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Giustizia

Il dissenso alle liti condominiali

La Suprema Corte di Cassazione

L'art. 1132 C.C. si applica solo all'ipotesi di delibera assembleare


Il Condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese legali nelle cause ove il Condominio è convenuto


In ordine alla spinosa questione condominiale in materia di possibilità per il condomino di liberarsi dalle spese di un giudizio, esprimendo il proprio dissenso nelle forme e termini di cui all'art. 1132 C.C. si segnala l'arresto della Corte di Cassazione con la sentenza 7095/2017 del 20/03/2017 che costiuisce una pietra miliare a delimitazione dei limiti per il condomino di non pagare le spese legali nelle cause ove il condominio è convenuto.

La Suprema Corte, nell'affermare che l'amministratore può resistere all'impugnativa di delibera assembleare senza alcuna necessità né di autorizzazione assembleare né di ratifica, dato che la difesa in giudizio delle delibere rientra tra le sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., ha chiarito che l'art. 1132 c.c. in tale fattispecie non è applicabile.
Scrivono infatti gli Ermellini:«tale ultima disposizione, tesa a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in caso di lite giudiziaria, in modo da deviare da sé le conseguenze dannose di un'eventuale soccombenza. Dunque, ove non sia stata l'assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi del predetto art. 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria. In tal caso egli può solo ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore, in base all'art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa (nei limiti temporali, è da ritenere, previsti dall'art. 1137 c.c., richiamato dall'art. 1133 c.c.)».
Quindi, per sperare di sottrarsi al pagamento degli oneri di un giudizio ove il Condominio è convenuto, il condomino dissenziente potrà solo ricorrere all'assemblea avverso la decisione dell'amministratore di resistere in giudizio (magari adducendo che la domanda giudiziale è fondata e, quindi, il resistere è solo fonte di ulteriori oneri processuali).

Ove l'assemblea non accolga il suo ricorso e la decisione fosse illegittima, il dissenziente potrebbe impugnare tale delibera, ma, sintanto che tali giudizi non si siano conclusi, egli sarà tenuto al pagamento pro quota di quelle spese giudiziarie cui sperava sottrarsi.

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Plagio o somiglianza? e l'originalità?

La band Enter ha ingaggiato Luca Jacovella

Nel nostro articolo “Accuse di plagio a Sanremo”, abbiamo parlato del caso Rolls Royce e dei possibili risvolti giudiziari che ci poterebbero essere.

Ora c’è una importante novità: la band Enter tramite un legale, ha ingaggiato il noto M° Luca Ruggero Jacovella per svolgere una perizia musicale.

Sicuramente è un importante acquisto per l’accusa, in quanto il Maestro Jacovella,  accanto alla sua attività squisitamente concertesticamente, di ricerca in ambito musicologico e del diritto d’autore a livello internazionale, è consulente tecnico per il Tribunale di Roma, in qualità di  massimo esperto in materia di plagio. Vedremo che succede.


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Accuse di plagio a Sanremo

Tutti hanno sentito la canzone "Rolls Royce" presentata all'ultimo Sanremo, cantata dal rapper Achille Lauro e firmata da L. De Marinis, D. Petrella, D. Dezi. D.Mungai, E. Manozzi. Il brano ha suscitato forti polemiche perchè il titolo evoca non solo la prestigiosa marca automobilistica britannica ma anche uno dei nomi, con il quale viene chiamata la metafentamina ecstasy. L'aspetto ulteriore emerso è che il motivo in questione, sarebbe il  plagio di un pezzo  della band Enter. Il giornale seguirà gli sviluppi della vicenda.

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La problematica delle notifiche telematiche alla Pubblica Amministrazione

Le Pubbliche Amministrazioni non rispettano la legge

L'avv. Romolo Reboa sollecita l'intervento

dell'Ordine degli Avvocati di Roma

L'incredibile vicenda del Registro IPA "degradato"

Il D.L. 179/2012 ha inserito nella L. 53/1994 (che regola le notifiche in via telematica), l’art. 3-bis al fine  di disciplina le notifiche con modalità telematiche.

La norma stabilisce che la notifica “si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”.

