. Marzano, correva l’anno 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi (aveva vinto le elezioni nel 2001), lessi le novità sul terzo trasportato ed in materia di F.G.V.S.e lo trovai un testo equilibrato ed in linea con la legge delega. Poi ci furono le elezioni regionali del 2005, vinse il centrosinistra, arrivò un rimpasto di governo, venne sostituito l’On. Marzano con l’On. Scajola (dimissionario dal Ministero degli Interni qualche anno prima dopo l’omicidio del prof. Biagi).

Non appena si insediò il Ministro chiesi un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, venni ricevuto unitamente ad alcuni colleghi dal Sottosegretario On. Cota (all’epoca Consigliere regionale della Lega Nord, avvocato penalista di Novara) il quale ci riferì che era intenzione del Ministero di far ridurre le polizze assicurative e che per raggiungere questo obiettivo anche gli avvocati dovevano fare dei sacrifici ed in conclusione avrebbero aggiunto al testo del codice delle assicurazioni l’indennizzo diretto. Nonostante tutti i tentativi di far comprendere al Sottosegretario l’impossibilità che in l’Italia le polizze assicurative possano diminuire, che le norme devono essere emanate nel rispetto della Carta Costituzionale, proposi un tavolo tecnico tra avvocati, magistrati, assicuratori e governo per elaborare un testo di legge equilibrato.

Ci rispose che il Ministero aveva incontrato le associazioni dei consumatori e che il nuovo testo con l’aggiunta dell’indennizzo diretto era piaciuto a tutti (evviva)!!!

Nei mesi successivi insieme ad un gruppo di amici abbiamo costituito l’A. D. U. AS. (associazione danneggiati ed utenti assicurativi) con l’unico obiettivo di tutelare i cittadini danneggiati al fine di ottenere un giusto ed equo risarcimento del danno. Volevamo difendere il cittadino danneggiato che con l’indennizzo diretto, oltre ad avere già l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo, doveva far valutare i danni fisici, morali e materiali, accettare l’assistenza tecnica della propria compagnia assicuratrice. Inoltre, quest’ultima risarciva i danni e consigliava se il risarcimento era corretto, fuori gli avvocati dal risarcimento, se lo vuoi caro danneggiato te lo paghi da solo. Come poteva un danneggiato conoscere il valore del risarcimento, chi gli avrebbe detto se l’offerta era adeguata all’effettivo danno subito??? L’indennizzo diretto … diretto a chi!!!

L’8.12.2005 scrissi per l’A.D.U.AS. una memoria al Consiglio di Stato che doveva emettere il proprio parere consultivo, il testo dell’indennizzo diretto fu rispedito al mittente (Ministero dello Sviluppo Economico) in quanto non c’era alcun risparmio sulle polizze dei cittadini a fronte di un’evidente riduzione delle tutele per i danneggiati.

Il 15.12.2005 l’A.D.U.AS organizzò una manifestazione al Ministero dello Sviluppo Economico con tanto di Carabinieri in assetto antisommossa e fu bloccata via veneto.

Ritornai al Ministero dello Sviluppo Economico, fui ricevuto dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo, in quell’incontro rilevai che il testo dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni non poteva funzionare, c’era una sproporzione tra le parti, da un lato il soggetto economicamente più forte con a disposizione tecnici, medici, liquidatori, capacità economiche, dall’altro un cittadino danneggiato che da solo doveva affrontare “golia”, senza avere le capacità economiche e la preparazione giuridica. Il danneggiato per scrivere la richiesta danni incontrava una serie di trappole che consentivano alle compagnie di assicurazioni di non risarcire i danni, quest’ultime avrebbero aperto due sinistri, ed avevano interesse a risarcire entrambi i danneggiati in concorso di colpa, così non si riducevano le polizze, ma si incrementavano i premi.

Inoltre, la legge delega non prevedeva di escludere dai giudizi il litisconsorte necessario, l’interrogatorio formale del convenuto ed i giudici come potevano condannare il responsabile civile che non era stato citato in giudizio.

