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Uffici Giudiziari

Assenti gli Ufficiali giudiziari alle udienze penali

Dal 15 marzo 2011 nelle aule giudiziarie non sarà assicurata la presenza di personale. Un manifesto della Giunta dell’ANM del distretto di Roma denuncia la grave situazione.

 

Con nota del 22 febbraio 2011, il Presidente del Tribunale di Roma e il Dirigente Amministrativo hanno comunicato che dal 15 marzo 2011 non sarà possibile assicurare, in quasi tutte le aule di udienza penale, la presenza di personale addetto alle funzioni di ufficiale giudiziario.

Ci sembra doveroso riportare all’attenzione dei lettori e dei cittadini la denuncia della Giunta dell’ANM del Distretto di Roma, riportata sui manifesti che circolano all’interno degli uffici giudiziari, essendo la presenza dell’ufficiale giudiziario in udienza un supporto irrinunciabile per lo svolgimento del processo.

Infatti, egli, tra le altre attività di cui è incaricato, ha il compito di: chiamare le parti, curare che non sia turbato l’ordine dell’udienza, impedire comunicazioni fra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché di vigilare affinché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati. Tutte funzioni essenziali al corretto svolgimento di un processo.

Inoltre, come si legge sui suddetti manifesti <

Infatti, l’assenza dell’ufficiale giudiziario costituisce un oggettivo ostacolo alla funzionalità del processo ed è lesiva della dignità e del ruolo che il giudice e le parti pubbliche e private sono chiamate a svolgervi.

Così come, nella quotidianità giudiziaria, le carenze dell’organico producono inevitabili cadute di efficienza e ritardi nei servizi di cancelleria; mortificano le condizioni di lavoro del personale amministrativo presente; penalizzano l’attività professionale degli avvocati e le aspettative dei cittadini.

In un momento nel quale si propongono modifiche costituzionali che non incideranno minimamente sull’efficienza del sistema e sulla ragionevole durata del processo ma che, propagandate come Riforma della Giustizia, costituiscono soltanto un tentativo di alterare l’equilibrio fra i poteri dello Stato e di ridurre l’autonomia della magistratura - anche quella dei giudici - di cui si dice di volere preservare l’indipendenza, la Giunta dell’Anm del distretto di Roma lamenta che, ad oggi, l’unica e consolidata certezza continua ad essere l’ inadempienza al precetto di cui all’art. 110 della Costituzione secondo cui: spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia>>.

 


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Più fascicoli, più indennità!

Aumentano i fascicoli per le archiviazioni ed aumentano le indennità per i Giudici di Pace penali.

 

Nei nostri uffici giudiziari non si fa altro che lamentare l’elevata mole di lavoro dovuta ai numerosi processi penali pendenti, e le cancellerie sono stracolme di fascicoli e faldoni ai quali non si sa dare una giusta ed ordinata collocazione.

Tutti gli operatori del settore dai cancellieri, agli avvocati, agli stessi giudici non fanno che auspicare l’introduzione di sistemi giuridici–operativi che permettano di snellire il lavoro burocratico e di rendere più veloce il processo penale.

Ebbene, se questa è la speranza di tutti, appare davvero incongruo ed illogico che, là dove esistono norme improntate in tal senso, vengano di fatto interpretate nel senso opposto.

Se ciò accade è purtroppo perché il dio denaro la fa da padrone.

Mi riferisco al quarto comma dell’articolo 415 del codice di procedura penale che, in combinato disposto con l’articolo 107, disposizione attuativa del codice di procedura penale, stabilisce che “le denunce a carico di ignoti sono trasmesse da parte degli organi di polizia con elenchi mensili" e che “la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia".

Sennonché, è emersa fra Giudici di Pace penali la prassi di creare tanti fascicoli quante sono le richieste di archiviazione presenti nei detti elenchi.

Orbene, se aumentare il numero dei fascicoli determina solo svantaggi, l’unico scopo che ha condotto a questa interpretazione dell’articolo 415 non può essere che quello di aumentare il volume delle indennità percepite dai giudici per ogni provvedimento da loro emesso.

Tale fenomeno si deve essere talmente sviluppato che ha resa necessaria la divulgazione di una circolare interpretativa del 25 settembre 2002 a firma del capo del Dipartimento, Gianfranco Tatozzi.

