Messaggio
  • EU e-Privacy Directive

    Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando a navigare nel sito accetti il loro utilizzo.

    Guarda la Cookie Policy

Giurisprudenza

Cassa Forense: il Presidente Ubertini risponde alle false accuse di Repubblica

Nei giorni scorsi il quotidiano “La Repubblica” ha pubblicato una lunga inchiesta dal titolo "Le Casse sull'orlo del crac - medici, architetti, avvocati ora rischiano la pensione. Investiti oltre 5 miliardi in titoli tossici. Si muove la procura".

A tali immotivate ed incomprensibili accuse la Cassa forense nella persona del suo Presidente, Marco Ubertini, risponde che non vi è  alcun titolo tossico in portafoglio e non è assolutamente sull’orlo del crac. Anzi, il bilancio che verrà approvato venerdì 24 giugno segnerà l’avanzo d’esercizio più elevato della propria storia. A tal proposito ci sembra doveroso pubblicare quanto ha dichiarato, in un comunicato stampa,  in merito a questa vicenda il Presidente: Giovedì proporrò al cda di portare in giudizio il quotidiano “La Repubblica”, chiedendo un risarcimento adeguato alla enorme falsità delle notizie che sono state pubblicate. I bilanci, tutti gli organi di controllo, le riforme validate dai Ministeri competenti testimoniano che Cassa forense ha i conti in ordine, che è del tutto inesistente un rischio crac e non c'è alcun investimento in titoli tossici”. “La gestione finanziaria di Cassa forense è improntata alla prudenza - spiega il presidente Marco Ubertini - per questo non ci sono investimenti finanziari altamente speculativi o comunque eccessivamente rischiosi per gli obiettivi di un ente di previdenza. Anzi, sono anni che, forse con eccesso di prudenza, la nostra Asset Allocation non prevede investimenti in hedge fund, titoli strutturati o anche derivati. Tale impostazione ci permetterà di mantenere sempre positivo il patrimonio di Cassa forense per i prossimi 50 anni e di garantire la stabilità finanziaria ben oltre gli obblighi di legge. Anche qui, non è un caso ma il frutto di una riforma che costa sacrifici a tutti gli avvocati, in vigore già dal 2009.”


Add a comment

La rivoluzione dell'ordine giudiziario

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOLo stato nazionale moderno, il cosiddetto stato di diritto, così come è usualmente concepito nel mondo occidentale, è articolato con una separazione tripartita di funzioni: legislativa, esecutiva, giudiziaria, il cui precipitato è che il governo attua gli indirizzi politico-programmatici definiti dal parlamento, quest’ultimo redige e determina la vigenza delle norme e la magistratura applica ai casi concreti sottoposti al suo esame le norme vigenti. Ogni interferenza tra le funzioni in linea generale dovrebbe essere esclusa, e anzi l’equilibrio del sistema si fonda proprio sull’esclusione.

Nella costituzione formale italiana questo principio è sancito dall’affermazione secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge, che deve necessariamente applicare e non può ignorare, né modificare.

Nella pratica, tuttavia, le cose stanno diversamente: da un lato la magistratura ha enfatizzato la propria autonomia, pervertendola in autarchia, dall’altro, attraverso una dilatazione abnorme dell’interpretazione rispetto alla applicazione, ha spesso assunto un ruolo di supplenza, se non addirittura di sostituzione della funzione legislativa. E’ il fenomeno della cosiddetta giurisprudenza creativa, inizialmente ristretto a casi eccezionali di vuoto normativo e poi progressivamente eletto a sistema.

Un esempio classico lo ritroviamo nella disciplina relativa alla liquidazione agli eredi della quota del socio defunto di società di persone: l’art. 2284 c.c. pone esplicitamente tale onere a carico degli altri soci della società, quelli il cui patrimonio sarebbe accresciuto a seguito della liquidazione per effetto del proporzionale incremento della propria partecipazione. La norma è chiara e logica, perciò non dovrebbe essere suscettibile di interpretazione. Tuttavia, dal 2000 la Cassazione a Sezioni Unite, ricorrendo ad argomenti socio-economici più consoni forse a una relazione parlamentare, afferma che l’onere deve essere soddisfatto col patrimonio della società, con ciò non solo contraddicendo il proprio precedente indirizzo, ma soprattutto l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi) che regola criteri e limiti della funzione interpretativa.

