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Amministrazione

Il difensore dei romani

Il Comune di Roma ha approvato, dopo ben dieci anni dalla legge 142 del 90 che per prima ne ha previsto l’ufficio, il Regolamento del Difensore Civico. Carica per la quale le candidature si sono concluse il 10 gennaio 2003. L’avvocatura romana ha presentato la candidatura del segretario del Consiglio dell’Ordine forense di Roma Domenico Condello.

Così, sulla base delle norme di legge e sulla scia dei tanti piccoli comuni più lesti a recepirle, anche il Comune di Roma oggi può vantare il suo Difensore civico “al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità cittadina nonché l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’amministrazione con riguardo all’attività del Comune”, come dispone l’articolo 3 del Regolamento che ne disciplina le funzioni.

Da questa disposizione si può immediatamente evincere lo stretto legame che l’ufficio ha con le più recenti tendenze dell’organizzazione dei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini, in cui al recepimento delle direttive costituzionali in materia, si affiancano l’esigenza di trasparenza e di tutela di interessi e diritti dei singoli, come dalle leggi che hanno cercato, proprio dalla legge 142/90 in poi, di “svecchiare” la pubblica amministrazione.

Con risultati certamente non esemplari, ma significativi.

Il Difensore Civico, per la peculiarità dei poteri e della funzione che svolge, dovrebbe inserirsi proprio in questo processo.

Difatti, sempre l’articolo 3 annovera fra i suoi poteri quelli di promuovere e perseguire la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della comunità cittadina e, in particolare, nell’esercizio delle sue funzioni , tutela tutti coloro che possono trovarsi in situazioni di svantaggio nei rapporti con le amministrazioni locali.

E’ palese la posizione mediana del difensore civico nell’ambito dell’integrazione del cittadino nel procedimento amministrativo e la sua funzione di garantire che l’azione P.A. non risulti vessatoria contro diritti e interessi dei singoli.

In più esercita altresì il controllo eventuale e preventivo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale.

Quindi, non solo una funzione di tutela non giurisdizionale postuma, ma anche anteriore alla stessa adozione di atti che il Comune può adottare.

Il Difensore, che deve sempre garantire un intervento qualora sia richiesto, può agire su iniziativa propria e su richiesta di cittadini, mai di soggetti che fanno parte dell’amministrazione.

I cittadini possono rivolgersi a lui come singoli o come associazioni senza obbligo di adottare una particolare forma, e il servigio è gratuito.

A questa larga possibilità di accesso corrisponde un altrettanto ampio potere.

Infatti il difensore è svincolato dall’amministrazione ed esercita prerogative importanti: può chiedere ed ottenere documenti, atti e i chiarimenti necessari allo svolgimento della sua azione.

Quest’azione si concreta nella possibilità, senza citarle tutte, di convocare le parti per accelerare un procedimento, nella possibilità di adire ai competenti organi comunali quando si sono verificati disservizi e nella possibilità di riesame in caso di diniego del diritto d’accesso sulla base della legge n.241/90.

Il Difensore civico, che ha un proprio ufficio “ a carattere extradipartimentale” con tanto di personale, viene eletto fra i candidati dal consiglio comunale a maggioranze di due terzi con scrutinio segreto. Nel caso di mancata elezione la procedura di è di rinnovare il voto, e la possibilità di proporre nuove candidature, fintanto che non si arrivi alla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

L’Ufficio del Difensore Civico, inserendosi a pieno titolo nel processo di riforma della p.a., può svolgere un ruolo importante che dipende però dalla sua solerzia e dall’interpretazione che ne verrà data dal primo eletto.

 

Leonardo Pizzuti


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Le quote societarie

Con una sentenza passata quasi “in sordina” (la n. 42637/2007), la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti del sequestro preventivo (art. 231 c.p.p.) in relazione a quote societarie appartenenti ad una persona non indagata e, quindi, secondo le deduzioni dei ricorrenti, estranea ai fatti di reato.

Ed invero, il Supremo Collegio ha sostanzialmente deciso che, essendo oggetto del sequestro preventivo “qualsiasi bene, a chiunque appartenente”, è da ritenersi legittimo il sequestro effettuato sui beni (o su quote) di una persona estranea al reato, a condizione comunque che il bene sequestrato sia “anche indirettamente collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato stesso ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti” .

Pertanto, parafrasando il ragionamento effettuato dalla Cassazione, dovrà considerarsi rilevante, ai fini del sequestro, non tanto la titolarità del bene sequestrato quanto la sua gestione, la quale, qualora risulti illecita, può giustificare l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 231 c.p.p. .