La risposta del responsabile dell’ufficio legislativo del Ministero fu imbarazzante: “avvocato la legge è fatta così perché la vuole così il Ministro”.

Ricordo che, come al solito in Italia, quando si vogliono tirare delle fregature le leggi si approvano in estate, quando gli italiani sono al mare e, così, fu decisa l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 209/2005 dal 1.1.2006 e l’indennizzo diretto (art. 149 Cosa succede dopo la sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale e 150) dal 1.2.2007. Ci furono tante interviste a responsabili delle associazioni dei consumatori, mi duole ricordare che il Dott. Landi (Adiconsum) al TG5 disse: “finalmente sconfitta la lobby degli avvocati, faremo risparmiare ai cittadini tanti soldi sulle polizze assicurative” e così tante altre associazioni dei consumatori.

Pensai malignamente che le associazioni dei consumatori volevano prendersi la rappresentanza dei cittadini danneggiati al posto degli avvocati e non gli importava nulla della riduzione delle polizze, mi chiedo ancora oggi se sbagliavo o avevo ragione… Ricordo lo sconforto dei colleghi, gli attacchi che subivamo dalle associazioni dei consumatori e dalle compagnie di assicurazioni, mi colpì in particolare un collega che mi chiese che fine avremmo fatto, lui aveva acquistato lo studio, stava pagando il mutuo, gli era nato da poco un figlio.

Gli risposi che il lavoro avrebbe subito una contrazione di circa il 20%, ma era nostro dovere spiegare ai danneggiati che senza l’aiuto di un avvocato avrebbero rischiato di ottenere minori risarcimenti ed avremmo proposto un testo di legge in parlamento.

L’indennizzo diretto giuridicamente era imperfetto, o veniva modificato oppure la Corte Costituzionale ne avrebbe evidenziato tutti i limiti.

Ci riunimmo con un gruppo di colleghi, decidemmo di redigere delle nuove lettere di intervento che continuassero a tutelare i diritti dei cittadini danneggiati e il diritto a vedere riconosciuti gli onorari legali. L’A.D.U.AS. preparò un testo di legge proponendo la facoltatività dell’indennizzo diretto (atto 1835/2006 Camera dei Deputati), il cittadino danneggiato aveva la possibilità di scegliere se richiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile civile o richiedere lo stesso alla propria assicurazione.

Il testo di legge prevedeva l’obbligo di citare in giudizio il responsabile civile e l’abrogazione dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 254/2006 (esclusione degli onorari degli avvocati). Riuscimmo grazie all’intervento dell’On. D’Agrò ad ottenere l’approvazione di parte del testo in commissione parlamentare.

Abbiamo continuato in questi anni a dialogare con il Ministero dello Sviluppo Economico, della Giustizia, con vari sottosegretari, deputati e senatori, chiedendo la facoltatività del risarcimento diretto.

Abbiamo ritrovato nell’eccezione sollevata dal Giudice di Pace di Palermo, tutti i contenuti espressi nella memoria depositata nel 2005 al Consiglio di Stato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della procedura di risarcimento diretto, fugando molteplici dubbi circa la natura e le modalità di attuazione.

La Corte Costituzionale ha precisato che l’azione diretta contro il proprio assicuratore configura una facoltà per il danneggiato, ovvero un’alternativa all’azione tradizionale accordata per far valere la responsabilità dell’autore del danno.

Tale assunto si fonda sia sulla scelta lessicale effettuata dal legislatore, secondo cui il danneggiato “può” ma non “deve” esperire l’azione di cui all’art. 149 D. Lgs 209/2005, sia sull’obbiettivo perseguito dalla legge delega in materia di diritto assicurativo attraverso il nuovo Codice delle Assicurazioni, ovvero rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. La configurazione della procedura di indennizzo diretto quale rimedio facoltativo è sembrata alla Corte Costituzionale l’unica possibile.