Col tempo nella magistratura italiana è invalsa la convinzione che una motivazione non illogica potesse sostenere qualunque tesi, e soprattutto che la magistratura stessa, attraverso la c.d. interpretazione evolutiva, fosse titolare di un ruolo di supplenza rispetto ai ritardi, supposti o reali, del legislatore.

Tuttavia, come abbiamo visto nell’esempio citato, dall’evoluzione alla sostituzione, e quindi all’aberrazione del principio di separazione, il passo è brevissimo: così il giudice, nato servo della legge, prima se ne proclama sacerdote, poi rivendica il ruolo di pontefice, cioè di custode esclusivo, interprete unico e creatore concreto della giustizia, che è appunto la funzione pontificale prima delle dodici tavole.

Emblematica in tal senso è una recente proposta dell’ANM in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, che vorrebbe limitare alle sole questioni nuove o a quelle che la corte ritenesse di dover riesaminare. Vada per la restrizione alle questioni nuove, ma il riferimento a “quelle che la Corte ritenga di dover esaminare” è la pretesa di una discrezionalità assoluta, imprevedibile e incontrollabile. Tutto questo col pretesto di snellire il carico della Corte di Cassazione: di fatto un altro passo verso una rivoluzione strisciante.

Ho conosciuto magistrati che si rifiutavano di partecipare a discussioni sulla validità o opportunità di talune scelte del legislatore, perché ritenevano che non fosse loro compito, e anzi, credevano che prendere posizione rispetto alla norma fosse un tradimento della loro funzione. Questi magistrati non confondevano mai l’interpretazione oggettiva con le loro opinioni, giuridiche o politiche, né dichiaravano di contestare o ribellarsi a norme o proposte normative da loro ritenute inopportune, ingiuste o perfino incostituzionali, salvo sollevare il dubbio di costituzionalità nelle forme previste e attendere serenamente il responso della Consulta. Ho spesso incontrato questi magistrati nelle aule giudiziarie e in convegni di studi giuridici, ma non li ho mai visti in televisione. E’ da questo genere di giudici che vorrei essere giudicato. Gli altri non mi sembrano abbastanza sereni per tale funzione.

Giuseppe Valenti*

Avvocato del Foro di Roma


Add a comment

Il fenomeno del bullismo

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLONecessario un intervento normativo