La Corte ha inoltre ritenuto che un sequestro preventivo così adottato possa considerarsi idoneo anche ad impedire la commissione di ulteriori reati dal momento che priverebbe i soci dell’esercizio dei diritti relativi alle cose sequestrate (in tal senso anche Cass. pen. n. 21810/04).

La sentenza in esame, pur ponendosi in linea con altre pronunce che ammettevano la possibilità di effettuare il sequestro anche su beni appartenenti non indagate purchè si trattasse comunque di “cose pertinenti al reato” (Cass. pen. 4496/99), conferma comunque l’indecisione su questo tema, stante il contrario orientamento della stessa Corte che, invece, sembrerebbe ammettere il sequestro preventivo solo in relazione a beni appartenenti alla persona indagata (su tutte, Cass. pen. 15445/04).

Non sorprende, quindi, la possibilità che la questione relativa all’applicabilità del sequestro preventivo anche alla persona non indagata (come sancito nella sentenza in commento) possa investire le Sezioni Unite della Suprema Corte.

Ma la sentenza n. 42637/07 assume particolare pregio non solo per gli aspetti sopra evidenziati, ma anche per le precisazioni offerte in relazione all’individuazione del tempus commissi delicti dell’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

La Corte ha difatti chiarito che l’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 316 ter c.p. “consegue indebitamente” debba leggersi come “percepisce indebitamente” ossia riscuote materialmente, con la naturale conseguenza che il reato punito dall’art. 316 ter c.p. potrà dirsi consumato solo qualora, dopo l’erogazione del contributo, questo entri materialmente nel patrimonio del destinatario, “essendo quello il momento in cui si produce il danno per l’ente pubblico erogatore”.

Di particolare interesse appare infine l’ultima parte della sentenza laddove, incidentalmente, la Corte di Cassazione sottolinea, in adesione all’orientamento fatto proprio delle Sezioni Unite (41936/05), che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto, in quanto l’art. 640 quater c.p. (relativo alla contestazione agli imputanti anche del truffa ex art. 640 bis c.p.) richiama l’intero art. 322 ter c.p. che espressamente contempla sia i beni che costituiscono il prezzo del reato sia quelli che ne rappresentano il profitto.

 

Francesco Salamone

 


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Un nuovo strumento per accelerare i tempi dei processi

La giustizia "informatizzata".

 

Il sisma che ha colpito l’Abruzzo la mattina del 6 Aprile, oltre a distruggere intere città e a provocare tantissimi morti, purtroppo ha anche creato seri problemi ai magistrati e avvocati dell’Aquila rimasti senza uffici e stampanti e con interi fascicoli sepolti sotto le macerie.

Proprio per venire incontro a tali ulteriori esigenze della gente terremotata è stato aggiunto al “pacchetto Abruzzo” un intero articolo dedicato alla c.d. “digitalizzazione” della giustizia. E’ previsto, dunque, che i vecchi fascicoli saranno digitalizzati, ossia trasformati in un formato digitale, gratuitamente dalle Poste italiane, mentre i nuovi atti partiranno già scannerizzati dai computer di avvocati e magistrati, attraverso caselle di posta elettronica certificata. Tale novità è stata anche inserita nel ddl giustizia, contenente, altresì, disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e il processo civile, che il 26 Maggio è stato approvato dall'assemblea del Senato con 136 voti a favore, 92 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento è ora legge…giusto il tempo di pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, la riforma del processo civile, come ha spiegato il Guardasigilli Angelino Alfano durante la presentazione a Palermo, si pone l'obiettivo di accelerare i tempi della giustizia civile in Italia e di far fronte così ad un arretrato di oltre 5 milioni di processi.

Uno degli articoli che compongono il provvedimento introduce, appunto, il tema della digitalizzazione e del processo telematico. Secondo questa nuova norma, dunque, si potranno effettuare le notifiche degli atti e le convocazioni per via telematica e con le garanzie della posta elettronica certificata. Inoltre, i legali potranno scambiarsi via mail le memorie redatte nel corso del processo e le deposizioni dei testimoni, che potranno essere raccolte in forma scritta fuori dall’aula giudiziaria. Altre novità sono state introdotte dal ddl “Alfano” sempre al fine di accelerare i tempi dei processi. Ad esempio è previsto l’aumento della competenza dei giudici di pace sia nelle cause su beni mobili sia nelle liti per risarcimenti da incidente stradale. Si punta inoltre a ridurre i tempi, prevedendo sanzioni per le parti che sollevano questioni infondate o solo dilatorie e per chi ha rifiutato senza motivo un tentativo di conciliazione. Viene introdotto poi un filtro per ridurre il numero dei ricorsi che approda in Cassazione e istituito un procedimento sommario di cognizione nelle cause di competenza del giudice unico per arrivare alla definizione in tempi più celeri.

