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Avvocatura

Spese funzionamento Uffici giudiziari: la parola agli Ordini forensi

Il primo settembre è divenuto operativo il "passaggio di consegne" dai Comuni al Ministero della Giustizia della competenza in materia di pianificazione, allocazione e liquidazione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Il Ministero della Giustizia ha disciplinato il passaggio adottando diversi atti tra i quali un DPR recante le misure organizzative per la gestione centrale e periferica di tali spese, che ha istituito presso il Ministero la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e ha istituito le Conferenze permanenti; una convenzione quadro con l'Anci che permetterà di stipulare - a livello locale- apposite convenzioni per continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2015 del personale dei Comuni impegnato nella manutenzione degli uffici; e una prima circolare operativa agli Uffici - a firma del neo direttore generale (Circolare 27 agosto 2015- Prime indicazioni operative riguardo i principali rapporti in corso e i servizi indispensabili) - per la regolazione dei rapporti contrattuali già in essere e/o in vista della scadenza relativi alla sorveglianza, alle forniture elettriche etc., telefonia fissa e mobile, locazione. (tutti questi provvedimenti sono stati segnalati ed inviati dal CNF ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine). Per fare il punto, il capo di gabinetto del Ministro ha indetto per il 14 settembre prossimo una riunione alla quale parteciperanno i Presidenti delle Corti d'appello, i procuratori generali e il Consiglio Nazionale Forense, rappresentato all'incontro dal Vicepresidente Giuseppe Picchioni.


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PCT: copie di cortesia non più accettate da cancelleria

Molta preoccupazione si è diffusa all'interno dell'Avvocatura alla lettura dell'art. 9 del D.L. n. 83/201, convertito in legge il 05/08/2015 sui seguenti passaggi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi del periodo precedente." La preoccupazione è nata dal fatto che con tale emendamento il Ministero intendesse introdurre un "doppio binario" obbligatorio, ossia quello di depositare gli atti non solo per via telematica ma anche in forma cartacea. Il Ministero quindi con un comunicato stampa diffuso il 4 agosto 2015, ha specificato che "il regolamento, già in lavorazione dagli uffici del ministero, avrà il principale obiettivo di una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, indipendentemente, ed anzi a prescindere, dall'esistenza di protocolli di prassi sulle copie di cortesia. In altri termini il decreto ministeriale sul Processo civile telematico detterà alle cancellerie le regole per le modalità di acquisizione e conservazione del materiale cartaceo (che ai sensi dell'articolo 16 bis del dl 179/2012 e dell'articolo 156 cc viene legittimamente prodotto allo stato della normativa vigente) ed indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle cancellerie".


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Uffici giudiziari e praticanti avvocati: il Consiglio di stato sospende il parere

Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere riguardante lo schema di decreto ministeriale relativo al Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, in attesa che arrivini dei chiarimenti da parte del Ministero della Giustizia dopo le perplessità espresse da CNF e CSM. Il decreto contiene 8 articoli. L'art. 2 indica come requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario, l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati e il possesso dei requisiti di onorabilità ex art.42 ter, comma 2, lett g), r.d. n. 12/41. L'art.3 indica gli uffici giudiziari presso cui è possibile svolgere il tirocinio ed enuncia le modalità di presentazione della relativa domanda. L'art. 4 fissa in 12 mesi la durata massima del tirocinio, che può proseguire anche presso uffici giudiziari diversi da quello iniziale, mentre l'art. 5 stabilisce che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti, ad eccezione degli ultimi sei mesi, durante i quali può "formare" un altro tirocinante. L'art. 6 indica i criteri per la selezione dei praticanti , qualora quelli richiedenti il tirocinio siano numericamente superiori rispetto a quelli ammissibili. L'art. 7 indica le attività del praticante avvocato: assistere e coadiuvare il magistrato affidatario attraverso lo studio di fascicoli, l'approfondimento delle questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio e, se funzionale alla formazione forense, attraverso lo svolgimento di attività di cancelleria. La stessa norma prevede inoltre che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all'attività di lavoro subordinato privato e pubblico; che è il magistrato a stabilire caso per caso le modalità di accesso ai fascicoli, e che è vietato al praticante di occuparsi di fascicoli rispetto a cui versa in conflitto di interessi. Infine, il tirocinante ogni quattro mesi, deve scrivere una relazione che descrivi analiticamente le attività svolte e trasmetterla al Consiglio dell'ordine. Di fronte alle critiche mosse allo schema in oggetto, il Consiglio di Stato ha deciso pertanto di sospendere il parere, aspettando che il Ministero della Giustizia fornisca ulteriori chiarimenti.


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Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici il 22/08/2015

Si rende noto che a causa di improrogabili interventi di manutenzione, il sito web del Portale dei Servizi Telematici non sarà disponibile dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 22/08/2015. Saranno inoltre indisponibilianche i servizi di consultazione registri e pagamenti telematici ed i servizi di registrazione e consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).


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Tribunale Ordinario di Roma: nuovo orario Cancelleria della sezione Prima bis

Con una nota del 22 luglio u.s. Il Presidente del Tribunale civile di Roma, Dott. Bresciano ha disposto che fino al 30 settembre 2015 l'orario di chiusura al pubblico della Cancelleria della sezione civile Prima bis sarà alle ore 12.00 invece che alle ore  13.00 come per gli altri uffici. 

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