 Il termine bullismo viene coniato dall’inglese “bullying” e acquisisce, nella lingua italiana, un’accezione che identifica una generica situazione di violenza a cui viene sottoposto un soggetto da parte di altri. Il termine inglese, invece, aiuta ad identificare le sfaccettature più ampie del fenomeno; infatti, la definizione fornita dall’Oxford Dictionary …a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker…”individua una persona che usa la propria forza o violenza per danneggiare o intimidire un soggetto più debole. Questo inquadramento consente da una parte di identificare una serie di comportamenti che, al di là della sola violenza fisica, possono costituire cd. atti di bullismo nonché di individuare una matrice relazionale alla base del fenomeno. Pertanto per definire un atto di bullismo occorre l’esistenza di diversi elementi: Uno o più soggetti che pongono in essere azioni di intimidazione o danneggiamento a carico di una vittima che le subisce, perduranti nel tempo; l’esistenza di uno squilibrio nel rapporto tra la persona che agisce e quella che subisce (asimmetria); disagio della vittima. Fatta questa breve premessa e, individuati i caratteri che identificano il bullismo dal punto di vista sociologico, occorre individuare gli elementi che consentano una qualificazione del fenomeno in termini giuridici, anticipando già da ora, da parte degli scriventi, la ritenuta necessità di una disciplina propria ed esclusiva. Sotto un profilo prettamente giuridico si conoscono e possono identificarsi le espressioni e le conseguenze degli atti di bullismo, ma non si è ancora incardinata nel nostro ordinamento una fattispecie autonoma del fenomeno. Il bullismo, infatti, si configura mediante una condotta di prevaricazione che porta un soggetto a comportarsi in modo illegittimo (o illecito) verso un altro, provocando un danno ingiusto. Generalmente si qualifica come fenomeno “orizzontale”, in quanto si attua nell’ambito di rapporti tra soggetti formalmente appartenenti al medesimo contesto relazionale (es. scuola). I primi passi compiuti dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina per l’inquadramento del fenomeno, si sono incentrati sulle caratteristiche proprie della condotta. Tali elementi, per i risvolti psicologi che provocano sulla vittima, hanno determinato l’accostamento al fenomeno del mobbing, in cui il mobber (datore di lavoro o collega) pone in essere comportamenti che vanno dalla diffusione di maldicenze all’emarginazione del soggetto, creando un ambiente di lavoro ostile ed ostacolandone il percorso professionale. Tale similitudine ha generato il concetto di bullismo come forma di “mobbing in età evolutiva”. Se pur, apparentemente, assimilabili per gli aspetti indicati, emergono tra i due fenomeni delle differenze sostanziali che induce altra parte della dottrina ad affermare l’unicità della condotta del bullo: l’elemento soggettivo, come condotta del bullo mossa dalla volontà di gratificare sé stesso per sentirsi forte, inattaccabile e punto di riferimento agli occhi degli altri; quella del mobber, invece, mira a danneggiare direttamente o indirettamente l’altro soggetto; la minore età, elemento sostanziale in quanto il fenomeno del bullismo è generalmente diffuso tra soggetti minorenni. E’ proprio da quest’ultimo elemento che può delinearsi il contesto in cui inserire il fenomeno, sia sotto gli aspetti civili sia sotto gli aspetti penali. Il punto di partenza della nostra analisi si incardina attorno al rapporto tra responsabilità civile, penale e minore età. I concetti di capacità giuridica, capacità di agire e capacità naturale consentono di considerare il minore di età come un soggetto naturalmente capace, salvo che non vi sia prova contraria di tale status. Nel nostro ordinamento possiamo individuare come capisaldi, rispettivamente del sistema civile e del sistema penale, gli artt. 2043, 2046, 2047 c.c., 85 e 97 c.p. La lettura coordinata delle norme citate consente di individuare due principi di carattere generale imperniati, entrambi, sul concetto di capacità di intendere e di volere del soggetto. In ambito civilistico l’art. 2043 c.c. prevede che Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;  e precisa con gli artt. 2046 e 2047 che “non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa” e che “in caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Con tali disposizioni il Legislatore fissa un principio di ordine generale fondando la ratio della previsione sul ristoro delle conseguenze dannose prodotte, e, detta, specifiche conseguenze circa la produzione del danno a carico di un soggetto incapace di intendere e di volere, compiendo un richiamo alla disciplina penalistica dettata dall’art. 85 c.p. In ambito penalistico, infatti, da un lato l’art. 85 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e volere”, dall’altro con l’art. 97 c.p. prevede la non imputabilità di chi al momento della commissione del fatto non aveva compiuto i 14 anni. Alla luce dei principi illustrati è evidente che il Legislatore ha escluso l'imputabilità del minore di quattordici anni proprio perché è ragionevole pensare che questi, in ragione della sua giovanissima età, sia sfornito di detta capacità ma certamente non esclude che le conseguenze dannose comunque prodotte debbano trovare un ristoro. A tal proposito, si richiama un Disegno di Legge predisposto nel 2007 – poi stralciato - recante “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”. Tale provvedimento prevedeva una nuova figura delittuosa, ossia il reato di “atti persecutori”, che aveva quindi il compito di punire quelle condotte bullistiche costituite da minacce e molestie reiterate nel tempo, in modo assillante, che oggi non sono penalmente rilevanti. Con queste brevi considerazioni si evidenziano alcune delle criticità che il Legislatore incontrerebbe nella creazione di una nuova ipotesi di reato, quale il bullismo può rappresentare data l’estensione del fenomeno tra i giovani e i giovanissimi.

Fabio Di Marco, Alessandra Malaspina, Simona Testa     

*Avvocati del Foro di Roma


Add a comment

Confidare nell’abilità dei clienti

 

Nel precedente articolo si è visto come grazie al counselling la persona viene aiutata a gestire al meglio le proprie difficoltà, sviluppando le potenzialità e le risorse. Il counsellor è il professionista che possiede le abilità necessarie per realizzare questi obiettivi.

In sintesi quindi il counselling serve ed aiuta a risolvere le difficoltà, sviluppare le potenzialità, realizzare i propri obiettivi, affrontare in maniera diversa i momenti di disagio, relazionarsi meglio con l’altro.