Un procedimento, dunque, con minori formalità, meno garanzie di contraddittorio, concluso con un'ordinanza. Quanto alle deleghe, il progetto di riduzione delle forme processuali - fatta salva la cancellazione immediata del processo societario - punta a lasciare in vita il rito ordinario, quello sommario e pochi altri speciali (famiglia, lavoro, fallimenti e proprietà industriale). Sempre a un futuro intervento, è poi affidata la revisione della conciliazione. Questo, in sintesi, il contenuto della nuova riforma del processo civile, con la speranza che tutto questo serva realmente a velocizzare le udienze e a evitare le condanne che, purtroppo, il nostro Paese continua a subire per la “giustizia lumaca”.

Clara Cangialosi

 

 


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Il medico legale deve esaminare il danneggiato

 

Come sappiamo il Decreto ministeriale 03/07/2003 emesso in applicazione dell’articolo 5 della legge 57/2001 ha approvato la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti d’invalidità.

A prescindere dalle pur moltissime argomentazioni possibili sui metodi che hanno dato luogo al provvedimento interministeriale de quo, che, a mio sommesso avviso, non è stato emanato tramite una valida procedura legale (legge delega) che ne fissasse preventivamente i criteri ed i metodi, dovendo peraltro incidere su posizioni soggettive giuridicamente tutelate dall’ordinamento Italiano ed Europeo oltre che nelle disposizioni della Costituzione (articolo 32), deve comunque sottolinearsi come in alcuni passaggi del testo relativo ai criteri applicativi si notano alcuni dettati che se attentamente vagliati possono condurre l’interprete del Decreto a determinare alcuni punti fermi che dovranno dar luogo ad un cambiamento strutturale nella determinazione dei soggetti che saranno preposti all’interpretazione ed applicazione della tabella che ribadiamo avente solo valore indicativo.

Quello che per primo emerge con chiarezza è il soggetto destinatario della tabella; si legge al sesto capoverso dei criteri applicativi: «Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggior danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato». Il provvedimento in esame affida dunque allo specialista medico legale l’onere di esaminare il soggetto danneggiato per valutare il danno in base ai criteri tabellari ed in base alle condizioni soggettive e questa valutazione risponde, almeno nella forma, al principio costituzionale dell’integrale risarcimento e della personalizzazione soggettiva dello stesso.

Del resto anche in altri passaggi del testo introduttivo si fa riferimento a «valutazioni medico legali» necessarie per una corretta e scientifica applicazione della tabella.

La funzione del medico legale è infatti oggi ancor più necessaria dovendosi tener conto di tutte le variabili soggettive dell’evento dannoso e dei suoi riflessi anche esistenziali che la Giurisprudenza più sensibile sta apprezzando. Le cognizioni mediche si affiancano a quelle giuridiche ed all’evoluzione del diritto vivente costringendo il medico legale a costante aggiornamento professionale e non appare ragionevole affidare a medici non specialisti nella disciplina le funzioni di consulente medico legale. Ciò che è sino ad ora accaduto nella prassi, deve quindi mutare. Non è un qualsiasi medico che deve o può essere in grado di valutare le lesioni, i postumi permanenti da esse derivanti ed i riflessi soggettivi collegati. Il danno, pur mantenendo un suo scolastico concetto unitario, si distingue concettualmente in danno evento e danno conseguenza, specialmente quando si tratta di valutare il danno non patrimoniale, anche alla luce della nuova e corretta interpretazione costituzionale dell’aricolo 2059 del codice civile, ormai vero cardine di questa tipologia di danno.

Questo compito deve essere riservato allo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il solo che tramite una specifica formazione professionale sia in grado di compiere le valutazioni, le comparazioni, le analogie interpretative e le considerazioni mirate su cui il testo introduttivo della tabella più volte si sofferma.

La prassi di alcuni Tribunali e degli Uffici Giudiziari minori ed anche di qualche Impresa di assicurazione è stata sino ad ora quella di nominare quali propri Consulenti anche medici generici o specialisti di altre discipline mediche, talvolta per nulla attinenti con le tipologie delle lesioni che si dovevano valutare.

Ora che per la prima volta, seppure in un atto ministeriale, pur fatte salve le riserve fatte in precedenza, si restituisce alla figura dello specialista in medicina legale la sua propria funzione e, mi si permetta, il suo elevato compito, appare evidente come anche la prassi vada corretta per mezzo di una virtuosa presa di coscienza da parte dei soggetti interessati, siano essi Giudici, Imprese o Avvocati.

