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La riforma del mercato del lavoro

Le novità delle riforma Biagi in materia di lavoro.

 

In data 31 luglio 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto legislativo in attuazione dei principi contenuti nella Legge 30 14 febbraio 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro, nota come «riforma Biagi».

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, recependo gli orientamenti comunitari in materia, introduce nel nostro ordinamento nuove figure contrattuali finalizzate all’ottenimento di una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa.

In particolare la normativa volge a modificare ed integrare la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. Co.) che pur mantenendo i caratteri peculiari della prestazione autonoma senza vincoli di subordinazione, saranno possibili solamente nel rispetto di precisi requisiti.

Tra detti requisiti spicca la previsione di un «progetto o parte di questo» funzionale ed essenziale sia per la costituzione del rapporto di collaborazione che per lo svolgimento di questo.

Si sottolinea che, qualora venga accertata giudizialmente l’assenza della progettualità nel rapporto così instaurato, questo si trasformerà in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La disciplina del «lavoro a progetto» sostituirà quella delle collaborazioni coordinate e continuative, ma, quelle in essere al momento del vigore delle nuove disposizioni resteranno valide sino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla vigenza della normativa in questione.

Rivoluzionario invece è l’introduzione della nuova disciplina sulla somministrazione di personale: il provvedimento, nel proseguire la strada intrapresa dalle norme sul lavoro interinale verso la liberalizzazione del mercato del lavoro, contiene l’espressa abrogazione del divieto di somministrazione di manodopera e quindi della legge 1369/60.

In base ai nuovi principi introdotti, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione di personale anche a tempo indeterminato rivolgendosi ai soggetti debitamente autorizzati.

Al fine di tutelare il lavoratore sarà vigente il principio della garanzia della solidarietà tra fornitore e utilizzatore per tutte le obbligazioni verso il lavoratore.

Resta fermo che, in caso di violazione delle disposizioni riguardanti la legittimità di detti contratti, il lavoratore potrà ricorrere al Giudice del lavoro, con la procedura di cui all’articolo 414 del codice di procedura civile, la trasformazione del rapporto così instaurato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetti dall’inizio del rapporto.

Il contratto di somministrazione (detto anche «job leasing ») pertanto, avrà una duplice connotazione, dando luogo ad un rapporto di fatto tra il lavoratore e l’utilizzatore alle cui dipendenze si svolge la prestazione; ad un rapporto di diritto tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione.

Non sono previsti limiti temporali all’utilizzo della somministrazione, ma il ricorso a tale tipologia è ammesso solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo. Altra novità introdotta dall’emanando decreto è l’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro.

Tale strumento, finalizzato anche alla riduzione del contenzioso giuslavoristico, permetterà, per mezzo dell’assistenza di Enti autorizzati a tal fine, di dare una maggiore stabilità al contratto di lavoro.

La certificazione infatti, costituisce una preventiva dichiarazione di «conformità alla legge» delle parti stipulanti e che, nell’economia processuale, avrà la valenza di una presunzione.

Tale nuovo istituto sarà anche utilizzabile in sede di transazione e rinuncia.

Tra le novità spiccano quelle riguardanti i contratti a contenuto formativo, con la soppressione dei contratti di formazione e lavoro e l’introduzione dei contratti di «inserimento» e dei nuovi contratti di apprendistato.

E’ stata prevista la possibilità, per tutte una serie di prestazioni occasionali (es. giardinaggio – lavori domestici – ripetizioni scolastiche), di ricevere a titolo di corrispettivo dei «bonus» di valore limitato, che il prestatore provvederà a cambiare in denaro liquido presso l’emittente; tale previsione dovrebbe favorire l’emersione del «lavoro nero » e quindi l’evasione contributiva e fiscale.

In conclusione di questa parziale illustrazione del provvedimento, entrato in vigore il 24 ottobre, è opportuno sottolineare che molti degli istituti da questo previsti non avranno immediata vigenza, visti gli ampi rimandi a successivi provvedimenti ministeriali ed alla contrattazione collettiva.

 

Domenico Ruggeri