Il counsellor è un esperto nelle tecniche relazionali e conosce gli strumenti per aiutare le persone a superare le difficoltà che le amareggiano in un dato momento critico della loro vita.

Normalmente possediamo le capacità per risolvere da soli la maggior parte dei problemi, ma alcuni ostacoli ci colpiscono in modo particolare, magari perché vanno a toccare gli aspetti profondi del nostro carattere.

Uscirne è complicato, spesso perché ripetiamo un modello acquisito, o perché da soli risulta difficile vedere da una prospettiva diversa la situazione che grava su noi stessi.

In questi casi il counsellor comunque non ha una soluzione già pronta e codificata per il cliente, in quanto la cosa che più gli sta a cuore è aiutarlo a risolvere i suoi problemi salvaguardando la sua individualità e personalità.

L’obiettivo del counsellor nella relazione con il cliente è soprattutto togliere i blocchi e le difficoltà che assillano il cliente stesso, in modo che possa ricontattare le proprie potenzialità ed utilizzarle pienamente per realizzare la propria vita.

Per fare in modo che questo avvenga è fondamentale che il counsellor confidi profondamente nelle capacità del cliente, e nelle sue abilità di riuscire con strumenti nuovi a risolvere le situazioni difficili.

In nessun modo il counsellor riuscirà ad aiutare il cliente se non crederà veramente nelle sue capacità, risorse, e possibilità di riuscita.

Questo perché il più profondo conoscitore di sé è il cliente stesso, nonostante abbia bisogno in una certa fase della sua vita di un aiuto ad orientarsi in ciò che non comprende o che non gli è chiaro.

Grazie alle sue conoscenze professionali il counsellor aiuta il cliente a fare chiarezza nei suoi problemi, e lo stimola a trovare la soluzione giusta.

Per questo è estremamente importante conoscere gli aspetti della personalità del cliente da lui stesso evidenziati nel corso degli incontri, riguardanti la sua vita, la sua esperienza, la sua visione del mondo e del problema.

Questo significa comprendere i suoi punti di riferimento ed i suoi schemi mentali, per “conoscere il mondo dell’altro”.

Nella terapia prima di tutto il counsellor porrà l’attenzione sui comportamenti funzionali ed efficaci del cliente, sulle strategie che già inconsapevolmente usa per la gestione utile della sua vita, e lo aiuterà quindi ad incrementarle ed a farne uso.

Inoltre lo stimolerà ad aggiustare il tiro per eliminare le strategie non funzionali o per acquisirne di nuove, in modo da far fronte nel modo migliore alle esigenze della vita.

Tutto ciò all’interno di una relazione empatica e collaborativa con il cliente stesso.

 

Anna Gorrieri* e Daniela Pascali**  *Mediatore familiare e counsellor - ** Counsellor


Add a comment

Previdenza: riforma o controriforma?

Il tentativo di riforma previdenziale ha coinvolto tutti, non solo i lavoratori che fino ad adesso hanno contato sul sistema pubblico. Gli enti previdenziali privati temono gli effetti della riforma, che applica ad essi alcuni principi propri del sistema pubblico. L’avvocato De Tilla, presidente della Cassa Previdenziale Forense e dell’Associazione degli Enti Previdenziali Privati spiega ai lettori di InGiustizia perché.

D) Presidente, approva il metodo con il quale il Governo è arrivato ad adottare la riforma previdenziale?

R) Il mio giudizio sull’ipotesi di estendere alcuni principi della riforma anche agli Enti privati dei professionisti è profondamente negativo, sia per quanto riguarda il metodoche nel merito. E’ un attacco all’autonomia degli Enti previdenziali privati, che non sono stati nemmeno consultati sull’argomento, riservato per legge alla loro specifica autonomia normativa. Gli effetti potrebbero essere devastanti: per l’esempio l’abbassamento a sessanta ananni dell’età pensionabile per le donne (laddove gli ordinamenti previdenziali degli Enti professionali già prevedono una età pensionabile almeno a sessantacinque anni, senza distinzione di sesso) causerebbe «buchi» clamorosi nelle gestioni di molte Casse previdenziali. Per la sola Cassa Forense, sulla base di una prima stima di massima, comporterebbe oneri per circa 250 milioni di Euro.