Tale circolare ha chiarito “che dovrà essere corrisposta al giudice di pace un'unica indennità per il provvedimento di archiviazione cumulativo delle denunce contro ignoti” e si auspica che detta di- sposizione - questa volta - venga interpretata ed applicata alla lettera, frenando così questo “modus procedendi” che, se non arrestato, avrebbe contribuito ad appesantire gli scaffali delle cancellerie e, cosa più grave, le spese a carico dello Stato!

 

Giovanna Ranieri * Avvocato del Foro di Roma


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L'Osservatorio sulla giustizia penale del Tribunale di Roma

L’Osservatorio sulla Giustizia Penale del Tribunale di Roma è nato nel Luglio del 2005, ad opera di un gruppo di volenterosi magistrati e avvocati penalisti del Foro di Roma, con lo scopo di dare un contributo positivo al funzionamento della Giustizia nella Capitale. Un importante luogo di incontro e di confronto, e una volta tanto non di scontro, fra magistratura ed avvocatura, il cui primo significativo successo è stato, nel Novembre del 2006, la presentazione di un protocollo d’intesa per la gestione delle udienze penali del Tribunale di Roma. L’accordo venne raggiunto anche grazie all’apporto della Camera Penale di Roma, la quale un anno dopo prendeva polemicamente le distanze dall’Osservatorio, inaugurando da allora lo “splendido isolamento” che caratterizza attualmente le sue iniziative. L’Osservatorio Penale ha presentato (assieme all’Osservatorio Giustizia Civile suo “gemello”) gli ulteriori risultati raggiunti ad un convegno organizzato il 26 Gennaio scorso dall’Ufficio dei Referenti Distrettuali per la formazione decentrata della magistratura romana. L’incontro, coordinato e organizzato dal dr. Carlo Sabatini magistrato facente anch’egli parte dell’Osservatorio, aveva come titolo «L’efficienza “possibile”. Organizzazione, prassi, protocolli» e come obiettivo offrire una panoramica sugli sforzi congiunti di magistrati e avvocati “di buona volontà” per cercare di migliorare le condizioni di lavoro nelle aule e nelle cancellerie giudiziarie nel Distretto della Corte di Appello di Roma. In tale occasione giudici e difensori, a stretto contatto di gomito, hanno illustrato il protocollo d’intesa sul processo civile (purtroppo non utilizzato in tutte le Sezioni), quello penale (di cui sopra), l’accordo firmato - seppur non entrato ancora in funzione - con il Tribunale di Sorveglianza di Roma dal Consiglio dell’Ordine e dalla Camera Penale (la cui prima bozza è stata però elaborata dall’Osservatorio Penale)ed infine il progetto di intesa che si sta elaborando per le udienze in Corte d’Appello civile e penale. Nella seconda parte della giornata di studi – che ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Roma Giovanni Ferrara – l’attenzione si è focalizzata sul tema dell’ «autorganizzazione possibile» degli uffici giudiziari. Il Procuratore Ferrara ha illustrato i progressi informatici raggiunti dall’Ufficio da lui guidato, in particolare la scansione elettronica dei fascicoli dei procedimenti per facilitare la “discovery” degli atti successiva all’avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415bis c.p.p. Il Dr. Marco Alma, G.i.p. presso il Tribunale di Milano, ha illustrato il sistema informatico colà utilizzato con successo per l’equa distribuzione del lavoro (e non solo). La relazione ha suscitato vivo interesse ed anche un pizzico di invidia nei colleghi e legali romani: nel piccolo derby informatico-giudiziario con Milano, infatti, la Capitale è uscita sconfitta… In conclusione dell’evento, il Prof. Stefano Zan, associato di Teoria dell’Organizzazione presso l’Università di Bologna, ha sottolineato quanto sia difficile l’ “autorganizzazione” all’interno degli uffici giudiziari data la delicatezza e la gravità della materia trattata, la resistenza culturale di tutti gli operatori del diritto, per non citare la ormai atavica penuria di uomini e mezzi. L’Osservatorio Penale di Roma continuerà a lavorare, a proporre idee e soluzioni, a prendere iniziative, e soprattutto a conseguire risultati tangibili, tenendo sempre a mente quello che diceva Kierkegaard: «non è il cammino che è difficile, è il difficile che è cammino».