Sin qui tutto semplice, se non fosse che l’art. 16-ter del D.L. 179/2012 prevede che i pubblici elenchi validi ai fini della notifica sono quelli previsti dalle disposizioni di legge ivi elencate.

Tali elenchi, per quanto riguarda le P.A., erano costituiti, fino al 2014:

  • · dal registro IPA, previsto dall’art. 16, co. 8, D.L. 185/2008;
  • · dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde), istituito dall’art. 7, D.M. n. 447/2011;
  • · dal registro INI-PEC introdotto dall'art. 5, co. 3 del D.L. 179/2012, che ha aggiunto al D. L.vo 82/2005 l'art. 6 bis;
  • · dal registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, previsto dall’art. 16, co. 12, D.L. 179/2012.

Con riferimento a tale ultimo registro, il D.L. 179/2012 prevedeva l’obbligo per le P.A. di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero entro il 30 novembre 2014, evento non rispettato dalla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Sin qui nessun problema, la solita <> italiana, ove non fosse intervenuto l’art. 45-bis, co. 2, lettera a), numero 1), del D.L. 90/2014 che ha eliminato dall’art. 16-ter il riferimento all’art. 16, co. 8, D.L. 185/2008, mantenendo soltanto quello al Registro delle P.A. tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il risultato è stato che il registro IPA, malgrado sia alimentato solo dalla Pubblica Amministrazione e sia liberamente consultabile online, non riveste quella qualifica di pubblico registro ai fini delle notifiche di atti giudiziali dal quale sia consentita l’estrazione dell’indirizzo PEC di una P.A., sicché, ogni notifica telematica è nulla e può solo essere sanata dalla costituzione in giudizio della P.A. convenuta, con tutti gli effetti processuali del caso.

In sintesi, nella maggior parte dei casi, per avere la certezza che una notifica alla P.A. sia valida, l’avvocato del cittadino deve tornare alle notiche cartacee tramite Ufficiale Giudiziario o postali, con tutte le perdite di tempo ed i maggiori costi del caso.

Per tentare di ovviare a tale problematica, l’avv. Romolo Reboa, nella sua qualità di direttore di InGiustizia la PAROLA al Popolo, ha deciso di inviare all'avv. Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la seguente lettera aperta: <<Caro Antonino,

quale avvocato amministrativista, oltre che Presidente del nostro Ordine Forense, ben conosci la problematica delle notifiche telematiche conseguente all'inerzia della P.A. nella trasmissione dei proprii indirizzi PEC al Registro delle PP.AA..

Tale inerzia non può certo dirsi mitigata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V,  n. 7026/2018, che ha ritenuto ancora valide le notifiche eseguite agli indirizzi pec presente nell’indice IPA (indicipa.gov.it), atteso che la tutela dei diritti richiede certezze e la posta in gioco per l’assistito dell’avvocato è troppo alta per confidare su un pur autorevole precedente giurisprudenziale.

Sono quindi a chiederTi, volendo di ciò informare i lettori della mia testata web, delle iniziative anche di stimolo legislativo che ha intrapreso (o intende intraprendere) l’Ordine degli Avvocati di Roma al fine di tutelare gli interessi dell’avvocatura e della giustizia globalmente intesi,

Certo di un Tuo pronto riscontro, cordialmente Ti saluto.>>

Non si dubita che l’Ordine degli Avvocati di Roma non tarderà ad attivarsi per tentare di risolvere questo problema che crea non pochi problemi all’Avvocatura italiana ed a tutti i cittadini che sono coinvolti in procedimenti giudiziari nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.


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Diritto internazionale e unioni civili

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2017, è stato pubblicato il  D. lgs. n°7 del 19 gennaio 2017 “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU n.22 del 27-1-2017 )″ che entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio. Di seguito il testo con le modifiche: 

Art. 1 Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 1.

Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 32-bis. (Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso). -

1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Art. 32-ter. (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso).

1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria.

2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta' di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.

4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e' stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice puo' disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune e' prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. 5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45.

Art. 32-quater. (Scioglimento dell'unione civile). 

1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile. 2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Art. 32-quinquies. (Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso).

 1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.; b) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: "Art. 45. (Obbligazioni alimentari nella famiglia).

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.


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