Va segnalata poi l’imposizione di una anzianità di iscrizione quarantennale per l’ammissione a pensioni di anzianità a categorie professionali che iniziano, per la maggior parte, l’attività lavorativa intorno ai 26/27 anni. Tali pensioni, già limitatissime, sarebbero così destinate a sparire con evidente disparità di trattamento con le altre categorie di lavoratori.

L’assoluta carenza di informazioni in ordine alla realtà delle Casse professionali è, inoltre, testimoniata dall’inserimento di tali Enti fra quelli destinatari di una norma che fissa un massimale ai nuovi trattamenti pensionisticipari a circa 30 milioni mensili di lire, che è ben al di là di qualsiasi trattamento pensionistico massimo erogato da tutti gli Enti previdenziali dei professionisti e che potrebbe comportare la rovina delle Casse.

D) Un punto molto dibattuto è quello che applica agli enti previdenziali privatizzati le misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio.

Quali possono essere gli effetti di tale principio sugli enti?

R) La ricerca di misure strutturali sempre più moderne per dare ulteriore stabilità agli enti previdenziali privati e ulteriori garanzie di sostenibilità ai loro iscritti deve essere sempre condotta nel rispetto delle diverse realtà delle categorie professionali, delle caratteristiche, anche storiche, delle Casse di Previdenza, della loro situazione finanziaria, delle prospettive demografiche della professione tutelata, etc.

In quest’ottica vanno inquadrate le recenti modifiche normative varate da alcuni Enti, o allo studio di altri, di diversa portata e con diverse prospettive, ma sempre nella direzione di valorizzare «l’irripetibile individualità» (come la definisce la Corte Costituzionale) dei vari sistemi previdenziali nell’ambito delle libere professioni.

Non mancano comunque connotazioni comuni, quali «l’autofinanziamento» del sistema (le Casse non godono di finanziamenti pubblici e sono gli iscritti e, comunque, gli appartenenti alla categoria professionale i soggetti che forniscono forniscono loro le risorse), o la «solidarietà» infracategoriale che si realizza, in buona sostanza, in una forma di risparmio obbligatorio collettivo con regole di redistribuzione interna che tutelano le categorie più deboli. Ciò comporta l’autogoverno (previdenziale), con margini di autonomia che non possono essere lesi da interventi pubblici autoritativi.

Quel che appare, comunque, certo e comune a tutti, è che le Casse professionali, dopo la privatizzazione, hanno raddoppiato i patrimoni rendendo efficienti le gestioni e prolungando le proiezioni attuariali anche con l’incremento delle riserve legali, ben al di là delle previsioni normative.

D) E sugli iscritti?

R) La fissazione di trattamenti iniqui e non rispondenti alle aspettative dei professionisti italiani.

D) Quali sono le proposte dell’AdEPP?

R) Si chiede la possibilità per gli enti previdenziali professionali di gestire direttamente, anche in forma congiunta, la previdenza complementare, adattando alla loro specificità alcune norme del Decreto Legislativo 124/93; poi di istituire fondi immobiliari o acquisire società immobiliari o quote delle stesse anche tramite conferimento di immobili in proprietà, con atti soggetti a imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa; infine, per gli Enti che lo ritenessero necessario, di introdurre il sistema contributivo di calcolo delle pensioni previsto dalla legge 335/95, adattandone in modo flessibile i parametri demografici e finanziari alla categoria professionale di riferimento. Si chiede quindi la previsione di forme di silenzio assenso nelle procedure di approvazione ministeriale delle delibere degli Enti, nonché l’estensione della tutela sanitaria integrativa prevista nel 1° comma del d.d.l. 2058/S anche agli Enti previdenziali di nuova costituzione.

L’Adepp, inoltre, ha fatto propria la richiesta di introdurre alcuni fondamentali correttivi ai sistemi previdenziali degli Enti istituiti ai sensi del D.Lgs. 103/96 per alcune categorie professionali (Psicologi, Biologi, Periti Industriali, etc.) come proposto dagli Enti stessi. A tal fine si è suggerita l’introduzione, mediante apposito emendamento, di un articolo 6 bis che contenga misure specifiche per tali Enti.

Il pacchetto degli emendamenti richiesti contiene anche la richiesta di adeguare la delega previdenziale all’accordo recentemente sottoscritto presso il Ministero del Welfare in tema di totalizzazione.