Mi si consenta, in ultimo, di dire che tale soluzione sarebbe peraltro in favore di tutti. Il Cittadino sarebbe più tutelato, il Giudice sarebbe meglio e più scientificamente supportato nella sua alta funzione di giudicante, l’Avvocato potrebbe meglio tutelare il proprio assistito e valutare meglio le possibilità di successo della vertenza.

Ovviamente qualora vi siano dei casi clinici che necessitino la consulenza di altri e diversi specialisti questi potrebbero, a loro volta, supportare lo specialista in medicina legale.

Un’ultima considerazione su cui soffermarsi è quella che nell’espletamento della funzione medico legale, sia come consulente di parte, sia come consulente d’ufficio si può incorrere in ipotesi di responsabilità professionale, contrattuale ed extra contrattuale, civilmente e a volte anche penalmente rilevante.

Infatti i concetti di negligenza, imprudenza ed imperizia devono essere valutati anche tenendo conto della singola competenza professionale del consulente. Ad ognuno il suo ruolo perché ognuno lo possa svolgere al meglio, senza ricorrere ad approssimazioni o formulette stereotipate, di certo molto dannose per tutti.

 

Settimio Catalisano* Avvocato del Foro di Roma


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Locazioni, alcune questioni da risolvere

La difficile lettura dell’articolo 2 della Legge 431 del 1998 sull’applicazione della nuova normativa.

Come è noto i contratti che si rinnovino tacitamente ai sensi della normativa previgente hanno «ufficialmente » ingresso nella disciplina ordinaria della nuova legge e, specificatamente, nella previsione dell’articolo 2, primo comma, della legge medesima, cito, avranno una «durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali… sono rinnovati per un periodo di quattro anni», fatti salvi i casi di diniego di rinnovo per tale secondo quadriennio nelle ipotesi descritte all’articolo 3, primo comma, della legge 431 del 1998.
Qualche problema può (o poteva) porsi in relazione al momento perfezionativo della fattispecie giuridica del rinnovo tacito ai fini della concreta individuazione dei contratti che transitano (o sono già transitati) dalla vecchia alla nuova normativa.
Al riguardo, giova sottolineare che l’articolo 2 comma sesto della legge 431 del 1998 dispone che la nuova normativa trova applicazione per i contratti stipulati prima del 30 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge) che si rinnovino (e non che si siano rinnovati), per cui occorre avere riguardo al decorso o meno del termine - previsto nella vecchia legge o di quello più ampio convenuto dalle parti nel contratto - per la valida disdetta della convenzione locatizia.
Orbene, se il contratto è già pervenuto alla sua scadenza naturale in data antecedente al 30 dicembre 1998 e, quindi, si è (o si era) già rinnovato secondo il regime previgente, è a tutti gli effetti un contratto in corso alla predetta data e non sorge alcun dubbio sull’assoggettamento di esso al vecchio regime giuridico; tale contratto diverrà (o sarà divenuto) oggetto di attenzione della norma in esame solo al momento della sua successiva scadenza (allorché, in mancanza di disdetta, transiterà - o sarà transitato - nel nuovo regime dei contratti liberi).
Qualora, invece, il contratto non lo sia (o non fosse) ancora pervenuto alla scadenza naturale, ma alla data del 30 dicembre 1998 sia (o fosse) già spirato il termine per comunicare la disdetta, la fattispecie del rinnovo tacito deve ritenersi perfezionata secondo il regime previgente e, quindi, il contratto deve ritenersi rinnovato per un solo quadriennio decorrente dalla scadenza naturale anche se questa è successiva al 30 dicembre 1998 secondo la vecchia legge, per cui il rapporto continua ad essere regolato dalla normativa previgente.
Ciò sia nell’ipotesi ordinaria di rapporto soggetto alla legge 392 del 1978 che in quella di contratto stipulato secondo la legge 359 del 1992, ovviamente alla seconda scadenza.
Viceversa, per i contratti in corso de iure al 30 dicembre 1998 - per i quali le parti erano ancora libere di comunicare una tempestiva disdetta idonea a determinare legittimamente la cessazione del rapporto in corso - la mancata disdetta configura una manifestazione tacita di volontà delle parti (questa volta valutabile alla luce della nuova legge anziché della vecchia) di far transitare la convenzione locatizia secondo la previsione di cui al più volte ricordato articolo 2, comma sesto, della legge 431 del 1998, nel nuovo regime giuridico, che comporta una durata di «quattro anni + quattro », anche se al canone precedentemente pattuito, perché, essendo ora libera la sua determinazione, tale libertà può esercitarsi giuridicamente anche con una manifestazione tacita che riconfermi la vecchia misura legale.

Ernesto Palatta* Avvocato del Foro di Roma


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