 

 

Arianna Agnese - Rodolfo Capozzi *AVVOCATI DEL FORO DI ROMA; A.A COFONDATRICE DELL’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE DEL TRIBUNALE DI ROMA - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE FORENSE “IUS AC BONUM”. R.C MEMBRO DELL’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE DEL TRIBUNALE DI ROMA


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Un viaggio all'interno della giustizia in provincia

Come funziona il Tribunale a Frosinone.

 

L’attuale sede del Tribunale di Frosinone, inaugurata dieci anni orsono, si erge sulla Strada Statale Monti Lepini, nelle vicinanze del casello autostradale.

L’area – posta ai margini del centro cittadino – è densamente trafficata, e la presenza numerosi Una veduta del Tribunale di Frosinoneincroci, con vie che conducono nel cuore del capoluogo ciociaro, contribuisce, tra semafori e rotatorie, a rallentare ulteriormente la condotta di chi deve recarsi in direzione “mare” o verso la parte ovest della provincia. Il palazzo del Tribunale è circondato da tre ampi parcheggi, che consentono agli operatori e agli utenti di trovare facilmente posto per la propria auto. Una volta oltrepassato il cancello dell’ingresso carrabile, ci si imbatte in una rotatoria che presenta al centro una “statua della giustizia”.

Prima dell’androne, è presente un largo porticato, preceduto a sua volta da un esteso piazzale pedonale; intitolato, quest’ultimo, all’ex sindaco di Frosinone Domenico Ferrante.

L’amministrazione della giustizia, pur avendo trovato una sistemazione adeguata dal punto di vista strutturale, presenta molti dei problemi che lamentano la maggior parte delle sedi italiane. Ad un primo impatto, comunque, non si riscontrano quelle gravi inefficienze dovute a carenza di spazio o a disorganizzazione: la collocazione dei fascicoli, infatti, appare ordinata, e i locali si presentano puliti e ariosi.

L’impianto di aerazione, situato nelle stanze, nelle aule e nei corridoi, consente di avere un clima adeguato ad ogni stagione nonostante i larghi spazi. È permesso anche ai disabili di accedere ai piani alti attraverso un’ampia via d’accesso, oltre agli ascensori.

Per verificare meglio la situazione all’interno degli uffici, abbiamo rivolto alcune domande ai cancellieri delle varie sezioni e ad altri operatori; tutti hanno messo in luce una carenza di personale, soprattutto quello amministrativo, dovuto in gran parte a pensionamenti a cui non hanno fatto seguito nuove assunzioni, a causa della persistente omissione di concorsi pubblici. Il responsabile degli ufficiali giudiziari ha confermato la carenza di segretari amministrativi ed ha dichiarato – inoltre – che la categoria da egli diretta è composta da persone avanti con gli anni, con evidenti conseguenze sullo smaltimento del lavoro, e con il pericolo di ulteriori collocamenti a riposo in massa.

Sia nella sezione civile che in quella penale, e presso la procura della repubblica, non vi sarebbe particolare carenza di magistrati, al di là dell’attesa nomina del nuovo procuratore, in sostituzione della Dr.ssa Gerunda.

Come ci è stato rivelato, accade spesso che le carenze di personale risultino annualmente ridotte per motivazioni del tutto formali: capita, infatti, che il ministero ridisegni la pianta organica tagliando il numero delle unità destinate ad ogni ufficio. Per quanto riguarda poi l’informatizzazione delle strutture, alcuni si sono lamentati per la vetustà degli apparecchi, ma vi è chi ha sottolineato che l’auspicabile gestione computerizzata, allo stato attuale, comporta lungaggini nella trasmissione e archiviazione dei dati. Inoltre, il problema dell’informatizzazione – nei tribunali come nelle altre pubbliche amministrazioni – è aggravato proprio da una mancanza di ricambio “generazionale” all’interno degli uffici: infatti, formare sulle nuove tecnologie un personale di età tra i 20 e i 25 anni comporterebbe di sicuro un’accelerazione nel processo di modernizzazione degli apparati. Al termine del nostro itinerario, ci siamo intrattenuti con il presidente dell’ordine degli avvocati; da poco rieletto, è al vertice del foro da diversi anni.