La pronuncia della Corte Costituzionale può quindi considerarsi un passo importante verso un effettivo rafforzamento della tutela accordata dall’ordinamento al danneggiato, cui viene effettivamente offerto un ulteriore rimedio che si affianca, senza sostituirli o escluderli, a quelli già esistenti. La sentenza 180/2009 emessa dalla Corte Costituzionale, che si è abbattuta come una falce sull’indennizzo diretto è un importante risultato dell’avvocatura, che in particolare a Roma ha organizzato due manifestazioni, nell’anno 2005, contro gli art. 149 e 150 del Decreto legislativo n. 205/2009 ed ha fornito un determinante contributo giuridico alla risoluzione dei problemi connessi all’applicazione dell’indennizzo diretto. Finalmente oggi possiamo affermare che l’indennizzo diretto non è più un pericolo per i cittadini e gli avvocati, ma può essere utilizzato come un ulteriore strumento di tutela. Oggi è facile dire “lo avevamo detto e previsto”, ma sono stati anni difficili in cui si aveva la sensazione che i cittadini sarebbero stati progressivamente privati del diritto di difesa.

Lanciamo ancora un appello, se ci sarà una prossima riforma del diritto assicurativo sarà indispensabile la redazione di un testo di legge frutto del lavoro e della collaborazione di un tavolo tecnico composto da magistrati, avvocati, assicuratori e ministero dello sviluppo economico.

Solo un reale confronto tra le parti potrà garantire una maggiore tutela giuridica ai cittadini danneggiati, rispettando la Carta Costituzionale ed il diritto di difesa, ma per il momento godiamoci finalmente una vittoria per i danneggiati e l’avvocatura.

 

 

 


Add a comment

Eccessivo condurre in arresto gli ausiliari del traffico

La Corte di Cassazione mette un freno agli arresti facili dichiarando che risulta eccessivo condurre in arresto degli ausiliari del traffico per il solo fatto che durante l'orario di servizio sono stati trovati inattivi e a chiacchierare tra loro.

La Corte di Cassazione si è occupata del caso di tre vigilini della Capitale accusati di truffa aggravata e tratti in arresto perché ''dopo aver preso servizio si distraevano per alcune ore restando inattivi all'interno dell'auto loro assegnata e infine si recavano a cena in un ristorante''.

Dopo il provvedimento restrittivo i tre ausiliari del traffico si sono rivolti alla Corte e i Giudici di Piazza Cavour (sentenza 6098/2009) hanno dato loro ragione evidenziando che ''in tema di arresto facoltativo in flagranza detto arresto è consentito solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto''.


Add a comment

Interrogatorio di garanzia negato

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 493272009) ha stabilito che gli indagati che passano dai domiciliari al carcere preventivo non hanno diritto all’interrogatorio di garanzia. La Corte, ha precisato infatti che “l’interrogatorio non è previsto dall’art. 276 nelle diverse ipotesi ivi disciplinate. Si tratta, ovviamente, di un rilievo di natura formale ma non irrilevante perché il sistema codicistico che disciplina le misure cautelari risulta costruito con l’analitica previsione degli adempimenti da compiere nelle varie fasi della procedura cautelare, con una tendenziale pretesa di completezza.

Così, in tema, oltre alla previsione dell’indefettibile obbligo di interrogatorio dopo l’esecuzione della misura previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., esistono altre norme che ne prevedono l’obbligo o la facoltà: l’art. 299 comma 3 ter cod. proc. pen. prevede la possibilità che il giudice possa procedere all’interrogatorio nel caso di revoca o sostituzione della misura e prevede obbligatoriamente l’adempimento quando l’istanza di revoca o sostituzione sia fondata su elementi nuovi o diversi.

Ancora: l’art. 302 del medesimo codice prevede l’obbligo di interrogatorio per emettere una nuova misura quando quella precedentemente applicata sia divenuta inefficace. Per poter dunque affermare un’applicazione analogica (perché di questo in definitiva si tratta) dell’art. 294 cod. proc. pen. alle ipotesi disciplinate dall’art. 276 occorrerebbe pertanto individuare una medesima ragione giustificativa che fondi questo tipo di estensione.

