La problematica delle notifiche telematiche alla Pubblica Amministrazione
Domenica 10 Febbraio 2019 21:46
Scritto da Redazione
Le Pubbliche Amministrazioni non rispettano la legge
L'avv. Romolo Reboa sollecita l'intervento
dell'Ordine degli Avvocati di Roma
L'incredibile vicenda del Registro IPA "degradato"
Il D.L. 179/2012 ha inserito nella L. 53/1994 (che regola le notifiche in via telematica), l’art. 3-bis al fine di disciplina le notifiche con modalità telematiche.
La norma stabilisce che la notifica “si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”.
Sin qui tutto semplice, se non fosse che l’art. 16-ter del D.L. 179/2012 prevede che i pubblici elenchi validi ai fini della notifica sono quelli previsti dalle disposizioni di legge ivi elencate.
Tali elenchi, per quanto riguarda le P.A., erano costituiti, fino al 2014:
- · dal registro IPA, previsto dall’art. 16, co. 8, D.L. 185/2008;
- · dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde), istituito dall’art. 7, D.M. n. 447/2011;
- · dal registro INI-PEC introdotto dall'art. 5, co. 3 del D.L. 179/2012, che ha aggiunto al D. L.vo 82/2005 l'art. 6 bis;
- · dal registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, previsto dall’art. 16, co. 12, D.L. 179/2012.
Con riferimento a tale ultimo registro, il D.L. 179/2012 prevedeva l’obbligo per le P.A. di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero entro il 30 novembre 2014, evento non rispettato dalla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Sin qui nessun problema, la solita <> italiana, ove non fosse intervenuto l’art. 45-bis, co. 2, lettera a), numero 1), del D.L. 90/2014 che ha eliminato dall’art. 16-ter il riferimento all’art. 16, co. 8, D.L. 185/2008, mantenendo soltanto quello al Registro delle P.A. tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il risultato è stato che il registro IPA, malgrado sia alimentato solo dalla Pubblica Amministrazione e sia liberamente consultabile online, non riveste quella qualifica di pubblico registro ai fini delle notifiche di atti giudiziali dal quale sia consentita l’estrazione dell’indirizzo PEC di una P.A., sicché, ogni notifica telematica è nulla e può solo essere sanata dalla costituzione in giudizio della P.A. convenuta, con tutti gli effetti processuali del caso.
In sintesi, nella maggior parte dei casi, per avere la certezza che una notifica alla P.A. sia valida, l’avvocato del cittadino deve tornare alle notiche cartacee tramite Ufficiale Giudiziario o postali, con tutte le perdite di tempo ed i maggiori costi del caso.
Per tentare di ovviare a tale problematica, l’avv. Romolo Reboa, nella sua qualità di direttore di InGiustizia la PAROLA al Popolo, ha deciso di inviare all'avv. Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la seguente lettera aperta: <<Caro Antonino,
quale avvocato amministrativista, oltre che Presidente del nostro Ordine Forense, ben conosci la problematica delle notifiche telematiche conseguente all'inerzia della P.A. nella trasmissione dei proprii indirizzi PEC al Registro delle PP.AA..
Tale inerzia non può certo dirsi mitigata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7026/2018, che ha ritenuto ancora valide le notifiche eseguite agli indirizzi pec presente nell’indice IPA (indicipa.gov.it), atteso che la tutela dei diritti richiede certezze e la posta in gioco per l’assistito dell’avvocato è troppo alta per confidare su un pur autorevole precedente giurisprudenziale.
Sono quindi a chiederTi, volendo di ciò informare i lettori della mia testata web, delle iniziative anche di stimolo legislativo che ha intrapreso (o intende intraprendere) l’Ordine degli Avvocati di Roma al fine di tutelare gli interessi dell’avvocatura e della giustizia globalmente intesi,
Certo di un Tuo pronto riscontro, cordialmente Ti saluto.>>
Non si dubita che l’Ordine degli Avvocati di Roma non tarderà ad attivarsi per tentare di risolvere questo problema che crea non pochi problemi all’Avvocatura italiana ed a tutti i cittadini che sono coinvolti in procedimenti giudiziari nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.