Anzitutto, egli ha evidenziato l’aumento vertiginoso del numero degli iscritti, come del resto accade in tutta Italia. In media, l’elenco si allunga di circa settanta unità ogni anno, e ad oggi non siamo lontani dal migliaio (escludendo l’ordine di Cassino). Tale fenomeno si ripercuote sulla concorrenza tra i professionisti, i quali sono costretti a una lotta tenace per accaparrarsi la clientela; a discapito della qualità. Ciò è stato aggravato, a nostro avviso, dall’abolizione dei minimi tariffari, nonché dal venir meno del “divieto di patto quota lite”, che consente un accordo tra il cliente e il professionista attraverso il quale l’avvocato viene pagato solo in caso di vittoria nel giudizio.

Si Auspica che venga al più presto approvata la riforma dell’ordinamento forense. L’aumento dei legali frusinati ha di certo reso più gravosa la fruizione dei servizi forniti dall’ordine, dalle cancellerie e dagli ufficiali giudiziari; e non si respira più quell’aria “familiare” di qualche decennio fa. Del resto, basta guardare l’ampiezza dell’attuale volume che riporta tutti gli iscritti all’ordine e confrontarlo con uno stesso degli anni ottanta.

Da qualche tempo, poi, le file sono ben più visibili rispetto al passato; anche se non raggiungono l’ampiezza che si riscontra in altre realtà (come ad es. quella romana). Tutti hanno ammesso che, nel complesso, il Tribunale di Frosinone risulta essere funzionale, anche grazie alla buona volontà e alla pazienza di tutti gli operatori, i quali si adoperano quotidianamente affinché il pianeta giustizia a Frosinone non subisca particolari rallentamenti. Una nota dolente riguarda la sezione lavoro, ove il contenzioso risulta essere notevole, alla pari di ciò che accade nel resto del Paese.

 

Gabriele Sabetta


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Pronuncia delle Sezioni Unite in materia di deposito di comparsa

Legittimo il deposito degli atti a mezzo posta.

 

Tra le pronunce della Suprema Corte che nell’anno appena trascorso hanno avuto come oggetto a vario titolo le notificazioni si segnala quella resa dalle Sezione Unite, in base alla quale «l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma ,cod. prov.Civ; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione» (Cass. Civ., SS.UU. sent., 04.03.2009, n. 5160).

La pronuncia nasce a seguito del ricorso presentato dal Ministero dell’Interno, con il quale si denunciava l’erronea declaratoria di inesistenza della costituzione in giudizio del Ministero dinanzi al Giudice di Pace in primo grado, costituzione inviata a mezzo posta e non depositata direttamente in cancelleria.

In pratica, il Ministero, chiamato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, a causa dell’elevato numero dei procedimenti incardinati, inviava con il servizio postale la propria comparsa di costituzione in giudizio alla cancelleria, che provvedeva ad apporre l’attestazione di “depositato”.

Ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in sede di appello, ritenevano irrituale e, conseguentemente, inesistente la costituzione del Ministero che veniva dichiarato contumace.

Le Sezioni Unite, accogliendo il primo motivo del ricorso e prendendo spunto dall’ordinanza della Cassazione n. 12342/08, fondano il proprio ragionamento su due rilievi.

In primis, osserva la Corte, il deposito materiale in cancelleria degli atti non deve essere effettuato obbligatoriamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente.

Questo perché la consegna degli atti è mancante di un titolo volitivo autonomo, ben potendo essere compiuta da un terzo incaricato in qualità di “nuncius”.

Del resto è prassi quotidiana che tale attività venga espletata da segretarie, praticanti, agenzie ed altri delegati. Inoltre, prevedendo l’ordinamento casi speciali di deposito tramite l’invio a mezzo posta (il giudizio di cassazione, il giudizio tributario e quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione, senza dimenticare il deposito dell’insinuazione allo stato passivo nel procedimento fallimentare), non vi è un’essenziale differenza tra il deposito avvenuto con l’invio dell’atto con il servizio postale e quello realizzato con consegna diretta al cancelliere.

Con la precisazione, però, che l’efficacia del deposito si realizzerà non dalla data di spedizione dell’atto, bensì dalla data di raggiungimento dello scopo, cioè nel momento in cui il cancelliere documenterà la ricezione dell’atto ai fini processuali.

Ossia quando il cancelliere apporrà il visto di deposito ed acquisirà agli atti il fascicolo di parte. Tanto in quanto il nostro sistema non conosce una norma che sanzioni espressamente con la nullità l’invio degli atti a mezzo posta. Tutt’al più si può parlare di mera irregolarità.

 

 

Valeria Noccioli* Avvocato del Foro di Roma  


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