L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. è infatti diretto a verificare se permangono le condizioni di applicabilità della misura ed in particolare la gravità indiziaria che potrebbe essere stata scalfita dalle dichiarazioni difensive della persona sottoposta alle indagine (o imputata se è stata già esercitata l’azione penale); ha inoltre la funzione di accertare la persistenza delle esigenze cautelari che potrebbero essere venute meno (per es. con la confessione dell’imputato nel caso in cui le esigenze fossero quelle previste dall’art. 274 lett. a del codice di rito); infine, in esito all’interrogatorio, viene valutata l’adeguatezza della misura applicata.

Si tratta quindi di un adempimento che consente alla persona sottoposta alla misura cautelare di prospettare le ragioni difensive in merito a tutti i presupposti per l’applicazione della stessa e al giudice di valutare globalmente, tenendo conto delle ragioni difensive prospettate nell’interrogatorio, l’esistenza di tutti i presupposti richiesti per l’emissione e il mantenimento”.

 

 

 

 


Add a comment

A: adulterio od assegno familiare?

Perdonare è sempre stato considerato un “nobile” gesto e, da oggi, lo è diventato letteralmente, almeno nei rapporti coniugali!
La Cassazione, nella recente sentenza 25560 del 17 Dicembre 2010 ha, infatti, chiarito che l’infedeltà della moglie, consumata in una relazione extra- coniugale temporanea, non è, di per sé, causa di addebito della separazione.
Quest’ultimo, infatti, come sottolineato dalla Suprema Corte, ha come presupposto il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare. A maggior ragione, quindi, qualora il marito fosse disposto a perdonare la consorte adulterina e in futuro si giungesse, comunque, a una separazione definitiva, non solo non potrebbe rivalersi del passato tradimento, ma potrebbe essergli, addirittura imposto, un assegno di mantenimento!
Ne sa qualcosa in Signor Giuseppe, un cinquantenne pugliese protagonista della presente Sentenza, che si è ritrovato a corrispondere, all’ex moglie, un assegno mensile di duecento euro dopo che quest’ ultima lo aveva lasciato per una breve convivenza, di circa quattro mesi, con un altro uomo e, tornata poi dal marito, era stata da questi perdonata prima di giungere ad una seconda separazione. In definitiva, perdonare è una bella cosa, ma almeno nei rapporti di coppia, anche pericolosa, perché noi possiamo anche non dimenticare dopo il perdono, ma la legge, a quel punto, sì!

Vanessa Pinato


Add a comment
Banner

Newsletter

Newsletter

Immagini da In-giustizia 

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/348377IMG_2330.JPG

404

404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466707Antonio_Di_Pietro.JPG

La riforma organica della magistratura onoraria

 Nell’ultimo decennio, per contenere l’arretrato giudiziario e alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati, la giurisdizione é stata devoluta sempre più ai magistrati onorari, sia aumentando progressivamente la competenza Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/653028Immagine_015.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/576096Romolo_Reboa_078.JPG

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/585707NI2_4866.jpg

Ricadute sugli uffici e sul personale giudiziario della riforma

La parola a Paola Saraceni, Segretario nazionale UGL Ministeri.   Le modifiche apportate dalla riforma del processo civile a detta di molti determinerà un eccezionale aggravio per l’attività giudiziaria in generale ed Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/221145Immagine_008.JPG

Il sistema giustizia per Santacroce

Incontro con il Presidente della Corte di Appello di Roma   Questo doveva essere il resoconto di un’intervista a tu per tu con il Presidente della Corte d’Appello di Roma, Dott. Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/447772Immagine_007.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975780Distribuzione_giornale_1993_33.jfif

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/97025316_dicembre.JPG

"Per i diritti degli ultimi"

La tradizionale serata di fine anno della rivista Venerdì 16 dicembre 2011 la nostra Capitale ha cambiato aspetto, o almeno così è stato in via Flaminia 213 dove, presso lo Studio Leggi tutto