L’articolata proposta dell’Adepp si chiude con la richiesta di integrazione normativa tendente a risolvere definitivamente ogni dubbio circa il regime previdenziale cui sottoporre le attività di co., co., co., svolte da soggetti iscritti agli Albi e ad adeguare il regime fiscale delle Casse professionali almeno a quello, di maggior favore, previsto per i fondi pensione integrativi.

Quest’ultima previsione, in particolare, assume una rilevanza decisiva se si pensa che oggi, sugli Enti previdenziali dei professionisti, grava una vera e propria doppia tassazione che colpisce sia il momento dell’accumulo delle riserve e gli investimenti sia, in un momento successivo, le rendite pensionistiche corrisposte agli iscritti.

La capacità propositiva dimostrata dalle Casse Professionali merita l’attenzione di tutti coloro cui stanno veramente a cuore i problemi previdenziali di un milione di professionisti.

Credo sinceramente che i segnali di apertura e di sensibilità politica recentemente manifestati dal Governo (vedasi la rapida approvazione della legge sul «tetto» per le indennità di maternità alle libere professioniste), conducano ad un radicale ripensamento sull’infausta norma di equiparazione al regime pubblico e al recepimento delle articolate proposte dell’Adepp. In caso contrario i professionisti italiani sapranno, ancora una volta, stringersi a difesa dell’autonomia delle loro Casse di Previdenza.

D) Se il governo non dovesse fare marcia indietro, quali iniziative potrebbe intraprendere la Cassa Forense?

R) L’assemblea degli Stati generali delle professioni convocata dall’AdEPP, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli ordini aderenti al Cup (guidati dall’Architetto Raffaele Sirica), alla Consilp (guidata dal Dottor Gaetano Stella) e alla Confedertecnica (guidata dall’Ingegnere Mario Cassano), ha accolto il messaggio del Ministro Maroni ed ha insistito nell’eliminazione dal maxiemendamento dell’estensione dei principi della previdenza pubblica a quella privata, nonché nell’inserimento nel collegato previdenziale delle proposte AdEPP.

Mi risulta che siano stati presentati emendamenti in tal senso da parlamentari di tutte le forze politiche.

L’AdEPP vigilerà sull’iter legislativo e convocherà nel mese di gennaio altri incontri delle Professioni per decidere le ulteriori iniziative da intraprendere.


Add a comment
Banner

Newsletter

Newsletter

Immagini da In-giustizia 

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/348377IMG_2330.JPG

404

404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466707Antonio_Di_Pietro.JPG

La riforma organica della magistratura onoraria

 Nell’ultimo decennio, per contenere l’arretrato giudiziario e alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati, la giurisdizione é stata devoluta sempre più ai magistrati onorari, sia aumentando progressivamente la competenza Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/653028Immagine_015.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/576096Romolo_Reboa_078.JPG

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/585707NI2_4866.jpg

Ricadute sugli uffici e sul personale giudiziario della riforma

La parola a Paola Saraceni, Segretario nazionale UGL Ministeri.   Le modifiche apportate dalla riforma del processo civile a detta di molti determinerà un eccezionale aggravio per l’attività giudiziaria in generale ed Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/221145Immagine_008.JPG

Il sistema giustizia per Santacroce

Incontro con il Presidente della Corte di Appello di Roma   Questo doveva essere il resoconto di un’intervista a tu per tu con il Presidente della Corte d’Appello di Roma, Dott. Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/447772Immagine_007.jpg

Convegno: Magistrati scrittori

Il 2 ottobre 2011 si è tenuta presso la Pinacoteca Palacultura di Latina la quarta edizione del Convegno dei magistrati-scrittori,realizzato da Eugius, Unione Giudici Scrittori d’Europa, nell’ambito della kermesse “Giallolatino”, Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975780Distribuzione_giornale_1993_33.jfif

35 anni tra i protagonisti al "Canottieri Roma"

Festeggiato il compleanno della fondazione del giornale con la presentazione del libro "Da Piazzale Appio a Piazzale Clodio" Martedì 14 dicembre 2010, presso il “Circolo Canottieri di Roma”, si è svolta Leggi tutto

http://reboa.net/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/97025316_dicembre.JPG

"Per i diritti degli ultimi"

La tradizionale serata di fine anno della rivista Venerdì 16 dicembre 2011 la nostra Capitale ha cambiato aspetto, o almeno così è stato in via Flaminia 213 dove, presso lo Studio Leggi tutto